Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 201 del 1983
Massime (1)
Massima n. 12796
- Amnistia e indulto
- Limiti oggettivi del beneficio
- Esclusione dall'amnistia di reati sanzionati con pena edittale pari o inferiore a quella comminata per reati inclusi nel beneficio
- Scelta del criterio di discriminazione fra reati amnistiabili o non
- Insindacabilità quando sia razionalmente esercitata
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
L'esclusione oggettiva dall'amnistia prevista dall'art. 2, lett. c), n. 1 della legge 3 agosto 1978, n. 405 nella parte riguardante i lavori eseguiti senza licenza o concessione, è da ritenersi ragionevole in considerazione della peculiarità del bene protetto dalla disciplina penale in questione che consente al legislatore di dettare una diversa disciplina anche in sede di amnistia fin quando l'entità della pena edittale prevista per il reato non amnistiato sia pari o inferiore a quella comminata per altri reati coperti dal beneficio in esame; è inoltre del tutto arbitrario equiparare ad una pena, in riferimento all'art. 25 cpv. Cost., la mancata concessione del beneficio (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25 cpv. Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 3 agosto 1978, n. 405).
Norme impugnate
- art. 2 legge 3 agosto 1978, n. 405
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto) promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1978 dal Pretore di Partinico nel procedimento penale a carico di Pizzo Giuseppe, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 1981;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Partinico - con ordinanza emessa il 28 novembre 1978 (ma pervenuta alla Corte il 13 marzo 1981) - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (in tema di esclusioni oggettive dall'amnistia), per pretesa violazione degli artt. 3 e 25 Cost.: assumendo, da un lato, che sarebbe arbitrario non far beneficiare dell'amnistia cittadini che abbiano commesso reati sanzionati con pene identiche o meno severe di quelle previste per reati amnistiati; ed aggiungendo, d'altro lato, che l'esclusione dall'amnistia rappresenterebbe essa stessa una pena, ponendosi dunque in contrasto con l'art. 25 cpv. della Costituzione, "in quanto non espressamente prevista da una legge anteriore alla data del commesso reato";
e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso dell'infondatezza.
punto 2
Considerato che rilevante nella specie è l'esclusione oggettiva dall'amnistia prevista dall'art. 2, primo comma, lett. c n. 1, della legge n. 405 del 1978, nella parte riguardante i "lavori eseguiti senza licenza o concessione"; e che la Corte ha già riconosciuto in diverse occasioni (cfr. le sentenze n. 175 del 1971, n. 4 del 1974 e n. 214 del 1975) che spetta al legislatore, nei limiti della razionalità, "la scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili o non" e che la peculiarità del bene protetto dalla disciplina penale in questione, quale risulta con chiarezza nella specie, consente di dettare una diversa e peculiare disciplina anche in sede di amnistia, pur quando l'entità della pena edittale prevista per il reato non amnistiato sia pari od inferiore a quella comminata per altri reati, per cui venga concesso il beneficio in esame;
punto 3
considerato, d'altronde, che appare del tutto arbitrario equiparare ad una pena - in riferimento al primo capoverso dell'art. 25 Cost. - la negata o mancata concessione dell'amnistia.
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 3 agosto 1978, n. 405, sollevata dal Pretore di Partinico, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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