Sez. 3, Sentenza n. 4822 del 20/09/1979 (Rv. 401441 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI ED ASSEGNI - OBBLIGO DEL DESTINATARIO - CONDIZIONI - MOMENTO COSTITUTIVO - RICEZIONE DELLA COSA.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI ED ASSEGNI - OBBLIGO DEL DESTINATARIO - CONDIZIONI - MOMENTO COSTITUTIVO - RICEZIONE DELLA COSA.*
Dal disposto del secondo comma dell'art 1689 cod civ e dal successivo articolo 1692, nel contratto di trasporto di cose da consegnarsi a persona diversa dal mittente, qualora la cosa spedita sia gravata di assegni, l'Obbligo del pagamento degli stessi nonche dei crediti del vettore e a carico del destinatario e sorge, salvo diverso specifico accordo intervenuto tra le parti, solo dal momento in cui il predetto abbia ricevuto la cosa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 1692
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)