Sez. 3, Sentenza n. 1316 del 09/04/1975 (Rv. 374835 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZE DI APPELLO - IMPUGNABILITA - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZE DI APPELLO - IMPUGNABILITA - CONDIZIONI.*
Anche rispetto alle sentenze di appello che abbiano pronunciato solo sulla Competenza e a quelle che, pur avendo deciso sulla Competenza e sul merito, siano oggetto di impugnazione limitatamente alla Competenza, debbono trovare puntuale e rispettiva applicazione gli artt 42 e 43 cod proc civ, che prevedono il regolamento di Competenza, sia perche le dette norme non distinguono tra sentenze di primo grado e di secondo grado, sia perche la possibilita di impugnare per regolamento di Competenza le pronunce emesse in grado di appello e chiaramente prevista dall'art 360 n 2 cod proc civ. (V 137/74, mass n 367709).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)