Sez. L - , Ordinanza n. 23521 del 20/09/2019 (Rv. 655021 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Determinazione del luogo di residenza o dimora - Luogo della dimora di fatto abituale - Rilevanza esclusiva - Risultanze anagrafiche - Valore presuntivo - Prova contraria - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito. (Nella specie, è stata ritenuta valida la notifica eseguita presso la residenza anagrafica benché l'immobile fosse stato dichiarato inagibile, in quanto l'agente postale, dato atto dell'assenza del destinatario, aveva immesso l'avviso nella cassetta depositando poi il plico presso l'ufficio postale senza segnalare l'esistenza di restrizioni di accesso all'area in cui insisteva la cassetta postale, sicché - in assenza di specifiche controdeduzioni dell'interessato - era configurabile l'onere di mantenersi informato sulla corrispondenza pervenuta al luogo di residenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)