Sez. 4, Sentenza n. 3029 del 10/01/1986 Ud. (dep. 17/04/1986) Rv. 172481 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - SVOLTA IN GENERE - SVOLTA A SINISTRA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - SVOLTA IN GENERE - SVOLTA A SINISTRA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE.*
In base al disposto degli artt. 111 cod. strad. E 522 del relativo regolamento, la manovra di svolta a sinistra, potendo provocare intralcio al normale svolgimento del traffico, comporta non solo l'Obbligo, per il conducente del veicolo che intenda eseguirla, di effettuare la prescritta segnalazione, ma anche di accertarsi che non sopravvengano da tergo altri veicoli in marcia normale e di continuare il controllo della strada anche durante la esecuzione della manovra, desistendo dal compierla o dal continuarla se sorga pericolo di collisione. (Conf mass n 155032).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 111, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 111, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 522), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 522
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)