diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 5 marzo 1986, causa 242/84

Decisione
decisa il 1986-03-05
ECLI
ECLI:EU:C:1986:103

Epigrafe

Sentenza della Corte 5 marzo 1986 Nella causa 242/84, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Tezi BV, società a responsabilità limitata, con sede in Woerden (Paesi Bassi), e Ministero dell'Economia, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 113 e 115 del trattato CEE e del regolamento del Consiglio 23 dicembre 1982, n. 3589, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (GU L 374, pag. 106), LA CORTE, composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, T. Koopmans, U. Everling e K. Bahlmann, presidenti di sezione, G. Bosco, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici, avvocato generale: P. VerLoren van Themaat cancelliere: P. Heim viste le osservazioni presentate: per la Tezi BV, attrice nella causa principale, dall'aw. P.M. Storm, del foro di Rotterdam, per il governo dei Paesi Bassi, dal sig. Bos, in qualità di agente, per il governo della Repubblica francese, dai sigg. F. Renouard e B. Botte, in qualità di agente e, rispettivamente, di agente supplente, per il governò della Repubblica italiana, dall'avvocato dello stato Oscar Fiumara, in qualità di agente, per il governo del Regno Unito, dal sig. J.R.J. Braggins, del Tresaury Solicitor's Department, in qualità di agente e, nella fase orale del procedimento dal sig. D. Donaldson, Q.C., per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. A. Haagsma e H.P. Hartvig, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza il 2 ottobre 1985, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 2 ottobre 1984, pervenuta alla Corte il 4 ottobre successivo, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, talune questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 113 e 115 di detto trattato.
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra la società Tezi BV (in prosieguo : « Tezi ») e il ministero olandese dell'Economia, vertente sul rifiuto di detto ministero di rilasciare alla Tezi delle licenze per l'importazione nei Paesi Bassi di determinati quantitativi di prodotti tessili rientranti nelle voci 61.01 B V d) 3, 61.01 B V e) 3 e 61.01 B II e) 6 della tariffa doganale comune, originari di Macao e messi in libera pratica in Italia.
punto 3
È opportuno ricordare, a questo proposito, che gli scambi di prodotti tessili tra Macao e la Comunità erano disciplinati, all'epoca dei fatti causa, dal secondo Accordo multifibre stipulato nell'ambito del GATT. Detto accordo, per quanto ancora ufficialmente approvato dalla Comunità, entrava provvisoriamente in vigore, in particolare nei rapporti tra la Comunità e Macao, in forza del regolamento del Consiglio 21 dicembre 1978, n. 3059 (GU L 365, pag. 1), sostituito dal regolamento del Consiglio 23 dicembre 1982, n. 3589, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi (GU L 374, pag. 106).
punto 4
A norma del regolamento n. 3589/82, che si applica ai fatti di causa, l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili rientranti nelle categorie contemplate nell'allegato I è soggetta alle limitazioni quantitative indicate nell'allegato III. Per i prodotti rientranti nella categoria 6, originari di Macao, il limite quantitativo era fissato, per il 1983, in 10114000 pezzi. Questo quantitativo massimo era ripartito, a norma dell'art. 3, n. 2, e dell'allegato IV, tra gli Stati membri della Comunità, e i paesi del Benelux erano, a tal fine, considerati come un'unità.
punto 5
Per quanto riguarda gli scambi commerciali di dette merci tra il Benelux e gli altri Stati membri, la Commissione, in base all'art. 115 del trattato e alla sua decisione 20 dicembre 1979, 80/47 (GU L 16, pag. 14), aveva autorizzato, con decisione 22 dicembre 1981, 82/205 (GU L 97, pag. 2), i paesi del Benelux a procedere ad una sorveglianza intracomunitária sulle importazioni, consistente nel subordinare le importazioni delle merci di cui trattasi al rilascio di una licenza per il periodo fino al 30 giugno 1983. Questo regime di sorveglianza intracomunitária vigeva all'epoca dei fatti di causa.
punto 6
Il 29 aprile 1983 la Tezi presentava ai competenti uffici olandesi domande di licenza per l'importazione delle merci suddette.
punto 7
Le domande venivano respinte in base alla decisione della Commissione 12 aprile 1983 (GU C 102, pag. 3), con la quale la Commissione, su domanda del governo dei Paesi Bassi, presentata d'intesa con gli altri paesi del Benelux, autorizzava detti paesi ad escludere dal trattamento comunitario, per il periodo dal 2 aprile al 30 novembre 1983, le merci comprese nelle voci ex 61.01 B V ed ex 61.02 B II della TDC, originarie di Macao, messe in libera pratica negli altri Stati membri, e relativamente alle quali fossero state presentate domande di licenza d'importazione dopo il 1o aprile 1983.
punto 8
La Tezi impugnava davanti al College van Beroep voor liet Bedrijfsleven il rifiuto del rilascio delle licenze di importazione, deducendo l'invalidità della sopra menzionata decisione della Commissione 12 aprile 1983.
punto 9
II suddetto organo giurisdizionale decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: « 1) Se gli artt. 113 e 115 del trattato, considerati nella loro interrelazione, vadano interpretati nel senso che sia ancora possibile alla Commissione applicare l'art. 115 nell'ambito del commercio internazionale nel settore tessile dopo la conclusione dell'Accordo sul commercio internazionale dei tessili (l'Accordo multifibre) e l'emanazione del regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio. 2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se l'art. 115 del trattato vada interpretato nel senso che per “ misure di politica commerciale adottata dagli Stati membri conformemente al presente trattato ” debba intendersi anche una suddivisione per Stato membro di limiti quantitativi comunitari, come stabilito nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio. »
punto 10
La Tezi, il governo della Repubblica francese, il governo della Repubblica italiana, il governo del Regno Unito e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte sulle predette questioni a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustìzia.
punto 11
Con le due questioni pregiudiziali, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se la Commissione disponga ancora del potere di adottare decisioni ai sensi dell'art. 115 del trattato per quanto riguarda i prodotti tessili assoggettati al regime di cui al regolamento n. 3589/82 e messi in libera pratica in altri Stati membri.
punto 12
A questo proposito, la Tezi rileva innanzitutto che, in materia di politica commerciale, il trattato ha disposto un trasferimento di competenze totale e irrevocabile a favore della Comunità, ma che, a causa del ritardo nella realizzazione di detta politica, la Corte ha ammesso nella sua giurisprudenza la possibilità che anche dopo la scadenza del periodo transitorio la Commissione autorizzi gli Stati membri in forza dell'art. 115, a mantenere in vigore, cioè a continuare ad applicare provvedimenti di politica commerciale di carattere nazionale.
punto 13
Secondo la Tezi, detta possibilità viene meno dal momento in cui la Comunità esercita, in conformità all'art. 113, la propria competenza in materia di politica commerciale comune. Il modo in cui detta competenza viene esercitata è, secondo la Tezi, irrilevante nel senso che non è necessario, affinché si possa parlare di politica commerciale comune, che tutti i provvedimenti di politica commerciale siano uniformi e non tengano in alcun conto le differenze tra gli Stati membri. Anche dei provvedimenti adeguati alle esigenze nazionali, ma emanati dalla Comunità, autorizzerebbero a ravvisare l'esistenza di una politica commerciale comune ed escluderebbero quindi il ricorso all'art. 115.
punto 14
Questa conclusione è confermata, secondo la Tezi, dalla lettera dell'art. 115, che nel 1o comma, si riferisce alle « misure di politica commerciale adottate dagli Stati membri conformemente al presente trattato ». Da questa frase si dedurrebbe che possono essere fatti salvi con l'autorizzazione della Commissione, a norma dell'art. 115, soltanto dei provvedimenti commerciali nazionali. Per contro, l'art. 115, 1o comma, non riguarderebbe i provvedimenti che gli Stati membri devono adottare per l'attuazione di regolamenti comunitari.
