Sez. 4, Sentenza n. 36280 del 21/06/2012 Ud. (dep. 20/09/2012) Rv. 253563 - 01
TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Popolazioni colpite dagli eventi sismici - Sospensione dei termini e rinvio dei processi - Applicabilità in sede di legittimità - Esclusione.
TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
Il rinvio di ufficio del processo, contemplato dall'art. 6, commi settimo e ottavo, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 (conv. in legge 1 agosto 2012, n. 122) in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, non è applicabile al giudizio di cassazione, nel quale non è prevista la partecipazione personale delle parti private.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/06/2012 num. 74 art. 6 com. 7, Decreto Legge 06/06/2012 num. 74 art. 6 com. 8, Legge 01/08/2012 num. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)