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Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che delega il Governo a provvedere, entro il 31 dicembre 1973, alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando ove d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento ai fini di una migliore accessibilita' e comprensibilita' delle norme medesime;
Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il codice postale e delle telecomunicazioni e successive modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e le telecomunicazioni e per la marina mercantile;
Decreta:

Art. 1

1. E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, relativo alle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

Art. 2

1. Le norme di esecuzione del testo unico saranno emanate, con uno o piu' provvedimenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione di tali norme si applicano le vigenti disposizioni regolamentari in quanto compatibili.

Art. 3

1. Le norme del testo unico entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle dell'allegato testo unico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 1973
LEONE
ANDREOTTI - GONELLA - TAVIANI - VALSECCHI - MALAGODI - TANASSI -
BOZZI - GIOIA - LUPIS
Visto: il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addi' 30 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 124 - CARUSO