Sez. 4, Sentenza n. 130 del 09/11/2005 Cc. (dep. 05/01/2006) Rv. 232792 - 01
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Sostituto del difensore - Limiti della nomina - Esclusivo compimento di specifici atti - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha facoltà di nominare un proprio sostituto, la cui attività, in ragione del rango costituzionale del diritto di difesa, non è dalla legge limitata al compimento di specifici atti, ed in particolare agli atti di investigazione difensiva a cui fa espresso riferimento l'art. 101 del d.P.R. n. 115 del 2002, che invero non fa che estendere un preesistente diritto del difensore con riguardo a nuovi specifici compiti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)