Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 29 aprile 1982, causa 17/81
Epigrafe
Nel procedimento 17/81,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato (CEE), dal Finanzgericht (Tribunale delle finanze) di Amburgo nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Pabst & Richarz KG, con sede a Elsfleth,
e
Hauptzollamt (ufficio principale della dogana) Oldenburg,
interveniente:
Oberfinanzdirektion (Direzione superiore delle finanze) Hannover,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 37 e 95 del Trattato CEE, dell'art. 53, n. 1, dell'Accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Grecia, nonché degli artt. 92 e segg. del Trattato CEE con riferimento all'applicazione di alcuni provvedimenti amministrativi relativi all'esecuzione della legge della Repubblica federale di Germania 8 aprile 1922 sul monopolio degli alcolici (Branntweinmonopolgesetz),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G. Bosco, presidente di Sezione, A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici,
avvocato generale: S. Rozès
cancelliere: P. Heim
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
La legge tedesca 8 aprile 1922 sul monopolio degli alcolici, modificata a più riprese, assoggetta l'alcool ad una imposta di consumo, riscossa in tre forme diverse.
a) L'alcool di produzione nazionale deve in linea di principio, secondo la legge, essere consegnato all'amministrazione federale del monopolio ad un prezzo d'acquisto (Branntweinübernahmepreis) calcolato con riferimento al prezzo base (Branntweingrundpreis) fissato dall'amministrazione federale del monopolio. Ai sensi del § 84 della legge, l'alcool «di monopolio» è soggetto all'imposta sull'alcool (Branntweinsteuer) ed è posto in vendita dall'amministrazione federale del monopolio ad un prezzo, il «prezzo normale di vendita» (regelmäßiger Verkaufspreis), costituito dalla somma del prezzo d'acquisto, dell'imposta sull'alcool e delle spese di amministrazione e di gestione del monopolio. Quest'ultimo elemento rappresenta la «eccedenza del prezzo» (Preisspitze).
b) L'alcool non soggetto all'obbligo di consegna all'amministrazione federale del monopolio o che, in violazione di detto obbligo, non viene ad essa consegnato, è soggetto, a norma del § 78 della legge, ad una sovrimposta sull'alcool (Branntweinaufschlag). L'importo della sovrimposta che supera l'imposta sull'alcool costituisce la «eccedenza della sovrimposta» (Branntweinaufschlagspitze).
c) Ai sensi dei §§ 151 e 152 della legge, l'alcool importato è soggetto ad un'imposta di conguaglio a favore del monopolio (Monopolausgleich), che corrisponde alla differenza tra il «prezzo normale di vendita» ed il prezzo base dell'alcool di monopolio. L'importo dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio che supera l'imposta sull'alcool rappresenta la «eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio» (Monopolausgleichspitze).
Dall'ordinanza di rinvio si evince che nel periodo corrente tra il 1 o gennaio 1972 ed il 17 marzo 1976 l'imposta sull'alcool (Branntweinsteuer) ammontava, in linea di principio, a DM 1500 l'ettolitro di alcool etilico. La sovrimposta sull'alcool (Branntweinaufschlag), prelevata in base ad aliquote progressive, superava in generale DM 1500 l'ettolitro di alcool etilico, ma a determinate condizioni era di gran lunga inferiore a tale importo. L'imposta di conguaglio a favore del monopolio (Monopolausgleich) superava, in linea di principio, l'imposta sull'alcool di DM 1500 l'ettolitro di alcool etilico. Intorno al 1° gennaio 1976, l'eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio (Monopolausgleichspitze) ammontava a DM 80 l'ettolitro di alcool etilico.
In forza della legge sul monopolio degli alcolici, l'amministrazione federale del monopolio deteneva il monopolio dell'importazione degli alcolici. Tuttavia, a seguito delle sentenze della Corte di giustizia 3 febbraio 1976 (Magherà, 59/75, Race. 1976, pag. 91) e 17 febbraio 1976 (Rewe, 45/75, Race. 1976, pag. 181, nonché Miritz, 91/75, Race. 1976, pag. 217) essa non l'aveva più fatto valere sugli alcolici provenienti dagli Stati membri della CEE.
Poiché a seguito di tale mutato trattamento, le importazioni comportavano minori costi, l'amministrazione federale del monopolio era costretta a ridurre i prezzi di vendita dell'alcool neutro prima di DM 150 l'ettolitro di alcool etilico e poi di ulteriori importi, ma manteneva invece fermo il prezzo d'acquisto corrisposto ai produttori che consegnavano l'alcool all'amministrazione. Il déficit risultatone era coperto indirettamente dal bilancio generale dello Stato con un aumento dell'aliquota generale dell'imposta sull'alcool. Con la legge 2 maggio 1976, che porta modifiche alla legge sul monopolio degli alcolici, infatti, le tre forme d'imposta di consumo sull'alcool erano aumentate, con efficacia dal 18 marzo 1976, di un'aliquota uniforme di DM 150 l'ettolitro di alcool etilico, giungendo così a DM 1650. Veniva altresì contemporaneamente eliminata la riscossione clelle eccedenze della sovrimposta sull'alcool e di quelle dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio (Monopolausgleichspitze).
Onde consentire ai produttori, ai fabbricanti ed agli importatori di adattarsi meglio alla situazione commerciale e legale così modificata, il ministro federale delle finanze prendeva alcuni provvedimenti amministrativi.
Egli istituiva, in particolare, con le circolari 23 marzo, 15 aprile e I o luglio 1976, un «regime di sgravio» per gli alcolici che si trovavano nei depositi d'alcool privati (Branntweineigenlager) e nei depositi doganali (Zollager) in regime di sospensione fiscale alla data di riferimento 22 febbraio 1976, con deduzione delle uscite dal deposito sopravvenute sino al 17 marzo 1976.
Nell'ordinanza di rinvio è specificato che gli alcolici giacenti nei depositi privati e nei depositi della dogana erano già stati sottoposti, al momento dell'immagazzinamento, alla riscossione dell'eccedenza di sovrimposta o di quella dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio, per quanto dovute. Il saldo della sovrimposta e l'imposta di conguaglio a favore del monopolio, compreso T'importo di DM 1500 l'ettolitro di alcool etilico pari all'imposta sull'alcool, erano invece percepiti soltanto al momento dell'uscita dell'alcool dal deposito.
Nei depositi privati si trovavano quindi, quando venne effettuata la rilevazione elle aliquote di imposizione, alcool nazionali ed alcool importati che erano già stati gravati delle «eccedenze», nonché alcool non ancora tassati, cioè quelli provenienti dall'amministrazione federale del monopolio.
