Sez. 3, Ordinanza n. 19131 del 29/09/2005 (Rv. 585716 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Regolamento di competenza - Richiesta alla Cancelleria della Corte di appello di invio del fascicolo di ufficio alla Corte di Cassazione - Termine di cinque giorni previsto dall'art. 47, terzo comma, cod. proc. civ. - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Condizioni e limiti.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il termine di cinque giorni, successivi alla notifica del ricorso, per la proposizione dell'istanza del ricorrente alla Cancelleria della Corte di appello di invio del fascicolo alla Corte di cassazione non è prescritto a pena di inammissibilità, come si desume dal fatto che soltanto i termini di notificazione e di deposito del ricorso sono qualificati come perentori dall'art. 47 cod. proc. civ. L'inosservanza del predetto termine assume, pertanto, rilevanza solo nell'ipotesi in cui, da essa, sia derivata la mancata disponibilità del fascicolo d'ufficio al momento della decisione della Cassazione e sempre che l'esame di detto fascicolo sia necessario per la decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)