Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa
Testo in vigore al
Art. 123 Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori
1. In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli articoli 65, 67 e 70 sono computati dalla data della sentenza di riapertura.
2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.
Sezione II. Del concordato
Art. 124 Proposta di concordato
1. Dopo il decreto previsto nell'art. 97, il fallito puo' proporre ai creditori un concordato, presentando domanda al giudice delegato. La domanda deve contenere l'indicazione della percentuale offerta ai creditori chirografari e del tempo del pagamento, e la descrizione delle garanzie offerte per il pagamento dei crediti, delle spese di procedura e del compenso al curatore.
2. La cessione delle azioni revocatorie come patto di concordato e' ammessa a favore del terzo che si accolla l'obbligo di adempiere il concordato limitatamente alle azioni gia' proposte dal curatore.
3. La cessione non e' ammessa a favore del fallito e dei suoi fideiussori.
Art. 125 Esame della proposta e comunicazione ai creditori
1. Sulla proposta di concordato il giudice chiede il parere del curatore e del comitato dei creditori e, se ritiene la proposta conveniente, ne ordina la comunicazione immediata, con l'indicazione dei suddetti pareri, mediante lettera raccomandata ai creditori, fissando un termine, non inferiore a venti ne' superiore a trenta giorni dalla data del provvedimento, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso. La dichiarazione puo' essere scritta in calce alla comunicazione.
2. Delle dichiarazioni di voto e' presa nota in apposito verbale sottoscritto dal giudice e dal cancelliere.
3. In seguito alla proposta di concordato il giudice delegato puo' sospendere la liquidazione.
4. Se vi sono degli obbligazionisti la proposta di concordato deve essere comunicata al rappresentante degli obbligazionisti e il termine concesso ai creditori per far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso deve essere raddoppiato.
Art. 126 Concordato nel caso di numerosi creditori
1. Se la comunicazione prescritta dall'articolo precedente e' sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari, il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il curatore, puo' autorizzare il giudice delegato a disporre che la proposta di concordato, anziche' comunicata singolarmente ai creditori, sia pubblicata, con le conclusioni dei pareri del curatore e del comitato dei creditori, nella Gazzetta Ufficiale del Regno e, eventualmente, in altri giornali.
Art. 127 Voto nel concordato
1. Hanno diritto al voto i creditori ammessi al passivo, anche se con riserva o provvisoriamente.
2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia puo' essere anche parziale, purche' non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. Il voto di adesione deve essere esplicito ed importa rinuncia al diritto di prelazione per l'intero credito, se e' dato senza dichiarazione di limitata rinuncia. Se il concordato non e' approvato, non e' omologato o viene annullato o risoluto, cessano gli effetti della rinuncia.
3. Sono esclusi dal voto o dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.
4. I trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto.
Art. 128 Approvazione del concordato
1. Il concordato e' approvato se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori aventi diritto al voto, la quale rappresenti almeno i due terzi della somma dei loro crediti.
2. I creditori che non fanno pervenire la loro dichiarazione nel termine indicato nell'art. 125 si ritengone consenzienti, salvo quanto disposto dal comma secondo dell'articolo precedente.
3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di sentenza posteriore alla scadenza del termine indicato nell'art. 125, non influisce sul calcolo della maggioranza.
Art. 129 Giudizio di omologazione
1. Decorso il termine stabilito per la votazione, se non si sono raggiunte le maggioranze prescritte, il giudice delegato con decreto in calce al verbale previsto dall'art. 125, comma secondo, dichiara respinta la proposta di concordato. In caso contrario pronuncia ordinanza con la quale dichiara aperto il giudizio di omologazione e fissa l'udienza di comparizione davanti a se' non prima di quindici o non oltre trenta giorni. L'ordinanza e' pubblicata per affissione.
2. I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono fare opposizione con atto notificato al curatore e al fallito, costituendosi almeno cinque giorni prima dell'udienza. L'atto d'opposizione deve contenerne i motivi.
3. All'udienza, previa relazione orale del curatore, il giudice sente le parti costituite, il presidente del comitato dei creditori ed il fallito: quindi procede a norma degli articoli 183 e seguenti del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio nel termine di dieci giorni.
4. Cinque giorni prima dell'udienza innanzi al collegio il curatore deposita in cancelleria una relazione motivata col suo parere definitivo. Analoga relazione puo' presentare il comitato dei creditori.