punto 15
La Tezi osserva che, nel caso di specie, il regime istituito dal regolamento n. 3589/82 costituisce una misura comunitaria, espressione del pieno esercizio da parte della Comunità, della sua competenza in materia di politica commerciale comune. Il fatto che detto regime contempli la ripartizione del contingente comunitario in quote nazionali non infirmerebbe questa conclusione. In particolare, il regime non potrebbe essere considerato continuazione di una precedente politica commerciale nazionale, tanto più che, per quanto riguarda i prodotti tessili originari di Macao cui si riferisce il giudice nazionale, nei Paesi Bassi non vigevano restrizioni all'importazione prima della fine del periodo transitorio.
punto 16
La Tezi sottolinea inoltre che nello stesso regolamento n. 3589/82 figurano disposizioni intese a porre rimedio alle gravi difficoltà che possono derivare da sviamenti di traffico verso uno o più Stati membri.
punto 17
A questo proposito essa cita l'art. 7, n. 2, il quale contempla un procedimento che consente di adattare le quote nazionali, « in particolare a motivo dell'evoluzione delle correnti commerciali ». A suo parere, detto procedimento si applica non solo alle importazioni dirette, ma anche nel caso in cui dovessero derivare difficoltà dalle correnti commerciali all'interno della Comunità.
punto 18
La Tezi ricorda infine che, qualora il procedimento contemplato dall'art. 7, n. 2, non risultasse sufficiente, sarebbe sempre possibile modificare il contingente comunitario, conformemente all'art. 5 del regolamento n. 3589/82.
punto 19
In conclusione, la Tezi suggerisce di risolvere in senso negativo le due questioni sollevate dal giudice nazionale.
punto 20
Tutti i governi che hanno presentato osservazioni scritte nella presente causa e la Commissione si esprimono, invece, nel senso che l'art. 115 si applica ancora nel settore dei prodotti tessili soggetti al regime contemplato dal regolamento n. 3589/82.
punto 21
A sostegno della loro opinione, essi citano la sentenza 15 dicembre 1976 (causa 41/76, Donckerwolke, Race. pag. 1921), nella quale la Corte ha riconosciuto che « le lacune esistenti in materia di politica commerciale comune alla scadenza del periodo transitorio sono tali da conservare tra gli Stati membri divari di politica commerciale che possono dare origine a sviamenti di traffico o provocare disagi economici in alcuni Stati membri ». Nella stessa sentenza la Corte ha ammesso che « l'art. 115 consente di far fronte ad inconvenienti del genere in quanto conferisce alla Commissione la facoltà di autorizzare gli Stati membri ad adottare misure di tutela, specie in forme di deroga al principio della libera circolazione all'interno della Comunità dei prodotti di origine extracomunitaria messi in libera pratica in uno degli Stati membri ».
punto 22
Sia i governi che hanno partecipato a questo procedimento sia la Commissione sostengono, a questo proposito, che il regime istituito dal regolamento n. 3589/82 non implica l'uniformazione delle condizioni alle quali nei vari Stati membri sono subordinate le importazioni delle merci di cui trattasi, dato che queste importazioni possono aver luogo, in ciascun Stato membro, solo entro i limiti delle rispettive quote nazionali.
punto 23
Inoltre, essi negano che la ripartizione del contingente globale comunitario in quote nazionali risponda solo ad esigenze di ordine puramente amministrativo.
punto 24
A questo proposito, il governo italiano rileva che, come emerge dal 10o punto della motivazione del regolamento n. 3589/82, detta ripartizione è stata adottata in funzione delle esigenze economiche dei vari Stati membri e della speciale sensibilità dell'industria tessile comunitaria.
punto 25
II governo del Regno Unito, dal canto suo, esprime l'opinione che la fissazione di quote nazionali è stata effettuata non in funzione delle esigenze del mercato comunitario, considerato nel suo insieme, ma tenendo conto dei vari mercati nazionali, che ancora sussistono nel settore dei prodotti tessili e che devono poter essere protetti, se del caso, mediante l'applicazione dell'art. 115 da parte della Commissione.
punto 26
Per quanto riguarda il procedimento di cui all'art. 7, n. 2, il governo del Regno Unito sostiene che esso è lento e poco adatto a combattere gli sviamenti di traffico.
punto 27
Anche secondo la Commissione l'applicazione dell'art. 7, n. 2, non sarebbe stata di alcuna utilità nel caso di specie, trattandosi di una disposizione destinata ad influire mediante la modifica delle quote nazionali, sulle importazioni dirette e che non può essere applicata quando, come nel caso di specie, il complesso delle quote nazionali sia stato sufficientemente utilizzato.
punto 28
Per quanto riguarda la possibilità, contemplata dall'art. 5, di modificare il quantitativo massimo comunitario, il governo del Regno Unito rileva che nemmeno detto articolo può essere utilizzato in casi come quello di specie, perché i paesi terzi, che subirebbero le conseguenze di una riduzione di detto quantitativo, non sono responsabili degli eventuali sviamenti di traffico che si verifichino dopo la messa in libera pratica nella Comunità e non hanno alcuna possibilità di evitarli.
punto 29
Per quanto riguarda, in particolare, la seconda questione del giudice nazionale, la Commissione e il governo del Regno Unito sostengono che la frase dell'art. 115 in cui si fa menzione di « misure di politica commerciale adottate dagli Stati membri conformemente al presente trattato » contempla sia le misure decise dagli Stati membri per ragioni di ordine puramente nazionale, sia i provvedimenti che gli Stati membri adottano per confermarsi ad obblighi comunitari, poiché in entrambi i casi si tratta di provvedimenti sostanzialmente identici.
punto 30
In conclusione, tutti i governi che hanno presentato osservazioni e la Commissione suggeriscono di risolvere in senso affermativo le due questioni sollevate dal giudice nazionale.
punto 31
Si deve osservare, in via preliminare che, come è stato ricordato dalla Corte nella sopra citata sentenza 15 dicembre 1976, a norma del n. 2 dell'art. 9 del trattato, i provvedimenti contemplati per la liberalizzazione degli scambi intracomunitari si applicano in modo identico alle merci originarie degli Stati membri e alle merci provenienti dai paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità, alle condizioni stabilite dall'art. 10. A tale proposito, la Corte ha precisato che, per quanto riguarda la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, i prodotti messi in libera pratica sono definitivamente e totalmente equiparati ai prodotti di origine comunitaria.
punto 32
L'esistenza di un regime come quello contemplato dal regolamento n. 3589/82 per quanto concerne i prodotti tessili originari di paesi terzi aderenti all'Accordo multifibre non può sminuire la portata del principio sopra descritto, in ragione del fatto che detto regolamento contempla la ripartizione del quantitativo massimo comunitario in quote nazionali.
punto 33
Infatti, come la Corte ha precisato nella sentenza 13 dicembre 1983 (causa 218/82, Commissione/Consiglio, Race. pag. 4063), anche se è lecito che un contingente globale comunitario venga ripartito in quote nazionali, siffatta ripartizione non può pregiudicare la libera circolazione delle merci che costituiscono oggetto del contingente e che sono state messe in libera pratica nel territorio di uno degli Stati membri.
punto 34
Ne consegue che le merci originarie dai paesi aderenti all'Accordo multifibre, una volta importate e messe in libera pratica in uno Stato membro, devono poter circolare liberamente in qualsiasi altro Stato membro.
punto 35
Tuttavia, la Corte ha riconosciuto, nella già citata sentenza 15 dicembre 1976, che la piena applicazione del principio della libera circolazione alle merci messe in libera pratica presuppone, come si desume dal sistema del trattato, l'instaurazione di una politica commerciale comune.
punto 36
La Corte ha, a questo proposito, osservato che l'equiparazione ai prodotti comunitari delle merci provenienti dai paesi terzi ma messe in libera pratica in uno degli Stati membri può essere pienamente efficace solo se per queste ultime valgono le stesse condizioni di importazione, doganali e commerciali, indipendentemente dallo Stato membro nel quale è stata effettuata la messa in libera pratica.
