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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 345 del 1992

Decisione
decisa il 1992-07-07, depositata il 1992-07-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:345
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 18570

  • Adozione e affidamento
  • Adozione ordinaria
  • Adozione di persona maggiorenne da parte DI persona con figli legittimi o legittimati
  • Possibilità, in seguito a sentenza n. 557/1988, in caso di assenso di questi ultimi, ma non quando tale assenso sia impedito da incapacità
  • Asserita disparità di trattamento
  • Insussistenza
  • Possibile pronuncia dell'adozione, anche in tale ipotesi, previa valutazione dei rispettivi interessi, da parte del tribunale
  • Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Leggi la massima
Riguardo ai casi in cui, per l'adozione ordinaria di persona maggiorenne (artt. 291 e segg., cod.civ.) è richiesto l'assenso di appartenenti alla famiglia legittima dell'adottante, deve ritenersi che la disposizione dell'art. 297 stesso codice - secondo la quale quando, per incapacità dei suddetti, l'assenso non possa essere ottenuto, il tribunale, apprezzando gli interessi ivi indicati, può egualmente pronunciare l'adozione - benché originariamente dettata solo per i genitori e il coniuge, assuma un significato e un contenuto generale e che quindi, in seguito alla sentenza n. 557 del 1988 della Corte costituzionale - che, dichiarando la parziale illegittimità dell'art. 291, ha reso possibile l'adozione, in precedenza non consentita, anche in presenza di figli legittimi o legittimati, se assenzienti - sia applicabile, quando sia impossibile ottenerne l'assenso per incapacità, anche a questi ultimi. Così ricostruito il sistema normativo, va dunque respinta la censura di disparità di trattamento avanzata sul presupposto - che di tale ricostruzione non tiene conto - della necessità e inderogabilità, nell'ipotesi in questione, della manifestazione di volontà del figlio legittimo o legittimato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 291 cod.civ., 'in parte qua'). - S. n. 557/1988.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1991 dalla Corte di appello di Napoli sul reclamo proposto da Pacciani Teresa ed altro, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

punto 1
La Corte di appello di Napoli, con ordinanza emessa il 13 novembre 1991 nel corso del procedimento volto alla adozione ordinaria di Formisano Roberto, maggiore di età, da parte di Pacciani Teresa, in presenza di un figlio legittimo (maggiore di età ma incapace a prestare consenso perché interdetto per infermità di mente) di costei, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui non consente che si possa procedere all'adozione di persone maggiori di età, in presenza di figli legittimi o legittimati dell'adottante, incapaci di esprimere il consenso perché interdetti. La Corte di appello di Napoli ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 557 del 1988, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui non consente l'adozione a persone con discendenti legittimi o legittimati, maggiorenni e consenzienti. Sarebbe incongruo, ad avviso del giudice a quo, negare l'adozione ordinaria a coloro che hanno figli incapaci, i quali non possono esprimere il loro consenso. Per essi il tutore potrebbe prestare assenso all'adozione con il controllo del giudice tutelare, seguendo una soluzione non estranea al nostro ordinamento, che prevede la sostituzione della volontà di soggetti incapaci anche in altri istituti di diritto familiare. Il giudice rimettente osserva inoltre, con riferimento al principio di uguaglianza, che non appare razionale assicurare esclusivamente ai figli maggiorenni e capaci i vantaggi di carattere morale ed affettivo che possono essere collegati all'adozione e negare invece a soggetti più deboli e bisognosi (quali gli interdetti) ogni opportunità di vedere consolidati a livello giuridico vincoli affettivi protrattisi nel tempo. L'adozione ordinaria si incentrerebbe sull'interesse dell'adottante alla continuazione del nome e della titolarità del patrimonio, ma non prescinde dall'interesse dell'adottando, come si evince dall'art. 297 del codice civile. L'esigenza di salvaguardare i diritti dei membri della famiglia legittima non potrebbe comportare limitazioni eccessive, come tali irrazionali, rispetto allo scopo perseguito. Limitazioni che sarebbero prive di qualsiasi giustificazione se impedissero il ricorso all'adozione anche nei casi in cui non si prospetta alcun pregiudizio per i figli legittimi o legittimati dell'adottante.
punto 2
Nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite parti private né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

punto 1
La Corte di appello di Napoli dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui non permette a chi ha figli legittimi o legittimati maggiorenni, ma incapaci di esprimere il proprio assenso, di adottare altra persona maggiore di età.
punto 2
La questione è stata sollevata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile "nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti" (sentenza n. 557 del 1988). Con la stessa sentenza la Corte ha rilevato che nel sistema normativo vigente l'esistenza del coniuge non impedisce, sempre che questi presti il suo assenso (art. 297, primo comma, del codice civile), di procedere alla adozione, ed ha affermato che non sussiste un motivo razionale per ritenere sufficientemente tutelata la posizione del coniuge, attraverso la previsione del suo assenso, e per non disporre analogamente nella situazione, valutata come sostanzialmente identica, dei discendenti legittimi o legittimati maggiorenni.
punto 3
La questione ora sollevata dalla Corte di appello di Napoli ha per logico presupposto la ritenuta necessità ed inderogabilità della manifestazione di volontà, da parte del figlio legittimo o legittimato, in ordine alla adozione di altra persona maggiorenne voluta dal proprio genitore. Si tratta di una prospettazione che non tiene adeguatamente conto della specifica disciplina normativa dettata dall'art. 297, secondo comma ultima parte, del codice civile, per il caso in cui sia impossibile ottenere l'assenso all'adozione, per incapacità delle persone chiamate ad esprimerlo. In tal caso il Tribunale può egualmente pronunziare l'adozione, con le modalità previste dall'art. 297 del codice civile, apprezzando gli interessi indicati nella stessa disposizione. Questa specifica disciplina, pur se inserita nel contesto delle disposizioni relative all'assenso del coniuge e dei genitori, assume, nel rispetto del tenore letterale del testo normativo che si riferisce a tutte le persone chiamate ad esprimere il proprio assenso alla adozione, un significato ed un contenuto generale e quindi, a seguito della sentenza di questa Corte n. 557 del 1988, deve essere applicata anche ai discendenti legittimi o legittimati dell'adottante, quando è impossibile ottenere il loro assenso per incapacità. La questione di legittimità costituzionale, così ricostruito il sistema normativo, è dunque infondata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Napoli con ordinanza emessa il 13 novembre 1991. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze