Sez. 2, Sentenza n. 21929 del 15/10/2009 (Rv. 609698 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Causa di sospensione non dedotta in sede di merito - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE
L'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. Abrog. art. 2120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)