punto 37
Sempre nella sentenza precitata la Corte, dopo aver rilevato che, nonostante la scadenza del periodo transitorio, non era ancora stata interamente realizzata una politica commerciale comune basata, conformemente all'art. 113, n. 1, del trattato, su principi uniformi, ha riconosciuto che, unitamente ad altri fattori, le lacune esistenti nella suddetta politica sono tali da conservare tra gli Stati membri divari di politica commerciale che possono dare origine a sviamenti di traffico o provocare disagi economici in alcuni Stati membri.
punto 38
La Corte ha precisato che il ricorso all'art. 115 consente di fare fronte a inconvenienti del genere in quanto conferisce alla Commissione la facoltà di autorizzare gli Stati membri ad adottare misure di tutela, specie in forma di deroghe al principio della libera circolazione, all'interno della Comunità, dei prodotti di origine extracomunitaria messi in libera pratica in uno degli Stati membri.
punto 39
Bisogna quindi chiedersi se il regolamento n. 3589/82 abbia attuato, per quanto riguarda le merci originarie dei paesi terzi aderenti all'Accordo multifibre, una vera e propria politica commerciale comune ai sensi dell'art. 113, sicché la Commissione non disponga più, nella sfera d'applicazione di detto regolamento, del potere di concedere agli Stati membri autorizzazioni ai sensi dell'art. 115.
punto 40
La soluzione affermativa propugnata dalla Tezi potrebbe essere accolta solo se si potesse dimostrare che il regime istituito dal regolamento n. 3589/82 ha avuto come conseguenza la creazione di condizioni uniformi di importazione per i prodotti tessili, senza distinzioni a seconda dello Stato membro nel quale la messa in libera pratica viene effettuata.
punto 41
A questo proposito, bisogna anzitutto sottolineare che il regolamento n. 3589/82 costituisce, nel settore in cui si applica, un sicuro progresso verso l'instaurazione di una politica commerciale comune basata, conformemente a quanto prescritto dall'art. 113, n. 1, del trattato, su principi uniformi.
punto 42
Non risulta tuttavia dal regime istituito dal suddetto regolamento che quest'ultimo abbia realizzato una completa uniformità per quanto riguarda le condizioni di importazione. Infatti, nella seconda frase del 10o punto della motivazione di detto regolamento è precisato che, « date le notevoli disparità che ancora esistono tra le condizioni alle quali sono attualmente subordinate le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri, nonché la speciale sensibilità dell'industria tessile comunitaria, queste condizioni di importazione possono essere uniformate unicamente per gradi ».
punto 43
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Tezi, non è lecito affermare che le disparità di cui trattasi siano originate unicamente dal regolamento n. 3589/82. Siffatte disparità risultano, al contrario, da iniziative assunte dai vari Stati membri autonomamente, ma conformemente alle esigenze dettate in materia dal diritto comunitario. In questo contesto il regolamento n. 3589/82 si limita, come emerge dal sopra citato passo del 10o punto della motivazione, a conservare, in determinata misura, le disparità esistenti, pur proponendosi di ridurle, se non addirittura di eliminarle, gradualmente.
punto 44
A maggior ragione non si può sostenere, come fa la Tezi, che la ripartizione dei quantitativi massimi comunitari in quote nazionali persegua scopi di ordine puramente amministrativo.
punto 45
E pur vero che nel 9o punto della motivazione del regolamento n. 3589/82 detta ripartizione viene giustificata con la necessità di instaurare « una speciale procedura di gestione » dei quantitativi massimi comunitari basata sul principio della decentralizzazione. Tuttavia, il 9o punto della motivazione dev'essere letto in combinazione con la prima frase del 10o punto della motivazione, secondo la quale, « per consentire l'uso ottimale dei limiti quantitativi comunitari, la loro ripartizione deve avvenire secondo le esigenze di approvvigionamento che si manifestano nei vari Stati membri e secondo gli obiettivi quantitativi fissati dal Consiglio ».
