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Sez. 3, Sentenza n. 2071 del 10/04/1979 (Rv. 398447 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - TACITO - SCRITTURA PROVENIENTE DA UN TERZO - MANCATO DISCONOSCIMENTO AD OPERA DELLA PARTE CONTRO LA QUALE IL DOCUMENTO E PRODOTTO - RICONOSCIMENTO TACITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398447-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - TACITO - SCRITTURA PROVENIENTE DA UN TERZO - MANCATO DISCONOSCIMENTO AD OPERA DELLA PARTE CONTRO LA QUALE IL DOCUMENTO E PRODOTTO - RICONOSCIMENTO TACITO - ESCLUSIONE.*

Poiche l'art 2702 cod civ, che disciplina l'efficacia in giudizio della scrittura privata in relazione al riconoscimento effettivo o legalmente ritenuto, e le norme di cui agli art 214 e segg cod proc civ sono applicabili esclusivamente alle scritture provenienti dai soggetti del processo, non puo ritenersi riconosciuta la scrittura privata proveniente dal terzo solo perche la parte contro la quale e prodotta sia rimasta contumace o non abbia disconosciuto il documento nelle forme e nei termini dalla legge prescritti, salva la liberta del giudice di formare il proprio convincimento, circa la veridicita formale della scrittura, in base agli elementi probatori acquisiti agli Atti del processo, nonche al comportamento della parte contro la quale la scrittura viene prodotta, anche in relazione a particolari circostanze che possano conferire una speciale significazione e Rilevanza probatoria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)