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Sez. 3, Sentenza n. 1316 del 09/04/1975 (Rv. 374835 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZE DI APPELLO - IMPUGNABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374835-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZE DI APPELLO - IMPUGNABILITA - CONDIZIONI.*

Anche rispetto alle sentenze di appello che abbiano pronunciato solo sulla Competenza e a quelle che, pur avendo deciso sulla Competenza e sul merito, siano oggetto di impugnazione limitatamente alla Competenza, debbono trovare puntuale e rispettiva applicazione gli artt 42 e 43 cod proc civ, che prevedono il regolamento di Competenza, sia perche le dette norme non distinguono tra sentenze di primo grado e di secondo grado, sia perche la possibilita di impugnare per regolamento di Competenza le pronunce emesse in grado di appello e chiaramente prevista dall'art 360 n 2 cod proc civ. (V 137/74, mass n 367709).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)