punto 46
Neanche l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 3589/82 può essere invocato per dedurne che il legislatore comunitario ha previsto un dispositivo idoneo a rendere superfluo il ricorso all'art. 115 del trattato.
punto 47
Invero, il fatto di poter procedere ad un adeguamento della ripartizione dei quantitativi massimi comunitari « ove risultasse necessario, in particolare, a motivo dell'evoluzione delle correnti commerciali ( ... ) onde garantire il loro uso ottimale », potrebbe condurre, se là quota nazionale di uno Stato membro venisse ridotta, a limitare le importazioni dirette dei prodotti tessili in detto Stato, vale a dire le importazioni da paesi terzi produttori, ma non potrebbe avere alcuna influenza sulla possibilità di importare nello stesso Stato merci messe in libera pratica in un altro Stato membro.
punto 48
Per quanto riguarda l'art. 5, al quale la Tezi si è del pari richiamata per dimostrare che il regime istituito dal regolamento n. 3589/82 non lascia più spazio all'applicazione dell'art. 115, è sufficiente rilevare che una riduzione del limite quantitativo globale comunitario avrebbe, per i paesi terzi produttori, ripercussioni di gran lunga più gravi di quelle derivanti da una decisione adottata dalla Commissione ai sensi dell'art. 115.
punto 49
Infatti, mentre una decisione del genere si limita ad autorizzare l'esclusione di talune merci originarie di un paese terzo e già messe in libera pratica in uno Stato membro dal trattamento comunitario in un altro Stato membro, il ricorso alle possibilità offerte dall'art. 5 del regolamento n. 3589/82 avrebbe l'effetto di ridurre le quantità ammesse all'importazione nella Comunità nel suo complesso, senza tener conto del fatto che i paesi produttori non hanno alcuna possibilità di intervenire sulla destinazione delle merci dopo che queste siano state messe in libera pratica.
punto 50
Di conseguenza, si deve concludere che la Commissione conserva il potere di autorizzare in forza dell'art. 115, uno Stato membro ad adottare, qualora le circostanze lo giustifichino, misure di protezione per quanto riguarda i prodotti tessili assoggettati al regime di cui al regolamento n. 3589/82 e messi in libera pratica in altri Stati membri.
punto 51
Tuttavia, tenuto conto del fatto che, com'è stato poc'anzi sottolineato, il regime istituito con il regolamento n. 3589/82 costituisce, nel settore in cui si applica, un passo avanti verso l'instaurazione di una politica commerciale comune basata, come prescritto dall'art. 113, n. 1, su principi uniformi, la Commissione deve dimostrare, nell'esercizio dei poteri di cui essa ancora dispone in forza dell'art. 115, nei confronti delle merci assoggettate alla disciplina del suddetto regolamento n. 3589/82, particolare prudenza e moderazione.
punto 52
Le questioni del giudice nazionale vanno pertanto così risolte: gli artt. 113 e 115 del trattato, considerati nella loro interrelazione, devono essere interpretati nel senso che la Commissione dispone ancora, dopo la conclusione dell'Accordo sul commercio internazionale dei tessili e dopo l'emanazione del regolamento del Consiglio 23 dicembre 1982, n. 3589, del potere di applicare l'art. 115 nel settore del commercio dei prodotti tessili soggetti alla disciplina di detto regolamento.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 53
Le spese sostenute dai governi francese, italiano e del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con sentenza 2 ottobre 1984, dichiara: Gli artt. 113 e 115 del trattato, considerati nella loro interrelazione, devono essere interpretati nel senso che la Commissione dispone ancora^ dopo la conclusione dell'Accordo sul commercio internazionale dei tessili e dopo l'emanazione del regolamento del Consiglio 23 dicembre 1982, n. 3589, del potere di applicare l'art. 115 nel settore del commercio dei prodotti tessili soggetti alla disciplina di detto regolamento.

Firme

Mackenzie Stuart Koopmans Everling Bahlmann Bosco Galmot Kakouris Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 marzo 1986. Il cancelliere P. Heim Il presidente A. J. Mackenzie Stuart

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze