Sez. U, Ordinanza n. 7256 del 26/03/2007 (Rv. 597360 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Occupazione appropriativa - Attuativa di dichiarazione di pubblica utilità - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia risarcitoria per il danno da occupazione appropriativa, che sia effetto e conseguenza di dichiarazione di pubblica utilità , intervenuta nel 2002, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)