Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 19 del 1987
Massime (1)
Massima n. 4029
- Impiego pubblico
- Impiegato degli enti locali
- Indennità premio di fine servizio
- Diritto del vedovo
- Condizioni
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione sollevata, in quanto - come già rilevato con la sentenza che ha dichiarato l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, di identica questione - la legge 9 dicembre 1977 n. 903 ha abrogato la norma denunciata sancendo il principio della completa parità tra uomo e donna, anche ai fini dell'attribuzione, al coniuge superstite, della indennità premio fine servizio. (Questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968 n. 152 - per asserito contrasto con gli artt. 3, 29 e 38 Cost. - nella parte in cui ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione dell'indennità premio di fine servizio, solo per il vedovo, e non anche per la vedova, richiede le condizioni della convivenza a carico e della inabilità a lavoro proficuo ovvero il superamento del sessantacinquesimo anno di età). - S. n. 73/1985
Norme impugnate
- art. 3 legge 8 marzo 1968, n. 152
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) promosso con l'ordinanza emessa il 29 settembre 1981 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Lambertini Gino e I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 dell'anno 1982;
Visto l'atto di costituzione di Lambertini Gino;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza del 29 settembre 1981 (R.O. n. 682/81) del Pretore di Bologna è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968,
n. 152, che, ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione dell'indennità premio di fine servizio, solo per il vedovo (e non anche per la vedova), richiede le condizioni della convivenza a carico e della inabilità a lavoro proficuo ovvero il superamento del sessantacinquesimo anno di età;
che, con sentenza del 19 marzo 1985 n. 73, questa Corte ha già dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la stessa questione nella considerazione che la materia è ormai regolata dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 che, con l'art. 19, ha abrogato la norma denunciata, sancendo il principio della completa parità tra uomo e donna ed eliminando ogni residua discriminazione;
che la questione sollevata, che si fonda sulle stesse ragioni della precedente, risulta, pertanto, manifestamente infondata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968 n. 152, sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 29 e 38 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze