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Sez. U, Sentenza n. 7380 del 16/06/1992 (Rv. 477751 - 01)

Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche - Servizi di telecomunicazione - Impianti e concessioni - Emittenti private | Impegno da parte di imprenditori privati non autorizzati della medesima frequenza o canale per trasmissioni televisive via etere in ambito locale - Criterio della priorità dell'uso della frequenza - Applicabilità - Limiti - Ripetizione di programmi televisivi senza autorizzazione ministeriale o abilitazione provvisoria - Tutela giuridica - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477751-01

Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche - Servizi di telecomunicazione - Impianti e concessioni - Emittenti private

Qualora due imprenditori privati, senza la prescritta autorizzazione ministeriale, impegnino, per trasmissioni televisive via etere in ambito locale, la medesima frequenza (o canale), con conseguenti interferenze reciproche, il criterio della priorità dell'uso di quella frequenza, al fine della soluzione del conflitto - che, sia esso in via possessoria o di azione di concorrenza sleale, compete alla giurisdizione ordinaria, al contrario di quanto si verifica per analoghe controversie nei confronti della P.A. o delle concessionarie del pubblico servizio radiotelevisivo, le quali spettano alla cognizione del giudice amministrativo - è applicabile nel solo caso di diffusione di programmi nazionali nel detto ambito, non anche nella diversa ipotesi della ripetizione di programmi televisivi stranieri. In tale situazione, infatti, l'autorizzazione ministeriale, ai sensi degli artt. 38 e segg. della legge 14 aprile 1975 n. 103, ovvero l'abilitazione provvisoria contemplata in via transitoria dall'art. 44 della medesima legge per chi abbia tempestivamente presentato istanza di autorizzazione, costituiscono, a differenza di quanto si verifica per le trasmissioni nazionali, indefettibile presupposto della liceità dell'esercizio televisivo, con l'ulteriore conseguenza che una attività illecitamente compiuta, in difetto di detta autorizzazione od abilitazione provvisoria, non è qualificabile come suscettibile di tutela giuridica.

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1975 num. 103 art. 38, Legge 14/04/1975 num. 103 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)