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Sez. 2, Sentenza n. 2631 del 16/07/1969 (Rv. 342257 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - CONTROVERSIE IN MATERIA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA OBBLIGATORIA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342257-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - CONTROVERSIE IN MATERIA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA OBBLIGATORIA - INAPPLICABILITA.*

La sospensione dei termini processuali di cui all'art.1 della legge 14 luglio 1965, n.818 non si applica alle controversie in materia di assistenza e di previdenza obbligatorie. (Conf.3350-68 mass 336370).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)