In base al regime di sgravio succitato, tutti gli alcolici giacenti alla data di riferimento nei depositi privati, compresi gli alcolici non ancora tassati provenienti dall'amministrazione federale del monopolio, hanno usufruito di uno sgravio fiscale in due direzioni.
Dapprima gli alcool in magazzino alla data di riferimento sono stati esentati dall'importo forfettario di DM 80 l'ettolitro di alcool etilico, per compensare l'eccedenza della sopratassa sull'alcool e quella dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio percepite all'immagazzinamento. In realtà, le eccedenze erano variate, durante il periodo successivo all'ottobre 1975, tra DM 16,05 e DM 99,54 l'ettolitro di alcool etilico.
Successivamente, i proprietari di depositi d'alcool privati ottenevano uno sgravio di DM 70 l'ettolitro di alcool etilico sul fatturato presunto di due mesi, per esonerarli in parte dal prelievo fiscale a decorrere dal 18 marzo 1976.
I proprietari dei magazzini della dogana ottenevano anch'essi quest'ultimo sgravio, ma il regime non prevedeva la compensazione delle eccedenze pagate sulle partite d'alcool giacenti nei depositi della dogana.
Ai sensi della circolare 15 aprile 1976, gli sgravi sono stati concessi in via di compensazione in rapporto ai debiti d'imposta per i mesi successivi all'aprile 1976 o mediante pagamento diretto, nei casi in cui non era possibile la compensazione.
Secondo l'ordinanza di rinvio, il Governo federale di Germania non aveva informato la Commissione del regime di sgravio ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato CEE.
Stando alle indicazioni dell'amministrazione, gli sgravi concessi in base alle suddette circolari rappresentavano un importo totale nell'ordine di 72 milioni di DM e riguardavano circa 800 proprietari di depositi privati e un numero imprecisato di proprietari di depositi doganali d'alcool.
punto 2
La ditta Pabst & Richarz, attrice nella causa principale, aveva una distilleria di acquavite di vino e disponeva di un deposito proprio e di un deposito-cisterna (Tanklager), che è sotto controllo doganale.
Alla data di riferimento, il deposito-cisterna conteneva 13278 ettolitri di acquavite grezza, prodotto che rappresenta l'ultima tappa prima dell'acquavite di vino. L'alcool grezzo proveniva da Stati membri della CEE (Francia ed Italia), nonché dalla Grecia. Al momento dell'immagazzinamento la ditta Pabst & Richarz aveva pagato l'eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio pari a DM 80 l'ettolitro di alcool etilico. Questa tassa le era restituita col regime di sgravio.
Con domanda presentata al Finanzgericht di Amburgo, la ditta Pabst & Richarz chiedeva uno sgravio complementare dell'importo di DM 80 l'ettolitro di alcool etilico per il quantitativo di alcool grezzo giacente nella sua cisterna. A sostegno della domanda deduceva che è contrario al principio di uguaglianza il fatto che gli alcool non ancora tassati, comprati presso l'amministrazione federale del monopolio e che si trovavano in depositi d'alcool privati alla data di riferimento, avessero beneficiato di uno sgravio di DM 80 l'ettolitro di alcool etilico, che essa invece non aveva ottenuto. A differenza della restituzione che le è stata concessa, infatti, lo sgravio dell'alcool «di monopolio» non compensava una corrispondente imposizione anteriore percepita sotto forma di eccedenza di sovrimposta sull'alcool o di eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio, e gli alcool acquistati presso l'amministrazione federale del monopolio beneficiavano quindi di una situazione fiscale più favorevole, in ragione di DM 80 l'ettolitro di alcool etilico.
L'Hauptzollamt, invece, riteneva che la ditta Pabst & Richarz avesse ottenuto uno sgravio sufficiente con la restituzione dell'eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio. Uno sgravio maggiore non era previsto dalle circolari e comunque non era giustificato.
punto 3
Con ordinanza 31 ottobre 1980 il Finanzgericht di Amburgo, Quarta Sezione, decideva, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, di sospendere il procedimento sinché la Corte di giustizia non si fosse pronunziata sulle seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se l'art. 95 del Trattato CEE e l'art. 53, n. 1, dell'Accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Grecia o l'art. 37 del Trattato CEE vadano interpretati nel senso che deb-basi valutare alla stregua di queste norme il provvedimento di uno Stato membro che, in occasione dell'aumento delle imposte sulle acquaviti e della concessione di aiuti a determinati produttori nazionali di acquaviti per le acquaviti già esistenti al momento del provvedimento summenzionato, ma non ancora tassate, preveda uno sgravio, da concedersi in sede di accertamento fiscale, ovvero se lo sgravio di cui trattasi vada valutato alla stregua delle disposizioni in materia di aiuti contenute negli artt. 92 e segg. del Trattato CEE.
2) Per il caso in cui si applichino le disposizioni degli artt. 37 e/o 95 del Trattato CEE e dell'art. 53, n. 1, dell'accordo di associazione:
Se tali disposizioni vadano interpretate nel senso che esse attribuiscono, inoltre, all'importatore il diritto a che le acquaviti importate da altri Stati membri vengano esonerate dalle imposte di consumo nella stessa misura delle acquaviti nazionali in base a provvedimenti amministrativi di carattere generale, e ciò indipendentemente dal se il provvedimento di sgravio vada qualificato, secondo il diritto nazionale, come sovvenzione o come provvedimento equitativo in materia fiscale e dal se il provvedimento di sgravio sia legittimo o illegittimo secondo il diritto nazionale.
3) Per il caso in cui si debbano applicare le disposizioni in materia di aiuti:
Se il principio della parità di trattamento che, nel diritto comunitario, ha applicazione generale, attribuisca all'importatore della merce il diritto a che le acquaviti importate da altri Stati membri ottengano un'agevolazione dello stesso tipo di quella di cui beneficiano gli altri importatori, ovvero i produttori o commercianti nazionali di acquaviti.
punto 4
Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, il Finanzgericht precisa che per la formulazione delle questioni pregiudiziali si è basato sulle seguenti considerazioni giuridiche:
Il giudice nazionale ritiene che il regime di sgravio si presenti, nel diritto tedesco, come provvedimento fiscale di carattere equitativo ai sensi del § 131 del codice fiscale (Reichsabgabenordnung). Con sentenza 31 ottobre 1980 (Quarta Sezione 51/77 N) il Finanzgericht statuiva che il regime di sgravio non si concilia con 3uesta disposizione, perchè non si tratta i un intervento amministrativo in alcuni casi specifici, ma di una regolamentazione di carattere generale che supera l'ambito di competenza dell'amministrazione. Con sentenza I o aprile 1980 (Settima Sezione R 17/78) il Bundesfinanzhof qualificava tuttavia il regime di sgravio, secondo il diritto tedesco, come misura di sovvenzione.
Il Finanzgericht ritiene d'altronde che la questione del come si debba qualificare il regime di sgravio, nel diritto tedesco, sia priva d'interesse per l'applicazione delle invocate disposizioni di diritto comunitario. Pur trattandosi di provvedimenti puramente amministrativi, il regime di sgravio violerebbe l'art. 95 del Trattato CEE o l'art. 53 dell'Accordo di associazione con la Grecia, nella misura in cui il carico fiscale per i proprietari di magazzini d'alcool privati, che avevano immagazzinato nei loro depositi alcolici provenienti dall'amministrazione federale del monopolio era stato ridotto di DM 80 l'ettolitro di alcool etilico, mentre alla ditta Pabst & Richarz era stata negata la riduzione corrispondente dell'imposta per gli alcolici da essa importati.
Per quanto riguarda l'alcool grezzo proveniente dalla Grecia, il giudice nazionale ritiene che i principi enunciati nella sentenza della Corte 13 marzo 1979 (Hansen c/HZA Flensburg, 91/78, Race. 1979, pag. 935) con riguardo all'art. 2, n. 1, della decisione del Consiglio 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, si applicano anche all'art. 53, n. 1, dell'Accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Grecia.
Egli fa, inoltre, notare che la soluzione delle questioni pregiudiziali de quo è importante anche per i proprietari di depositi doganali, che si trovano in una situazione analoga a quella dell'attrice nella causa principale.
Il Finanzgericht precisa infine che la terza questione riguarda il caso, improbabile a suo parere, in cui il divieto di discriminazioni fiscali non viene intaccato dal regime di sgravio. Egli è incline, d'altra parte, a pensare che il regime di sgravio, nella misura in cui rappresenta un aiuto, è illegale secondo il cliritto comunitario, perché la Commissione non ne è stata informata.
punto 5
L'ordinanza di rinvio del Finanzgericht 31 ottobre 1980, è stata registrata nella cancelleria della Corte il 3 febbraio 1981.
In forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia, sono state presentate osservazioni scritte dalla ditta Pabst & Richarz KG, attrice nella causa principale, con l'avv. P. Miil-ler-Kemler, del foro di Hannover, dall'Oberfinanzdirektion di Hannover, interveniente nella causa principale, rappresentata dal sig. Schäfer, in qualità di agente, e dalla Commissione cfelle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. Erich Zimmermann, assistito dall'aw. Wolf-Dietrich Krause-Ablaß, del foro di Düsseldorf.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria; ha tuttavia invitato le parti a rispondere, per iscritto e prima dell'udienza, ad alcuni quesiti; la domanda ha avuto seguito.
Con ordinanza 17 giugno 1981, la Corte ha deciso, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2 del regolamento di procedura, di rimettere la causa alla Prima Sezione.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
In via di fatto, la ditta Pabst & Richarz, attrice nella causa principale, fa notare che l'ordinanza di rinvio contiene un errore nella enunciazione cronologica dei provvedimenti di sgravio. Essa precisa che per le partite d'alcool giacenti in depositi privati al 17 marzo 1976, la circolare 15 aprile 1976, che è determinante nel procedimento principale, stabiliva quanto segue:
paragrafo 2
a) una compensazione di DM 150 l'ettolitro di alcool etilico per il quantitativo di riferimento, che corrisponde al fatturato medio di due mesi, ed
b) una compensazione di DM 80 l'ettolitro di alcool etilico per le giacenze eccedenti il quantitativo di riferimento.
paragrafo 3
Per quanto concerne le giacenze nei depositi doganali era prevista per il quantitativo di riferimento una sola compensazione di DM 70 l'ettolitro di alcool etilico.
paragrafo 4
Tali provvedimenti avevano lo scopo di neutralizzare l'aumento dell'imposizione per i quantitativi già venduti a prezzi in cui l'aumento non era ancora stato computato.
paragrafo 5
Nei confronti degli acquirenti e di quanti trasformano l'alcool di monopolio, tuttavia, l'aumento fiscale era, quanto ai costi, del tutto neutralizzato. Le loro giacenze, infatti, pari al quantitativo di riferimento usufruivano dello sgravio sino a concorrenza dell'aumento fiscale di DM 150, mentre per i negozi futuri l'aumento fiscale sarebbe stato interamente compensato dalla diminuzione del prezzo dell'alcool di monopolio di DM 150. Restava quindi a loro carico solo un aumento del carico fiscale dell'ordine di DM 70 per le giacenze al 17 marzo 1976 che superavano il quantitativo di riferimento.
paragrafo 6
Ad eccezione di questi quantitativi, la somma delle voci contabili «acquisti alcool di monopolio» e «imposta sull'alcool» restava dunque identica per gli acquirenti d'alcool di monopolio e, quindi, anche i prezzi di vendita potevano rimanere invariati.
paragrafo 7
L'attrice nella causa principale ritiene quindi che il regime di sgravio rappresenta il caso classico di un provvedimento equitativo, preso per compensare una conseguenza economica ingiusta, derivante da un provvedimento fiscale legittimo in quanto tale. Ciò si evince anche dalle premesse delle circolari, in cui si parla di «rigore che può derivare dalla situazione commerciale modificata... al momento della immissione in commercio».
paragrafo 8
In tal senso essa fa rilevare che i provvedimenti di aiuto o di sovvenzione non sono destinati a compensare le conseguenze inevitabili di norme legittime o ad attenuare nei singoli casi i rigori della legge, ma tendono, bensì, a porre rimedio agli svantaggi che risultano da circostanze di carattere economico.
paragrafo 9
Essa ritiene inoltre che la questione di legittimità del regime di sgravio, nel diritto tedesco, può rimanere aperta. Ciò che importa, nella fattispecie, è il fatto che i suoi concorrenti abbiano potuto effettivamente beneficiare dei vantaggi economici che risultano dallo sgravio.
paragrafo 10
Circa l'applicazione degli artt. 37 e 95 del Trattato CEE, l'attrice nella causa principale ritiene che la questione pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht, riguardi essenzialmente il se la riduzione di una imposizione interna concessa a un prodotto nazionale, debba essere estesa anche ad un prodotto similare che provenga da uno Stato membro. La questione verte quindi sull'interpretazione dell'art. 95, I o comma, del Trattato CEE, mentre l'art. 37 di detto Trattato non entra in gioco. Non si tratta infatti di una «attività connessa in maniera specifica all'esercizio, da parte di un monopolio nazionale, del diritto di esclusiva...» ai sensi della sentenza della Corte 13 marzo 1979 (Hansen c/HZA Flensburg, 91/78, Race. 1979, pag. 935), ma di un provvedimento fiscale equitativo diretto ad eliminare in parte e temporaneamente le conseguenze del prelievo d'imposta al momento del consumo.
paragrafo 11
Ora, ai fini dell'applicazione dell'art. 95 del Trattato CEE, è irrilevante il modo in cui si presenta il carico fiscale.
paragrafo 12
La rinuncia a percepire, infatti, una parte d'imposta sui prodotti nazionali, anche se limitata sia per durata, sia per importo, deve essere applicata nello stesso modo ai prodotti analoghi importati. Nella fattispecie è incontestabile che si tratti di prodotti analoghi. Inoltre la rinuncia a percepire non è giustificata da ragioni specifiche di un singolo debitore d'imposta, ma dall'incidenza dell'imposizione su tutti i debitori dell'imposta stessa.
paragrafo 13
Ora, alla luce dell'art. 95 del Trattato, l'importatore di un prodotto non deve trovarsi, per quanto riguarda il debito fiscale, in posizione più sfavorevole del debitore dell'imposta che grava sul prodotto nazionale analogo.
paragrafo 14
L'attrice nella causa principale sostiene che, al fine di risolvere le questioni pregiudiziali, interessa poco sapere se ed in quale misura il quantitativo per il quale nella causa principale si chiede lo sgravio fosse già stato gravato da imposte. Detto quantitativo è stato comunque gravato ell'aumento totale dell'imposta sull'alcool, mentre i quantitativi di prodotti nazionali analoghi in deposito hanno usufruito di uno sgravio quanto meno di DM 80 l'ettolitro di alcool etilico.
paragrafo 15
Per il quantitativo di alcool grezzo proveniente dalla Grecia, occorre applicare l'art. 53, n. 1, dell'Accordo di associazione con la Grecia.
paragrafo 16
Per finire, l'applicazione di tale disposizione nonché quella dell'art. 95 del Trattato CEE esclude l'applicazione degli artt. 92 e seguenti dello stesso Trattato.
paragrafo 17
L' Oberfinanzdirektion di Hannover, interveniente nella causa principale, fa notare innanzitutto che, al momento dell'adozione o dell'applicazione del regime di sgravio per i quantitativi giacenti non è stata fatta alcuna differenza tra le categorie di alcolici o in ragione della loro provenienza.
paragrafo 18
Per quanto riguarda i fatti di causa, essa precisa che tutti gli alcolici giacenti in depositi privati alla data di riferimento, hanno usufruito dello sgravio delle «eccedenze» fiscali pagate al momento dell'immagazzinamento, in ragione di un importo forfettario di DM 80 l'ettolitro di alcool etilico.
paragrafo 19
I quantitativi giacenti nei depositi doganali non hanno invece usufruito di sgravio per detto importo, in quanto non avevano subito imposizioni precedenti. Su questo punto la valutazione dei fatti enunciata dal Finanzgericht è errata. A norma del § 154 della legge sul monopolio degli alcolici, nonché del § 46 del codice doganale, infatti, il debito d'imposta a titolo di conguaglio a favore del monopolio, compresa l'eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio, è dovuta, per l'alcool che proviene dai depositi doganali, soltanto al momento del-'uscita dal deposito. Ora, l'eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio non è più stata percepita per le uscite dal deposito a decorrere dal 23 febbraio 1976.
paragrafo 20
Per compensare i momentanei rigori dell'aumento dell'imposta, nonché quelli della situazione concorrenziale che si era modificata, è stata inoltre concessa una indennità di DM 70 l'ettolitro di alcool etilico sia per i quantitativi giacenti in depositi privati, sia per quelli che si trovavano nei depositi doganali, e ciò, nei due casi, sino a concorrenza di un quantitativo di riferimento. Nel caso dei depositi privati, l'indennità totale per ogni ettolitro di alcool etilico sino al quantitativo di riferimento ammontava quindi a DM 150.
paragrafo 21
Con esempi di conteggio, l'Oberfinanzdirektion cerca di dimostrare che gli effetti dell'operazione di sgravio sono stati identici per i prodotti importati e per l'alcool di monopolio.
paragrafo 22
Per quanto riguarda le disposizioni comunitarie da applicarsi l'Oberfinanzdirektion ritiene che l'ambito specifico delle questioni pregiudiziali proposte sia se può essere ravvisata una discriminazione nel fatto che l'alcool di monopolio, a differenza dell'alcool grezzo importato, ha usufruito dello sgravio «nel prezzo della merce». Le questioni proposte sarebbero pertanto, nella fattispecie, prive di oggetto in caso di soluzione affermativa della questione sollevata nella causa 4/81 (HZA Flensburg c/Andresen, tuttora pendente davanti alla Corte) relativa al carattere dell'onere che deriva, per l'alcool del monopolio, dal prezzo di vendita fissato dall'amministrazione del monopolio tedesco degli alcolici.
paragrafo 23
In questo senso, l'Oberfinanzdirektion fa osservare che, collocando i fatti nell'ambito del diritto tributario, attraverso la compensazione con gli oneri fiscali, il Finanzgericht rischia di schivare il problema in modo simile alla situazione che si è creata nella causa 91/78 (Hansen c/HZA Flensburg, già citata). Esso sottolinea altresì che la prevista compensazione con gli oneri fiscali è più che un criterio essenziale del regime, una questione di comodità amministrativa. Ciò è confermato dal fatto che, ai sensi del decreto 15 aprile 1976, l'indennità deve essere versata ogniqualvolta non è possibile la compensazione.
paragrafo 24
Di conseguenza, il Finanzgericht considera in realtà il problema del prezzo di monopolio in una fase della trasformazione del monopolio commerciale. Il regime in causa deve allora essere valutato secondo il criterio dettato dall'art. 37, nn. 1 e 2 del Trattato CEE e, nel caso in cui si tratti di una importazione dalla Grecia, ai sensi dell'art. 31 dell'Accordo CEE—Grecia.
paragrafo 25
Ora, secondo la sentenza della Corte del 13 marzo 1979, nella causa 91/78, già citata, la politica dei prezzi di un monopolio commerciale tutelato dallo Stato ha effetto discriminatorio, quando i prezzi di vendita applicati sono eccessivamente bassi rispetto a quelli, al netto dei tributi, dell'alcool di analoga qualità importato da un altro Stato membro. A questo proposito l'Oberfinanzdirektion sottolinea che l'acquavite grezza e l'alcool neutro del monopolio non sono di qualità analoga. Rispetto al prezzo dell'alcool neutro proveniente dagli Stati membri, il prezzo dell'alcool di monopolio era, altresì, molto più elevato.
paragrafo 26
Oltre a ciò , per quanto riguarda l'alcool grezzo proveniente dalla Grecia, il divieto di discriminazione di cui all'art. 31 dell'accordo CEE—Grecia, tenuto conto dei nn. 1 e 6 dello stesso, era all'epoca dei fatti di causa privo di efficacia.
paragrafo 27
Da ultimo, l'Oberfinanzdirektion ritiene che l'analisi del problema nello spirito dell'art. 92 del Trattato CEE porta allo stesso risultato, poiché tale disposizione è basata sullo stesso principio fondamentale degli artt. 37 e 95 del Trattato (sentenza della Corte 10 ottobre 1978, Hansen c/HZA Flensburg, 148/77, Race. 1978, pag. 1787).
paragrafo 28
La Commissione delle Comunità europee fa innanzitutto osservare che dalla relazione della commissione delle finanze del Bundestag, relativa alla modifica della legge sul monopolio degli alcolici, si evince che detta commissione ha inteso realizzare, per l'alcool di vino e di frutta non sottoposto ad obbligo di cessione, un adeguamento alla nuova situazione, garantendo :
paragrafo 29
a) uno sgravio di DM 80 l'ettolitro di alcool etilico al fine di realizzare, sulle giacenze, la soppressione dell'eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio o di quella della sovrimposta;
b) uno sgravio delle giacenze, fino a concorrenza di un quantitativo di riferimento, per compensare l'importo totale dell'aumento dell'imposta sull'alcool, cioè DM 150 l'ettolitro di alcool etilico.
paragrafo 30
La Commissione rileva che il quantitativo detenuto dalla ditta Pabst & Richarz nel deposito-cisterna è stato apparentemente considerato come una giacenza in deposito d'alcool privato e che, inoltre, nella valutazione del caso in esame, deve essere considerato solo lo sgravio di DM 80 indicato sub a).
paragrafo 31
Essa ritiene che il rimborso dell'imposta già in precedenza percepita sotto forma di eccedenza della sovratassa sull'alcool e di quella dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio è un provvedimento fiscale contemplato dall'art. 95 del Trattato CEE. Nei due casi infatti le eccedenze fanno parte delle due forme di imposizione sottostante. La concessione generale dello sgravio di DM 80 ha quindi l'effetto di ridurre l'imposta di consumo che colpisce l'alcool di monopolio, non gravato da tributi anteriori, in misura maggiore di quella che colpisce gli alcool esenti da cessione o importati.
paragrafo 32
La Commissione rileva, altresì, che la norma nazionale di cui si discute, anche se potesse contemporaneamente essere ritenuta un aiuto ai sensi degli artt. 92 e seguenti del Trattato CEE, non potrebbe sfuggire all'applicazione dell'art. 95 del Trattato (sentenza della Corte 21 maggio 1980, Commissione e/Italia, 73/79, Racc. 1980, pag. 1533).
paragrafo 33
Essa fa riferimento, quindi, alla sentenza della Corte 10 ottobre 1978 nella causa 148/77 (Hansen e/HZA Flensburg), per sostenere che, secondo le leggi nazionali che favoriscono alcuni tipi di alcool o alcune categorie di produttori al momento della riscossione dell'imposta di consumo sull'alcool, l'applicazione dell'art. 95 del Trattato prevale su quella dell'art. 37 dello stesso Trattato.
paragrafo 34
Per la valutazione del se esista nella fattispecie una discriminazione ai sensi dell'art. 95, la Commissione parte dall' ipotesi che effettivamente l'alcool di monopolio è stato colpito da un aggravio fiscale inferiore di DM 80 l'ettolitro di alcool etilico all'imposta dovuta dall'attrice nella causa principale per il suo quantitativo di alcool grezzo. Ammette tuttavia che questa.ipotesi possa essere contestata, in particolare se si considera che lo sgravio di cui godeva l'alcool di monopolio rappresenta una restituzione corrispondente all'eccedenza del prezzo di vendita dell'alcool di monopolio e che detta eccedenza costituisce una imposizione, analoga all'eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio.
paragrafo 35
D'altra parte essa rimanda alla abbondante giurisprudenza della Corte sull'art. 95, per affermare che questa norma esige che, la discriminazione sia eliminata, a scelta del giudice nazionale, o sopprimendo la norma illegittima e ristorando
paragrafo 36
lo sgravio concesso, o concedendo ai prodotti importati gli stessi vantaggi di cui godono i prodotti locali.
paragrafo 37
La Commissione condivide l'opinione del Finanzgericht secondo cui si deve ritenere direttamente efficace l'art. 53, n. 1, dell'Accordo CEE—Grecia.
SENTENZA › In fatto › La Commissione ritiene infine che, alla luce delle osservazioni che precedono, non occorre risolvere la terza questione sull'interpretazione degli artt. 92 e seguenti del Trattato CEE relativi agli aiuti. In subordine, essa fa notare, tuttavia, a questo riguardo, che il provvedimento di sgravio, per cui è causa, non le è stato comunicato ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato; l'attrice nella causa principale non può pertanto vantare dinanzi al giudice nazionale dei diritti attribuiti dalle norme comunitarie per la concessione di un aiuto. II — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 1.5 ottobre 1981, la ricorrente nella causa principale con l'avv. P. Muller-Kemier, del foro di Hannover; l'Oberfinanzdirektion di Hannover, interveniente nella causa principale, rappresentata ai fini della discussione orale del direttore presso il ministero federale delle finanze in Bonn, sig. Jarsombeck; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Erich Zimmermann, assistito dall'avv. Wolf-Dietrich Krause-Ablass, del foro di Düsseldorf, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
All'udienza, le parti nella causa principale hanno altresì fornito chiarimenti su alcuni aspetti della causa.
paragrafo 3
L'Oberfinanzdirektion di Hannover, interveniente nella causa principale, ha sottolineato che la questione se l'eccedenza del prezzo «Preisspitze», da corrispondere prima dell'immagazzinamento dell'alcool proveniente dall'amministrazione federale del monopolio, costituisse, quale componente del prezzo di monopolio, un aggravio fiscale costituisce l'oggetto della causa 4/81, Andresen, pendente dinanzi alla Corte. L'affermazione, fatta nell'ordinanza di rinvio, secondo cui l'alcool di monopolio che si trovava in depositi privati non era ancora stato gravato d'imposta, dà pertanto adito a dubbi.
paragrafo 4
Ora, il regime di sgravio prevedeva anche una compensazione di tale eccedenza del prezzo, corrisposta per l'alcool di monopolio. Dal 1975, le eccedenze del prezzo hanno oscillato fra DM 16,05 e DM 104,60 l'ettolitro di alcool etilico.
