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Sez. 4, Sentenza n. 36280 del 21/06/2012 Ud. (dep. 20/09/2012) Rv. 253563 - 01

TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Popolazioni colpite dagli eventi sismici - Sospensione dei termini e rinvio dei processi - Applicabilità in sede di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253563-01

TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

Il rinvio di ufficio del processo, contemplato dall'art. 6, commi settimo e ottavo, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 (conv. in legge 1 agosto 2012, n. 122) in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, non è applicabile al giudizio di cassazione, nel quale non è prevista la partecipazione personale delle parti private.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/06/2012 num. 74 art. 6 com. 7, Decreto Legge 06/06/2012 num. 74 art. 6 com. 8, Legge 01/08/2012 num. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)