Art. 130 Sentenze di omologazione del concordato
1. Il tribunale accerta l'osservanza delle prescrizioni di legge per l'ammissione e per la validita' del concordato, esamina il merito delle proposte e la serieta' delle garanzie offerte e decide su tutte le opposizioni con unica sentenza, omologando o respingendo il concordato.
2. La sentenza che omologa il concordato stabilisce le modalita' per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo non soggetto a reclamo.
3. Se nel concordato sono state concesse ipoteche a garanzia del concordato, il tribunale, nel pronunciare l'omologazione, fissa un breve termine per l'iscrizione delle ipoteche da eseguirsi dal curatore.
4. La sentenza e' pubblicata ed affissa a norma dell'art. 17.
5. Essa e' provvisoriamente esecutiva. Tuttavia, alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non e' passata in giudicato, le somme dovute per l'adempimento del concordato devono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.
Art. 131 Appello contro la sentenza
1. Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il fallito entro quindici giorni dall'affissione.7
2. L'atto d'appello deve essere notificato al curatore, al fallito e alle parti costituite.
3. La sentenza d'appello e' pubblicata a norma dell'art. 17, e il termine per ricorrere per cassazione e' ridotto della meta' e decorre dall'affissione.7
4. Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato la procedura di fallimento e' chiusa.
Art. 132 Intervento del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero interviene sia nel giudizio di primo grado sia nel giudizio di appello.
Art. 133 Spese per omologazione
1. Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato.
2. Se non vi sono somme liquide, il giudice dispone che si proceda alle spese di omologazione con prenotazione a debito. Per il rimborso delle spese anticipate dall'erario si provvede a norma dell'art. 91.
Art. 134 Rendiconto del curatore
1. Appena la sentenza di omologazione e' passata in giudicato, il curatore deve rendere il conto a norma dell'art. 116.
Art. 135 Effetti del concordato
1. Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi pero' non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.
Art. 136 Esecuzione del concordato
1. Dopo l'omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalita' stabilite nella sentenza di omologazione.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia.
4. Il provvedimento e' pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17. Le spese sono a carico del debitore.
Art. 137 Risoluzione del concordato
1. Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformita' del concordato o se il fallito non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dalla sentenza di omologazione, il curatore deve riferirne al tribunale. Questo ordina la comparizione del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono, e con sentenza emessa in camera di consiglio e non soggetta a gravame pronunzia la risoluzione del concordato. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o piu' creditori o anche d'ufficio.
2. Con la sentenza che risolve il concordato, il tribunale riapre la procedura di fallimento.
3. La risoluzione non puo' essere pronunziata trascorso un anno dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato.
4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
Art. 138 Annullamento del concordato
1. Il concordato omologato puo' essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore, quando si scopre che e' stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Nessun'altra azione di nullita' e' ammessa.
2. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura del fallimento ed e' provvisoriamente esecutiva.
3. L'azione di annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato.
Art. 139 Provvedimenti conseguiti alla riapertura
1. La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 dispone in conformita' del secondo comma dell'art. 121. Si applicano inoltre le disposizioni dei commi successivi dello stesso articolo.
Art. 140 Effetti della riapertura
1. Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.
2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie gia' iniziate e interrotte per effetto del concordato.
3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno gia' riscosso.
4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
Art. 141 Nuova proposta di concordato
1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il fallito e' ammesso a proporre un nuovo concordato. Questo non puo' essere omologato se prima dell'udienza a cio' destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento.
Capo IX. Della riabilitazione civile
Art. 142 Effetti della riabilitazione
1. La riabilitazione civile fa cessare le incapacita' personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento.
2. Essa e' pronunciata dal tribunale nei casi previsti dagli articoli seguenti, su istanza del debitore o dei suoi eredi, sentito il pubblico ministero, con sentenza in camera di consiglio.
3. La sentenza che pronunzia la riabilitazione ordina la cancellazione del nome del fallito dal registro previsto dall'art. 50 ed e' comunicata all'ufficio del registro delle imprese per la iscrizione.
Art. 143 Condizioni per la riabilitazione
1. La riabilitazione puo' essere concessa al fallito:
1) che ha pagato interamente tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e le spese;
2) che ha regolarmente adempiuto il concordato, quando il tribunale lo ritiene meritevole del beneficio, tenuto conto delle cause e circostanze del fallimento, delle condizioni del concordato e della misura della percentuale. La riabilitazione non puo' essere concessa se la percentuale stabilita per i creditori chirografari e' inferiore al venticinque per cento, oltre gli interessi se la percentuale dev'essere pagata in un termine maggiore di sei mesi;
3) che ha dato prove effettive e costanti di buona condotta per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento.