Sez. 3, Sentenza n. 6556 del 10/06/1991 (Rv. 472597 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - In genere | Lavoratore autonomo o appaltatore - Infortunio sul lavoro - Azione di responsabilità civile nei confronti del committente o dell'appaltante - Natura previdenziale - Esclusione - Competenza - Pretore del lavoro - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - In genere
L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - le controversie concernenti la quale sono devolute, ai sensi dell'art. 442, primo comma, cod. proc. civ., alla competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro - richiede la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti, rispettivamente, dall'art. 1 e dagli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e, in particolare, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, salve le ipotesi (elencate dallo stesso art. 9) di equiparazione a quest'ultimo di situazioni giuridiche diverse, come quella delle società cooperative di lavoro, sempreché la prestazione lavorativa sia svolta in funzionale dipendenza a servizio dell'impresa sociale. Pertanto, le controversie che hanno ad oggetto l'azione di responsabilità civile promossa dall'infortunato, lavoratore autonomo o appaltatore, nei confronti del committente o dell'appaltante, per violazione del generico dovere del "neminem laedere" o di specifiche normative di sicurezza, dettate per la protezione e l'incolumità della persona fisica, non hanno, per mancanza dei presupposti suddetti, natura previdenziale e quindi esulano dalla competenza per materia del pretore del lavoro, restando devolute - in quanto controversie ordinarie - alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)