Sez. 2, Ordinanza n. 19953 del 15/06/2026 (Rv. 678561-01)
PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Azione di regolamento di confini - Presupposto - Contiguità dei fondi - Traslazione di confini che investa più di due fondi - Esperibilità dell'azione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE
L'azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 c.c. può essere esercitata, sussistendone i presupposti, anche nel caso in cui, per effetto della traslazione dei confini, i fondi interessati dalla situazione di incertezza siano a due a due contigui, ove, in base alle relazioni geometriche esistenti tra le rispettive giaciture dei confini, l'attore abbia interesse a farli accertare tutti in un unico processo. (Nella specie, la S.C., pronunciando su opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ha dichiarato la nullità della sentenza resa in un giudizio di regolamento di confini per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario di un fondo non direttamente confinante con quello di una delle parti, ma suscettibile di subire una rideterminazione, a cascata, dei propri confini per effetto della traslazione di quelli controversi).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)