Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
Testo in vigore al
Art. 17 Deroghe al contingente
1. Il film prodotto da societa' inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema, che abbia ottenuto la qualifica di film "prodotto per i ragazzi", non viene computato nel numero massimo stabilito ai sensi del quarto comma dell'articolo precedente.
Titolo VI. Norme relative alla produzione
Art. 18 Film dei paesi della Comunita' economica europea e dell'OCSE
1. Ai fini dell'applicazione del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi nell'ambito della Comunita' economica, europea, i film a lungometraggio e a cortometraggio dichiarati nazionali da uno degli Stati membri della C.E.E., in base ai requisiti indicati nella prima direttiva del Consiglio della Comunita' in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, sono ammessi . . . agli abbuoni a favore degli esercenti, sentito il parere di una delle commissioni di cui all'articolo 46 se a lungometraggio, e della Commissione di cui all'articolo 49 se a cortometraggio, con le stesse modalita' ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalita' italiana.
2. Agli stessi benefici sono ammessi i film di lungometraggio e i cortometraggi prodotti da imprese italiane che, non dichiarati nazionali rispettivamente ai sensi degli articoli 4, 10 e 14 della presente legge, presentino i requisiti indicati nella direttiva del Consiglio della Comunita', di cui al comma precedente.
3. I film a cortometraggio prodotti in uno degli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono ammessi, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 49, . . . agli abbuoni a favore dell'esercente, con le stesse modalita' ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalita' italiana.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi saranno applicate nei confronti dei film di paesi ove non esistano restrizioni alla importazione e alla distribuzione di film italiani.
Art. 19 Coproduzioni
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 10, possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocita'.
2. La quota di partecipazione del coproduttore non potra' essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3. In mancanza di accordi internazionali, per singole iniziative di carattere culturale ed imprenditoriale, puo' essere autorizzata con decreto dell'Autorita' competente per lo spettacolo, sentita la sottocommissione di cui all'articolo 3, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere.
3. Il saldo della quota minoritaria dovra' essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fara' decadere la coproduzione, senza per altro pregiudicare la nazionalita' del film del paese maggioritario, sempre che abbia i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi degli articoli 4 e 10 della presente legge.
4. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 14 GENNAIO 1994, N. 26, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 1 MARZO 1994, N. 153.
5. Il riconoscimento di nazionalita' del film, di cui ai precedenti commi, viene rilasciato sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia a norma dell'articolo 3, in base ad apposita istanza dell'impresa, produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno 30 giorni prima dell'inizi> della
lavorazione del film.
6. Il numero dei film che ciascuna impresa italiana puo' realizzare in coproduzione con quota minoritaria non puo' superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni.
7. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 14 GENNAIO 1994, N. 26, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 1 MARZO 1994, N. 153.
8. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 14 GENNAIO 1994, N. 26, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 1 MARZO 1994, N. 153.
Art. 20 Riprese in Italia ed all'estero
1. La dichiarazione di nazionalita' italiana del film e' rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, previo accertamento dei requisiti indicati dalla presente legge, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione alle quali sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del cinema.
2. Il lungometraggio ed il cortometraggio che, per inderogabili esigenze di ambientazione del soggetto, venga girato in parte o totalmente all'estero puo' essere riconosciuto, agli effetti della presente legge, di nazionalita' italiana dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, in base a motivata richiesta avanzata dall'impresa produttrice.
3. Le riprese da eseguirsi all'estero possono anche riferirsi a scene di interni dal vero, qualora queste risultino collegate con le scene di esterni, girate nello stesso Paese.
4. Nelle ipotesi previste al secondo e terzo comma e' consentito l'impiego di personale esecutivo, di figurazioni e di maestranze, non italiani, fermi restando gli altri requisiti di cui all'articolo 4.
5. Ai soli effetti previsti nell'articolo 30, il Ministero del turismo e dello spettacolo puo' rilasciare dichiarazioni provvisorie di nazionalita' italiana per i film realizzati da imprese italiane, ancora in fase di lavorazione, sempre che dagli atti in suo possesso risultino almeno sussistenti i requisiti previsti dall'articolo 4, lettere a), b) e c).
Art. 21 Adempimenti tecnici
1. Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano girati su scena.
2. Puo' tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purche' tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio di una delle commissioni di cui all'articolo 46 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale.
3. La lunghezza minima del film, indicata nella presente legge, si intende riferita alla pellicola di formato 35 mm. Se il film e' stampato su pellicola di formato inferiore o superiore, tale lunghezza si intende proporzionalmente ridotta od aumentata.
4. Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali debbono essere effettuati in Italia.
5. Possono essere consentite deroghe dal Ministro per il turismo e lo spettacolo ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali.
6. Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che non riconoscano in reciprocita' all'Italia la facolta' di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni in accordi internazionali.
Art. 22 Adempimenti di lavorazione
1. Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, al fine di ottenere la dichiarazione di nazionalita' di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14, 19, sono tenute a presentare, entro il termine . . . di 90 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE, la seguente documentazione, riferita alla data di inizio del film:
a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello estratto libro soci e dell'estratto del libro verbale con la situazione degli amministratori, se trattasi di societa';
b) un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura;
c) un certificato di cittadinanza italiana ed un certificato di residenza in Italia del titolare dell'impresa individuale o, se trattasi di societa', degli amministratori italiani;
d) un certificato comprovante il pieno godimento dei diritti civili e politici del titolare dell'impresa individuale o degli amministratori della societa';
e) un certificato della competente autorita' giudiziaria comprovante che il titolare dell'impresa individuale o le persone che ricoprono la carica di amministratore della societa' o la societa' stessa non siano stati precedentemente dichiarati falliti.
2. Le eventuali modificazioni che intervengano fino alla data della prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, relativamente alla titolarita' dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa, e se trattasi di societa', del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla societa' debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo e comunque non oltre il termine di decadenza di cui al primo comma.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 GIUGNO 1975, N. 287.
Art. 23 Adempimenti a tutela della nazionalita'
1. Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge debbono, a pena di decadenza, denunciare preventivamente al Ministro per il turismo e lo spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualita', presentando, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonche' ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalita' del film.
2. Il personale italiano impiegato nei film deve risultare iscritto all'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo quando ne sia fatto obbligo dalle leggi vigenti ai fini dell'avviamento al lavoro.
3. Per i film di attualita' la denuncia di inizio di lavorazione puo' essere tuttavia presentata anche dopo lo inizio delle riprese.
4. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati oltre alla impresa produttrice anche il regista, gli autori del soggetto, della sceneggiatura, del commento musicale, il direttore della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, e' trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla Societa' italiana autori ed editori per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.
5. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 14 GENNAIO 1994, N. 26, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 1 MARZO 1994, N. 153.
6. I testi dei soggetti di cui al primo comma e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, saranno conservati dalla Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film dichiarati nazionali in base alle precedenti leggi.
Art. 24 Adempimenti amministrativi
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R.21 APRILE 1994, N. 394.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R.21 APRILE 1994, N. 394.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R.21 APRILE 1994, N. 394.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R.21 APRILE 1994, N. 394.
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R.21 APRILE 1994, N. 394.
Art. 25 Pubblico registro cinematografico
1. I film nazionali di lungometraggio, di cortometraggio e di attualita' ai fini della ammissione alle provvidenze previste dalla presente legge, devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Societa' italiana autori ed editori.
2. Non sono ammessi ai contributi ed ai premi previsti dalla presente legge, i film che abbiano, anche parzialmente, finalita' pubblicitarie, nonche' i film prodotti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.
3. L'accertamento della eventuale sussistenza delle predette finalita' pubblicitarie, che debbono assumere, con particolare inequivocabile rilevanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesto del film, e' demandato alle Commissioni costituite ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161.
Art. 26 Liquidazione dei contributi
1. Il contributo a favore del produttore del lungometraggio nazionale, di cui al primo comma dell'articolo 7, e' liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla Societa' italiana autori ed editori e da questa comunicati bimestralmente al Ministero del turismo e dello spettacolo.
2. La stessa disposizione si applica anche per i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle leggi precedentemente vigenti.
3. Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura del lungometraggio nazionale, di cui al secondo comma dell'articolo 7, e' liquidato nei termini e con le modalita' di cui al primo comma del presente articolo.
Titolo VII. Credito cinematografico
Art. 27 Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro - Comitato per il credito
1. E' costituito presso la Sezione autonoma, per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale per la corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale, dalla predetta Sezione sul suo fondo ordinario o da altre banche, enti o societa' finanziarie legalmente costituite.
2. Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilita' annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata non superiore a 5 anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche in attivita' da almeno 10 anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio, o per la costruzione di sale cinematografiche situate in Comuni dove non esistano esercizi cinematografici.
3. I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti su mutui che non superino per ciascuna sala cinematografica la somma di 50 milioni di lire o comunque sulla parte di tali mutui non eccedente la cifra indicata.
4. Il fondo di cui al primo comma e' alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annuale di lire 700.000.000 per ogni esercizio finanziario a partire dall'esercizio 1965.
5. L'assegnazione dei contributi sugli interessi avra' inizio dal 1 gennaio 1965 con l'aliquota del 3 per cento.
6. Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla. Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.
7. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa con il Ministro per il tesoro, provvedera' all'emanazione di un regolamento che stabilisca le modalita' di gestione del fondo di cui al primo comma e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilita' del fondo medesimo, nonche' la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi.
8. Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo e' costituito un Comitato per il credito cinematografico presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e composto di:
a) il direttore generale dello spettacolo;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) un funzionario della Direzione generale dello spettacolo con la qualifica di ispettore generale;
d) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
e) un rappresentante dei produttori di film;
f) un rappresentante dei noleggiatori di film;
g) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
h) un critico cinematografico in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;
i) un rappresentante degli autori cinematografici;
l) tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori;
m) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il credito cinematografico;
n) un esperto nominato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.
9. Il Ministro per il turismo e lo spettacolo puo' delegare, di volta in volta, le funzioni di presidente del Comitato di cui al comma precedente al direttore generale dello spettacolo.
10. Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
11. I componenti del Comitato sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da b) a n) e per il segretario e' nominato con le stesse modalita' un supplente.
12. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.
13. Il Comitato per il credito cinematografico esprime parere sia per la concessione di contributi sugli interessi sui mutui tratti dal fondo speciale, sia per le operazioni effettuate con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 445, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.
14. La gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attivita' cinematografiche resta affidata, per quarantadue mesi, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., di seguito denominata "concessionaria". Alla scadenza del periodo di quarantadue mesi l'autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' affidare, previa stipula di apposita convenzione, la gestione dei predetti fondi ad uno o piu' enti creditizi, selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti in base ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio, con procedure che garantiscano pari condizioni a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno Stato membro della Comunita' europea e che presentino idonei requisiti di affidabilita' imprenditoriale. La societa' concessionaria, ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al presente comma, sono tenuti a trasmettere all'Autorita' competente in materia di spettacolo una rendicontazione annuale sui fondi amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163.2126
Art. 28 Fondo particolare
1. E' istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato, di lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 250.000.000 per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalita' artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori.
2. Al fine di promuovere la ricerca creativa, con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo speciale di cui all'articolo 45 a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.
3. Il numero e l'importo dei premi, nonche' il termine e le modalita' di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dall'autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia.
4. La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una giuria presieduta da una personalita' scelta dall'Autorita' competente in materia di spettacolo tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e composta da:
a) il direttore generale dello spettacolo;
b) due esperti nominati dall'Autorita' competente in materia di spettacolo tra personalita' rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica;
c) due autori, un produttore, un distributore e un critico cinematografico, nominati dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria.
5. Non possono far parte della giuria i componenti del Comitato per il credito cinematografico, salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma precedente.
6. I premi sono assegnati annualmente dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, su conforme parere della giuria.
7. Una copia delle sceneggiature selezionate e' trasmessa dall'Autorita' competente in materia di spettacolo al centro sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua conservazione e puo' utilizzarla a fini di studio.
8. Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalita' culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, e' concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo e' fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia.
9. Il Comitato per il credito cinematografico seleziona entro il primo semestre di ogni anno non piu' di venti e non meno di quindici progetti con priorita' per le opere prime e seconde e con particolare riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi del presente articolo e per progetti presentati da neodiplomati del centro sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonche' i relativi titoli professionali. I progetti cosi' selezionati dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo.
10. La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo puo' essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle societa' inquadrate nell'Ente cinema S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall'Autorita' competente in materia di spettacolo a carico della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai sensi della legge 23 giugno 1993, n. 202. L'opera filmica cosi' distribuita non puo' accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione.1015181920
Art. 29 Fondo di dotazione
1. Il fondo speciale di cui alla legge 20 maggio 1942, n. 626, costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, sara' liquidato a cura della Sezione stessa, devolvendo le quote di spettanza dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, rispettivamente di lire 20.000.000 ciascuna al fondo ordinario dalla Sezione medesima, in aumento rispettivamente delle partecipazioni dello Stato e della Banca predetta.
2. La riserva e le eventuali eccedenze attive risultanti dalla liquidazione del fondo suindicato, saranno attribuite in aumento della riserva del fondo ordinario della Sezione autonoma per il credito cinematografico.
3. Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e' elevato da lire 372.421.318 a lire 3.412.421.318 mediante devoluzione di lire 40 milioni di cui al primo comma e mediante conferimento da parte dello Stato di lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1965, lire 1 miliardo nell'esercizio 1966, lire 1 miliardo nell'esercizio 1967.
4. Il fondo stesso potra' essere ulteriormente aumentato con conferimenti degli attuali Enti partecipanti al fondo di dotazione della Sezione e di altri Enti appositamente autorizzati.
5. Nulla e' innovato per la gestione dei fondi speciali del credito cinematografico e per il rimborso dei buoni di doppiaggio di cui alla legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni.
6. Il diritto al rimborso del buono, non presentato per la riscossione entro due anni successivi alla data di scadenza, e prescritto.
Art. 30 Agevolazioni fiscali
1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico delle opere filmiche previste dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi di cui alla presente legge, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonche' quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresi' soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, con esclusione della acquisizione in proprieta' dei beni immobili.
2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi della presente legge e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonche' alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e l'aliquota dell'imposta sostitutiva ivi prevista e' ridotta dallo 0,25 per cento allo 0,10 per cento.
3. L'importazione anche temporanea di film di qualunque metraggio classificati d'essai, ovvero destinati alla Cineteca nazionale, a festival o rassegne internazionali riconosciuti dall'Autorita' competente per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, o all'utilizzazione da parte dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 14 del presente decreto, e' esente dal pagamento dei diritti doganali.
4. a decorrere dal 1 gennaio 1997, l'abbuono dell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' concesso , relativamente alla quota costituita dalla meta' del suo ammontare, agli esercenti che, di norma in ciascun trimestre dell'anno e, comunque, nell'arco di ogni semestre dell'anno, con eccezione dei mesi di luglio ed agosto, destinino complessivamente almeno il 25 per cento delle giornate di proiezione nelle sale di cui sono titolari ai film di produzione nazionale ed a quelli di interesse culturale nazionale assistiti dal fondo di garanzia. Anche nel caso in cui non si raggiunga la quota del 25 per cento, l'abbuono e' comunque concesso nella misura del 95 per cento con riferimento ai soli film di interesse culturale nazionale assistiti dal fondo di garanzia. L'abbuono e' aumentato al 50 per cento per i film di produzione nazionale, nel caso in cui venga superata la quota del 25 per cento delle giornate di proiezione. Per le giornate di programmazione dei film riconosciuti di interesse culturale nazionale e dei film di cui all'articolo 28, e' concesso agli esercenti di sale cinematografiche l'abbuono del 60 per cento dell'imposta sugli spettacoli cinematografici, anche se non e' stata raggiunta la quota del 25% delle giornate di attivita'. Nel caso di sale con piu' schermi la percentuale del 25 per cento delle giornate di proiezione e' calcolata su ciascuno schermo.
5. Agli esercenti delle sale d'essai ed a quelli delle sale delle comunita' ecclesiali di cui all'articolo 4, comma 10, e' concesso per ciascuna giornata di programmazione un abbuono contestuale nella misura del 90 per cento dell'imposta sugli spettacoli introitata, non cumulabile con qualsiasi altro tipo d'abbuono.
6. La corresponsione contestuale degli abbuoni e' condizionata alla formale assunzione dell'obbligo da parte dell'esercente di osservare gli adempimenti di programmazione di cui al comma 4. In caso di violazione dell'obbligo assunto l'esercente e' tenuto alla restituzione del maggior abbuono percepito, aumentato di interessi in misura pari al doppio del saggio dell'interesse legale.
6-bis. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti da eventuali vendite di biglietti ai soci, non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, comma 1.
7. Alle minori entrate determinate dal presente articolo, valutate in lire millecinquecento milioni annui a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del fondo unico per lo spettacolo complessivamente destinata alle attivita' cinematografiche.
Titolo VIII. Norme concernenti l'esercizio e la distribuzione
Art. 31 Apertura di sale cinematografiche
1. La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonche' l'ampliamento di sale o arene cinematografiche gia' in attivita', sono subordinati ad autorizzazione dell'Autorita' competente in materia di spettacolo. E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.
2. L'Autorita' di cui al comma 1 determina con proprio decreto, sentita la commissione centrale per la cinematografia, i criteri per la concessione dell'autorizzazione.
