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Sez. 3, Sentenza n. 4607 del 10/12/1976 (Rv. 383358 - 01)

CONTABILITA PUBBLICA - SPESE PUBBLICHE - RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD UN CONTRATTO DI LOCAZIONE - DEBITO DELLO STATO - ESIGIBILITA, LIQUIDITA E DECORRENZA DEGLI INTERESSI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383358-01

CONTABILITA PUBBLICA - SPESE PUBBLICHE - RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD UN CONTRATTO DI LOCAZIONE - DEBITO DELLO STATO - ESIGIBILITA, LIQUIDITA E DECORRENZA DEGLI INTERESSI - CONDIZIONI.*

Poiche a norma dell'art 269 del RD 23 maggio 1924 n 827, sono soggette alle Disposizioni sulla contabilita generale dello stato tutte le spese, cui debba, comunque, provvedersi a carico dell'erario statale a norma di leggi, regolamenti od altri Atti di qualsiasi specie, deve ritenersi che qualsiasi erogazione di fondi a carico dello stato, quale che ne sia la causale, e quindi anche la restituzione di un deposito cauzionale relativo ad un contratto di locazione, sia sottoposta alla suddetta disciplina e, di conseguenza, al principio per cui i debiti pecuniari dello stato diventano liquidi ed esigibili e generano l'Obbligo del pagamento degli interessi a carico della pa soltanto dopo che sia stato emesso dall'organo competente, il relativo titolo di spesa. (V 172/65, mass n 310203).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 269, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)