paragrafo 5
Uno sgravio analogo non era contemplato per le giacenze in depositi doganali, in quanto queste non erano state gravate da «Spitze» al momento dell'immagazzinamento.
paragrafo 6
L'Oberfinanzdirektion ha precisato inoltre che il deposito cisterna sotto controllo doganale, di cui dispone la ricorrente, si trova in una situazione particolare nei confronti della normativa sul monopolio degli alcolici. Tale situazione si spiega con la prassi storica della distillazione e dell'immagazzinamento in Germania. In tal caso, gli elementi determinati per quantificare il debito fiscale sono raccolti prima dell'immagazzinamento dell'alcool grezzo che ha già subito una prima trasformazione, ma l'imposizióne e quindi la riscossione dell'eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio avviene più tardi in ragione della distillazione finale.
paragrafo 7
A questo proposito l'avvocato della ricorrente Pabst & Richarz, ha precisato che a norma del decreto 26 febbraio 1976, la giacenza che si trovava nel deposito-cisterna era stata gravata dell'eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio per DM 16,05 l'ettolitro di alcool etilico, anziché per DM 80 come indicato nell'ordinanza di rinvio. La ditta ha pagato l'importo relativo che le è stato poi restituito a seguito di apposita domanda al di fuori dell'ambito del regime di sgravio.
paragrafo 8
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 28 gennaio 1982.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 31 ottobre 1980, pervenuta alla Corte il 3 febbraio 1981, il Finanzgericht di Amburgo ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 37, 92, 93 e 95 del Trattato CEE e dell'art. 53, n. 1, dell'Accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Grecia, firmato ad Atene il 9 luglio 1961, e concluso ed approvato, in nome della Comunità con decisione del Consiglio 25 settembre 1961 (GU n. 26 del 18 febbraio 1963).
punto 2
La causa principale riguarda l'applicazione di un regime di sgravio istituito da tre circolari del ministro federale delle finanze, in seguito all'adeguamento del monopolio tedesco degli alcolici alle esigenze del diritto comunitario, ad un quantitativo di acquavite grezza proveniente dalla Francia, dall'Italia e dalla Grecia che si trovava in un deposito-cisterna (Tanklager) alla data di riferimento stabilita dalle circolari.
punto 3
Prima dell'adeguamento del monopolio, tutti gli alcolici importati nella Repubblica federale di Germania, tanto da uno Stato membro quanto da un paese terzo, erano assoggettati ad una imposta di consumo chiamata «imposta di conguaglio a favore del monopolio» (Monopolausgleich). Questa comprendeva un elemento fisso equivalente all'imposta sull'alcool (Branntweinsteuer) prelevato sull'alcool nazionale smerciato dall'amministrazione federale del monopolio degli alcolici, ed un elemento variabile chiamato «eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio» (Monopolausgleichspitze) che era l'equivalente dell'«eccedenza del prezzo» (Preisspitze) nel calcolo del prezzo di vendita dell'alcool di monopolio. L'importo dell'eccedenza del prezzo era ottenuto sottraendo, dal prezzo di vendita praticato dal monopolio, la somma dell'imposta sull'alcool e del «prezzo base» dell'alcool fissato dall'amministrazione del monopolio. Secondo l'ordinanza di rinvio, l'imposta sull'alcool ammontava, dal 1972, a DM 1500 l'ettolitro di alcool etilico, mentre l'eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio ammontava, intorno al 1° gennaio 1976, a DM 80 l'ettolitro di alcool etilico.
punto 4
Al fine di rendere il monopolio degli alcolici compatibile col diritto comunitario, l'amministrazione federale del monopolio, in ossequio alle sentenze della Corte 17 febbraio 1976 (Rewe, 45/75, Race. 1976, pag. 181 e Miritz, 91/75, Race. 1976, pag. 217), non ha più applicato, all'alcool proveniente da altri Stati membri, il monopolio sull'importazione di alcolici che essa deteneva in forza della normativa tedesca. La riduzione dei prezzi di vendita dell'alcool di monopolio cui l'amministrazione del monopolio ha di conseguenza provveduto, ha comportato un deficit per il monopolio, poiché sono stati tenuti fermi i prezzi d'acquisto corrisposti ai produttori che consegnavano il prodotto al monopolio. Tale deficit è stato coperto dal bilancio dello Stato, il che ha portato ad un aggravio del 10 % dell'aliquota complessiva d'imposizione sull'alcool. L'aliquota dell'imposta sull'alcool e quella dell'eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio sono state aumentate di DM 150 l'ettolitro di alcool etilico, per essere portate a DM 1650 l'ettolitro. Contemporaneamente ed in conseguenza del suddetto adeguamento del monopolio, l'eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio è stata abolita con effetto dal 18 marzo 1976.
punto 5
In base ad un impegno assunto nei confronti della Commissione delle finanze del Bundestag, il ministro federale delle finanze adottava vari provvedimenti amministrativi al fine di consentire ai produttori, ai fabbricanti ed agli importatori d'alcool di adattarsi meglio alla nuova situazione commerciale e fiscale. Per questo il ministro, con tre circolari del 23 marzo, 15 aprile e 1° luglio 1976, impartiva istruzioni amministrative di sgravio.
punto 6
Tali sgravi si applicavano ai quantitativi di alcool che si trovavano, il 22 febbraio 1976, in un deposito d'alcool privato (Branntweineigenlager) o in un deposito doganale (Zollager). Le agevolazioni venivano concesse in linea di massima imputandole all'importo dei tributi dovuti mensilmente a partire dall'aprile del 1976.
punto 7
Ai sensi delle direttive ministeriali, lo sgravio poteva raggiungere al massimo DM 150 l'ettolitro. Esso comprendeva due elementi. Anzitutto, per evitare ingiusti oneri che potevano derivare dall'aumento dell'aliquota delle imposte sull'alcool, in particolare in caso di contratti a lungo termine, veniva disposto uno sgravio di DM 70 l'ettolitro su un certo quantitativo di riferimento d'alcool; detta agevolazione veniva applicata alla parte di giacenze nette corrispondente al quantitativo di riferimento, che si trovava nei depositi d'alcool privati o nei depositi doganali. Inoltre, ara previsto un rimborso di DM 80 l'ettolitro per le giacenze complessive che si trovavano in depositi d'alcool privati; questo rimborso costituiva in particolare la restituzione dell'eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio e dell'eccedenza del prezzo compresa nel prezzo di vendita dell'alcool di monopolio. Queste eccedenze erano state riscosse al momento dell'immagazzinamento dell'alcool mentre l'imposta di conguaglio a favore del monopolio e l'imposta sull'alcool venivano corrisposte solo al momento dell'uscita dal deposito. La presente causa riguarda solo il suddetto rimborso di DM 80 l'ettolitro.
punto 8
L'Oberfinanzdirektion di Hannover, interveniente nella causa principale, ha precisato che l'entità dell'eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio era essenzialmente variabile, in relazione al computo, dell'eccedenza del prezzo effettuato, allora, dall'amministrazione federale del monopolio. Il rimborso di DM 80 andrebbe quindi considerato quale restituzione forfettaria delle eccedenze riscosse al momento dell'immagazzinamento.
punto 9
Il quantitativo d'alcool di cui trattasi nella fattispecie si trovava, alla data di riferimento, in un deposito-cisterna (Tanklager) a disposizione della ricorrente Pabst & Richarz. È assodato che un deposito del genere non figura tra i depositi per i quali le circolari ministeriali contemplano sgravi.
punto 10
Secondo l'ordinanza di rinvio, la ricorrente nella causa principale aveva corrisposto l'eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio che ammontava a DM 80 l'ettolitro all'epoca dell'immagazzinamento dell'alcool; l'importo di detta eccedenza le era stato restituito. Essa chiedeva tuttavia un ulteriore sgravio di DM 80 l'ettolitro adducendo che era incompatibile col principio della parità di trattamento il fatto che l'alcool acquistato presso l'amministrazione federale del monopolio che era giacente, alla data di riferimento, in depositi d'alcool privati avesse fruito di uno sgravio di DM 80 l'ettolitro senza essere stato in precedenza assoggettato ad alcuna imposta, mentre le partite giacenti nel suo deposito cisterna non avevano goduto di analoga agevolazione.
punto 11
Dinanzi a questa Corte, la ricorrente ha fornito una diversa versione dei fatti e del fondamento della sua domanda di rimborso. Essa ha sostenuto, senza essere contraddetta dall'Oberfinanzdirektion, di aver versato un'eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio pari a DM 16,05 l'ettolitro di alcool immagazzinato nel suo deposito cisterna e che lo stesso importo per ettolitro le era stato restituito. Ne ha dedotto che il regime di sgravio di cui alle circolari ministeriali non le era stato applicato e di conseguenza chiede l'agevolazione di DM 80 l'ettolitro.
punto 12
Non spetta tuttavia a questa Corte, ma al giudice nazionale, l'accertare i fatti che hanno dato origine alla causa e il trarne le conseguenze ai fini della sua pronunzia.
punto 13
II Finanzgericht è partito dal presupposto che la questione da risolvere consiste nella discriminazione fra, da un lato, l'alcool di monopolio che fruisce di rimborso forfettario senza essere stato in precedenza assoggettato a tassazione e, d'altro lato, l'alcool importato per il quale il rimborso forfettario tendeva a compensare l'avvenuto pagamento dell'eccedenza dell'imposta di conguaglio a favore del monopolio. Secondo l'opinione provvisoria del giudice nazionale, il regime di sgravio viola, dal suddetto punto di vista, l'art. 95 del Trattato CEE, nonché, per quanto riguarda l'alcool importato dalla Grecia, l'art. 53, n. 1, dell'Accordo di associazione con la Grecia.
punto 14
Il giudice nazionale ha tuttavia rilevato che, secondo certe pronunzie di giudici tedeschi, il regime di sgravio andava considerato come una sovvenzione, data la stretta connessione in cui si trova con lo smercio di alcool di monopolio il cui deficit è a carico dell'erario. Inoltre, l'Oberfinanzdirektion ha assunto che l'art. 37 del Trattato, il quale disciplina i monopoli nazionali, come il monopolio tedesco dell'alcool, esclude l'applicazione dell'art. 95.
punto 15
Al fine di essere in grado di risolvere tali problemi il Finanzgericht ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 95 del Trattato CEE e l'art. 53, n. 1, dell'Accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Grecia e, rispettivamente, l'art. 37 del Trattato CEE vadano interpretati nel senso che debbasi valutare alla stregua di queste norme il provvedimento di uno Stato membro che, in occasione dell'aumento delle imposte sugli alcolici e della concessione di aiuti a determinati produttori nazionali per gli alcolici già esistenti al momento del provvedimento summenzionato, ma non ancora tassati, preveda uno sgravio, da concedersi in sede di accertamento fiscale, ovvero lo sgravio di cui trattasi vada valutato alla stregua delle disposizioni in materia di aiuti contenuto negli artt. 92 e segg. del Trattato CEE.
2) Per il caso in cui si applichino gli artt. 37 e/o 95 del Trattato CEE e l'art. 53, n. 1, dell'accordo di associazione:
Se tali disposizioni vadano interpretate nel senso che esse attribuiscono, inoltre, all'importatore il diritto a che gli alcolici importati da altri Stati membri vengano esonerati dalle imposte di consumo nella stessa misura di quelli nazionali in base a provvedimenti amministrativi di carattere generale, e ciò indipendentemente dal se il provvedimento di sgravio vada qualificato, secondo il diritto nazionale, come sovvenzione o come provvedimento equitativo in materia fiscale e dal se il provvedimento di sgravio sia legittimo o illegittimo secondo il diritto nazionale.
3) Per il caso in cui si debbano applicare le disposizioni in materia di aiuti :
Se il principio della parità di trattamento che, nel diritto comunitario, ha applicazione generale, attribuisca all'importatore della merce il diritto a che gli alcolici importati da altri Stati membri ottengano un'agevolazione dello stesso tipo di quella di cui fruiscono gli altri importatori, ovvero i produttori o commercianti nazionali di alcolici».
punto 16
Conviene esaminare insieme le due prime questioni relative alla definizione nel diritto comunitario di un regime di sgravio del tipo di quello oggetto della causa principale.
punto 17
Dette questioni sono dirette essenzialmente ad appurare se un regime di sgravio, istituito con direttive amministrative in relazione ad una modifica dei tributi sull'alcool a seguito dell'adeguamento del monopolio nazionale degli alcolici, vada interpretato alla luce dell'art. 95 del Trattato e dell'art. 53, n. 1, dell'Accordo di associazione con la Grecia, ovvero l'eventuale applicazione dell'art. 37 o degli artt. 92 e 93 del Trattato vi osti; e se, nel primo caso, l'importatore possa invocare dinanzi al giudice nazionale l'applicazione delle disposizioni de quibus.
punto 18
Come ha giustamente osservato la Commissione, la definizione giuridica nel diritto comunitario di un provvedimento nazionale non dipende dalla valutazione o dall'interpretazione dello stesso nell'ambito nazionale. La necessità di garantire l'applicazione uniforme nell'intera Comunità delle disposizioni del Trattato impone che esse vengono interpretate autonomamente.
punto 19
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, scopo dell'art. 95 è l'evitare qualunque tributo che faccia venir meno la parità di trattamento fra i prodotti nazionali e quelli importati. Tale disposizione si applica quindi ai provvedimenti di sgravio che, nell'ambito di un aumento delle imposte sull'alcool, concedono un trattamento più favorevole ai prodotti nazionali che a quelli importati, anche se detti provvedimenti sono stati adottati con direttive amministrative.
punto 20
Va poi ricordato che nella sentenza 25 novembre 1981 (Andresen, 4/81, non ancora pubblicata), la Corte ha deciso che va considerata «imposizione», ai sensi dell'art. 95 del Trattato CEE, per quanto riguarda il prezzo di vendita stabilito dal monopolio nazionale, solo la parte di tale prezzo che il monopolio è tenuto, a norma di legge, a versare all'erario quale imposta sull'alcool, parte il cui importo è determinato, ad esclusione di tutti gli altri elementi od oneri, economici o di altro genere, che rientrano nel calcolo del prezzo di monopolio.
punto 21
Ne consegue che un onere fiscale incluso nell'imposizione sull'alcool importato e che corrisponde ad un elemento non fiscale compreso nel prezzo di vendita dell'alcool smerciato dall'amministrazione federale del monopolio ha carattere discriminatorio. Se, di conseguenza, oneri fiscali diversi gravanti sull'alcool importato, d'un lato, e sull'alcool di monopolio nazionale, dall'altro, sono ridotti di un uguale importo, il trattamento fiscale meno favorevole dell'alcool importato continua e la suddetta discriminazione sussiste.
punto 22
Stando così le cose, è superfluo accertare se tali provvedimenti di sgravio possano essere del pari considerati aiuti ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato. Si desume infatti dalla giurisprudenza della Corte, ed in particolare dalla sentenza 21 maggio 1980 (Commissione e/Italia, 73/79, Race. 1980, pag. 1547) che un provvedimento attuato mediante un'imposizione discriminatoria e che possa essere nello stesso tempo considerato un aiuto ai sensi dell'art. 92, rientra comunque nella sfera d'applicazione dell'art. 95.
punto 23
Neppure il fatto che i provvedimenti di sgravio siano collegati all'adeguamento del monopolio nazionale dell'alcool porta ad una diversa conclusione. Come la Corte ha sottolineato nella sentenza 13 marzo 1979 (Peureux, 86/78, Racc. 1979, pag. 897), l'art. 37 del Trattato riguarda unicamente le attività intrinsecamente connesse all'esercizio della funzione specifica del monopolio de quo. Esso non ha quindi alcuna rilevanza nei confronti delle disposizioni nazionali estranee all'esercizio di questa funzione specifica, come quelle relative allo sgravio degli alcolici colpiti da tributi precedentemente riscossi.
punto 24
Da quanto sopra si desume che l'art. 95 del Trattato si applica ad un regime nazionale di sgravio che concede, in base a direttive amministrative, un trattamento meno favorevole all'alcool proveniente da altri Stati membri che ai prodotti nazionali analoghi. Avendo l'art. 95 efficacia diretta, l'importatore di alcolici da altri Stati membri può farlo valere dinanzi al giudice nazionale.
punto 25
L'art. 53, n. 1, dell'Accordo di associazione con la Grecia recita:
«Nessuna Parte contraente colpisce direttamente o indirettamente i prodotti dell'altra Parte contraente con imposizioni interne, di qualsiasi natura, superiori a quelle che colpiscono direttamente o indirettamente i prodotti nazionali similari.
Nessuna Parte contraente colpisce i prodotti dell'altra Parte contraente con imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.
Le Parti contraenti aboliscono, non oltre l'inizio del terzo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, le disposizioni esistenti al momento della sua entrata in vigore che siano contrarie alle norme di cui sopra».
punto 26
Questa disposizione, formulata in termini simili a quelli dell'art. 95 del Trattato, svolge, nell'ambito dell'associazione fra la Comunità e la Grecia, una funzione identica a quella dell'art. 95. Si inserisce infatti in un complesso di disposizioni che hanno lo scopo di preparare l'entrata della Grecia nella Comunità, istituendo l'unione doganale, armonizzando le politiche agricole, introducendo la libera circolazione dei lavoratori e con altri provvedimenti di adeguamento graduale alle esigenze del diritto comunitario.
punto 27
Si desume pertanto dalla lettera dell'art. 53, n. 1, sopra citato, nonché dall'oggetto e dalla natura dell'Accordo d'associazione di cui fa parte, che detta norma osta a che un regime nazionale di sgravio favorisca il trattamento fiscale degli alcolici nazionali rispetto a quelli importati dalla Grecia. Essa stabilisce un obbligo chiaro e preciso che non è subordinato, nel suo adempimento o nei suoi effetti, all'intervento di alcun atto ulteriore. Ciò premesso, l'art. 53, n. 1, va considerato direttamente efficace a decorrere dall'inizio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, data entro la quale doveva essere abolito, a norma del terzo comma di detta disposizione, qualunque provvedimento ad essa contrario.
punto 28
La prima e la seconda questione vanno quindi risolte nel senso che un importatore di alcolici da altri Stati membri o dalla Grecia può far valere dinanzi al giudice nazionale l'art. 95 del Trattato o, rispettivamente, l'art. 53, n. 1, dell'Accordo di associazione con la Grecia, contro l'applicazione di provvedimenti nazionali di sgravio di imposte sull'alcool adottati con direttive amministrative in occasione della modifica del regime di imposizione sull'alcool in seguito all'adeguamento del monopolio nazionale degli alcolici, se i suddetti provvedimenti riservano un trattamento meno favorevole agli alcolici importati che ai prodotti nazionali analoghi.
punto 29
Alla luce di tale soluzione, non vi è più ragione di esaminare la terza questione che riguarda i criteri d'applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 30
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanza 31 ottobre 1980, dichiara:
Un importatore di alcolici da altri Stati membri o dalla Grecia può far valere dinanzi al giudice nazionale l'art. 95 del Trattato o, rispettivamente, l'art. 53, n. 1, dell'Accordo di associazione con la Grecia, contro l'applicazione di provvedimenti nazionali di sgravio da imposte sull'alcool adottati con direttive amministrative in occasione della modifica del regime di imposizione sull'alcool in seguito all'adeguamento del monopolio nazionale degli alcolici, se i suddetti provvedimenti riservano un trattamento meno favorevole agli alcolici importati che ai prodotti nazionali analoghi.
Firme
Bosco
O'Keeffe
Koopmans
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 aprile 1982.
Per il cancelliere
A. W. H. Maij
Referendario
Il presidente della Prima Sezione
G. Bosco