3. Il decreto terra' conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonche' della esigenza di assicurare la priorita' ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.
4. L'autorizzazione per l'attivita' di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'Autorita' competente in materia di spettacolo, ed e' comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana.
Art. 31-bis Interventi a favore della distribuzione e dell'esportazione
1. A favore dalle imprese nazionali titolari dei diritti di distribuzione cinematografica in Italia e di sfruttamento economico all'estero, nonche' a favore di soggetti pubblici e privati riuniti in consorzi di imprese di distribuzione e di esportazione di opere filmiche, sono concessi, per i film di cui agli articoli 4, 18 e 19, alternativamente mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi con gli stessi tassi e modalita' previsti per la produzione di film di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4. I mutui o i contributi sono concessi sugli effettivi costi di distribuzione e di esportazione come previsto al comma 2. L'erogazione dei mutui e dei contributi di cui al presente comma ha luogo solo dopo l'accertata ultimazione del film stesso. Nel caso di film prodotti in un Paese della Comunita' europea diverso dall'Italia l'accertamento riguarda il film nella versione originale.
2. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione cinematografica in Italia e di esportazione delle opere filmiche nazionali, al netto delle spese generali, sono incluse le spese per la stampa di copie, per la promozione, il lancio, il sottotitolaggio e il corredo pubblicitario, per gli eventuali doppiaggi e sottotitolaggi dell'opera e per la concessione di minimi garantiti, con esclusione di ogni spesa compresa nel costo di produzione.
3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono concesse con le stesse modalita' per sostenere l'attivita' di imprese di distribuzione, di circuiti di sale, ovvero iniziative di programmazione di sale, sia in Europa che in Paesi extraeuropei, sempre che nella attivita' di distribuzione e nella programmazione delle sale sia rispettata una quota annua di produzione cinematografica di interesse culturale nazionale non inferiore al 50 per cento delle giornate di programmazione.
Art. 32 Spettacoli misti
1. Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.
2. Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia.
3. Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza puo' disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni.
Art. 33 Sale per proiezione a formato ridotto e arene estive
1. Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di
cui all'articolo 31, la verifica della idoneita' e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicita' triennale sono demandate alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che a tal fine delega tre dei suoi membri.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 144 del regolamento di
cui al precedente comma.
3. Il parere della Commissione e' dato per iscritto e deve essere
adottato con l'intervento di tutti i componenti.
4. Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori
l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'articolo 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
5. La verifica dell'idoneita' e della sicurezza delle arene estive e
le successive ispezioni annuali sono demandate alla Commissione di cui al primo comma, del presente articolo.
Art. 34 Verifica straordinari
1. Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, puo' essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica delle sale cinematografiche ai fine di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.
2. Tale verifica e' affidata alle Commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:
a) diffidare l'esercente ad apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;
b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre al Ministero del turismo e dello spettacolo la revoca del nulla osta.
3. In casi di urgenza, sentita la Commissione di cui all'articolo 52 e previa istruttoria, il Ministro per il turismo e lo spettacolo richiede alla competente Commissione provinciale di vigilanza verifiche anche limitate ad un solo Comune.
Art. 35 Adempimenti di programmazione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, puo' essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare alla proiezione di film nazionali di lungometraggio e di cortometraggio, in relazione alla qualita' o quantita' della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.
2. Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.
3. Nelle zone dove vivono minoranze linguistiche garantite da forme particolari di tutela, ai soli fini del rispetto dell'obbligo della programmazione sono equiparati ai film nazionali quelli proiettati nella madre lingua di dette minoranze.
Art. 36 Complementi di programma
1. I film di cortometraggio e di attualita' possono essere programmati una sola volta in ciascuna sala cinematografica e debbono essere sostituiti ogni qualvolta venga mutata la programmazione del lungometraggio.
2. Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del lungometraggio, l'esercente puo' non ripetere la proiezione del film di attualita' o del cortometraggio dopo la proiezione del lungometraggio dell'ultimo spettacolo.
3. L'esercente di sala cinematografica, che non ottemperi agli obblighi previsti nel primo comma, decade dal beneficio dell'abbuono di cui agli articoli 13 e 15.
4. Salva l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge, e' nullo qualsiasi patto con il quale si conviene di corrispondere somme, abbuoni, contributi o premi di qualunque genere al fine di ottenere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali di cortometraggio o di attualita' ammessi ai benefici della presente legge.