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Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Testo in vigore al

Art. 43 Trattamento economico

1. Il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, e' stabilito sulla base di accordi di cui all'articolo 95, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessita' di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.

2. Gli accordi sono triennali.

3. Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennita' pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita' e al rischio connessi al servizio.

4. Alle trattative per la determinazione del trattamento economico di cui al comma precedente partecipano i sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 95.

5. Vanno previsti, oltre all'iniziale, piu' classi di stipendio, in maniera che la progressione economica sia sganciata dalla progressione di carriera.

6. L'indennita' di cui al terzo comma assorbe l'assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

7. Ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, o in quelli corrispondenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come segue:

  1. a) IV livello: agente, agente seconda qualifica, assistente di prima, assistente di seconda;

  2. b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di prima, sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza;

  3. c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di prima, ispettore di seconda;

  4. d) VI livello-bis: ispettore di terza; a detta qualifica del ruolo degli ispettori e' attribuito il livello di stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per il VII livello;

  5. e) VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche del ruolo direttivo;

  6. f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;

  7. g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo direttivo; a detta qualifica del ruolo direttivo e' attribuito il livello di stipendio previsto dal secondo comma dell'articolo 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312.1827

8. Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono inquadrati gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni di anzianita' di qualifica.

9. Ai marescialli maggiori carica speciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e' attribuito il trattamento economico previsto per il personale di cui al VI livello-bis.

10. Al personale civile di pubblica sicurezza, che per effetto della promozione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riveste la qualifica di vice questore del ruolo ad esaurimento e' attribuito il trattamento economico fissato dall'articolo 133, secondo comma, della citata legge n. 312.

11. Nella prima applicazione della presente legge e' concesso al personale della Polizia di Stato un assegno ad personam pensionabile, come anticipazione del riconoscimento delle anzianita' di servizio maturate nelle carriere di provenienza, da effettuarsi con gradualita' entro tre fasi. La misura di tale assegno deve essere determinata in relazione alla anzianita' di servizio maturata al 1 gennaio 1978.

12. Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del passaggio dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui all'articolo 36, spetta uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo e nel grado o qualifica di provenienza, viene attribuito nel livello retributivo del nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza.

13. Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in relazione alle disponibilita' effettive degli organici, viene fissato annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario.

14. Le indennita' per la presenza e per i servizi fuori sede nonche' il compenso per il lavoro straordinario vanno determinati in misura proporzionale alla retribuzione mensile.

15. La durata degli anni di permanenza in una classe di stipendio puo' essere ridotta per meriti eccezionali acquisiti durante il servizio, secondo modalita' prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.

16. Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo 16.

17. L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge.22

18. Le indennita' speciali vanno determinate per chi svolge particolari attivita', limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennita' stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.

19. Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate e' regolato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente legge.

20. Ai commissari del Governo delle province di Trento e di Bolzano, nonche' ai prefetti e ai direttori centrali del Ministero spetta l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo salvo per il periodo in cui si trovano nella posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati. L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per cento ove sia percepita per un periodo complessivo inferiore a cinque anni.

21. Per il personale indicato al comma precedente, in servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennita' e' pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano state esercitate per un periodo complessivo inferiore a cinque anni.

22. Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente.14

23. Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia
di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore.14

24. Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici dipendenti dalle autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, nonche' al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, spetta una indennita' mensile speciale non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al terzo comma.

25. L'indennita' speciale non compete al personale che beneficia dell'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo.

26. Al personale di cui al comma precedente spetta il compenso per il lavoro straordinario secondo le modalita' e le misure previste per le corrispondenti qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato.

27. Fino a quando non sara' determinato il trattamento economico mediante gli accordi di cui all'articolo 95, l'indennita' pensionabile prevista dal comma terzo e' costituita dalla indennita' mensile d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, ed e' corrisposta con le modalita' prescritte dalla legge stessa.

Art. 43-bis

1. A decorrere dal 1 settembre 1995, al personale delle Forze di polizia di cui alla Tabella di equiparazione allegata al presente articolo e' attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennita' mensile pensionabile risultanti dalla medesima tabella, nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retribuitivo, nonche', ove spettanti, di quelli stabiliti dall'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433.

2. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 1, corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.

3. Le caratteristiche dei distintivi e le insegne di grado degli appartenenti alle forze di polizia di cui alla tabella allegata al presente articolo e del personale di grado equivalente delle Forze Armate, sono stabiliti con decreto del Ministro compente, previa intesa con gli altri Ministri interessati. Fino all'enanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore per ciascuna Forza di polizia o Forza Armata.
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Art. 44 Obblighi di leva

1. Ferme restando le norme di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 343, il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del personale assunto nei ruoli del personale della Polizia di Stato e' considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva.1

Capo IV. Ammissione, istruzione e formazione del personale.

Art. 45 Limiti di eta'

1. Per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'assunzione del personale che esplica funzioni di polizia non si applicano:

  1. a) le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;

  2. b) le norme previste dagli articoli 26-quater e 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

2. Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli ispettori e dei commissari degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, i limiti di eta' previsti dall'articolo 52, primo comma, e dall'articolo 55, primo comma, sono elevati a 40 anni.

Art. 46 Idoneita' psico-fisica e attitudinale

1. Gli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, per particolari esigenze l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' avvalersi di consulenze di organismi civili e militari e di professionisti estranei alla amministrazione

3. Fino a quando non sara' attuato il punto IV dell'articolo 36, per gli accertamenti di cui al primo comma, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri corpi di polizia o delle forze armate.

Art. 47 Nomina ad allievo agente di polizia

1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) godimento dei diritti civili e politici;

  2. b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto;

  3. c) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia;

  4. d) titolo di studio di scuola dell'obbligo;

  5. e) buona condotta.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente di polizia, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.

4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia.

5. Relativamente al concorso si applica quanto stabilito dall'articolo 59.

6. fino al venticinque per cento dei posti disponibili nei concorsi di cui al presente articolo puo' essere riservato ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dalle armi o servizi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto.

7. I posti riservati di cui al precedente comma che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

8. Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma nella forza armata di provenienza e' utile, per la meta' e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato.

9. Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente di polizia ausiliario.

10. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza del corso di cui all'articolo 48, comma secondo, durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione.

11. In ogni caso il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora gli agenti di polizia ausiliari siano immessi in ruolo.

13. Le specializzazioni conseguite dai volontari di cui al presente articolo nella forma armata di provenienza sono riconosciute valide, purche' previste nell'ordinamento della Polizia di Stato.31

Art. 48 Corsi per la nomina ad agente di polizia

1. Gli allievi agenti di polizia frequentano presso le scuole per agenti un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.

2. Al termine del primo ciclo del corso gli allievi, che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneita' sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e delle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.

3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneita' al servizio di polizia sono nominati agenti di polizia. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio di polizia, sono ammessi a ripetere non piu' di una volta il secondo semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al penultimo comma dell'articolo 60. Se l'esito e' negativo sono dimessi dal corso.

5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di polizia, salvo i servizi di caserma.1131

Art. 49 Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia

1. Sono dimessi dal corso:

  1. 1) gli allievi che non superino il primo ciclo;

  2. 2) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;

  3. 3) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;

  4. 4) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni anche non consecutivi o di novanta giorno se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso; qualora l'infermita' sia stata contratta a causa di esercitazioni pratiche, l'allievo o l'agente in prova e' ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica;

  5. 5) gli agenti in prova di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.1131

Art. 50 Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia

1. Gli agenti di polizia compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti e uffici, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della selezione attitudinale effettuata durante il secondo semestre del corso di cui all'articolo 48.

2. Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta selezione e di un rapporto sulle qualita' professionali redatto dal responsabile del reparto o dal dirigente dell'ufficio presso cui e' stato effettuato l'addestramento, debbono essere destinati alle specialita' o ai servizi che richiedono particolare qualificazione frequentano corsi di specializzazione della durata di sei mesi.

3. Gli agenti, durante il periodo in cui frequentano i corsi di specializzazione, non possono essere impiegati in attivita' diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ove cio' comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso e' prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.1131

Art. 51 Nomina a sovrintendente di polizia

1. Il concorso interno e il corso di formazione tecnico-professionale per l'accesso al ruolo di sovrintendente si svolgono secondo le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 59 e al penultimo comma dell'articolo 60.

Art. 52 Nomina ad allievo ispettore di polizia

1. L'assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

  1. 1) godimento dei diritti civili e politici;

  2. 2) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue;

  3. 3) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;

  4. 4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente;

  5. 5) buona condotta.

2. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, per non piu' di due volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

3. A parita' di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

4. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 APRILE 1982 N. 174 COME MODIFICATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986 N. 668
COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 APRILE 1982 N. 174 COME MODIFICATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986 N. 668
Il limite di eta', di cui al comma precedente, non si applica nei confronti del personale della Polizia di Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di vice brigadiere e di brigadiere.

5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

6. Relativamente al concorso e alla prova di esame di cui al quarto comma del presente articolo si applica quanto stabilito all'articolo 59.

7. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori.

Art. 53 Corsi per la nomina ad ispettore di polizia

1. Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneita' a servizi che richiedono particolare qualificazione.

2. Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori in prova.

3. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

4. Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

5. Gli ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.11

Art. 54 Dimissioni dal corso per la nomina ad ispettore di polizia

1. Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che:

  1. a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;

  2. b) dichiarano di rinunciare al corso;

  3. c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di novanta giorni anche non consecutivi e di centoventi giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'.

2. Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della polizia di Stato.11

Art. 55 Nomina a commissario di polizia

1. L'assunzione dei commissari di polizia avviene:

  1. a) dopo aver frequentato, con esito positivo, l'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 58;

  2. b) mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:

    1. 1) godimento dei diritti civili e politici;

    2. 2) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;

    3. 3) buona condotta;

    4. 4) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;

    5. 5) eta' non superiore ai ventotto anni.

2. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, nonche' gli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 MAGGIO 1994 N. 271, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 LUGLIO 1994 N. 432.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. I candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneita' fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualita' attitudinali al servizio di polizia.

5. I vincitori del concorso sono nominati commissari in prova.

6. Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito
dall'articolo 59.

Art. 56 Corsi per la nomina a commissario di polizia

1. Ottenuta la nomina, i commissari in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di nove mesi presso l'apposita sezione dell'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 58.

2. Il corso di formazione si svolge secondo programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno e l'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, dipendenti dell'amministrazione dello Stato o persone estranee ad essa.

3. Al termine del corso, i commissari in prova, che siano stati dichiarati idonei ai servizi di polizia, sostengono un esame finale sulle materie oggetto di studio dinanzi ad una commissione composta secondo le modalita' di cui al penultimo comma dell'articolo 60, e presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di polizia.

4. I commissari in prova, durante i nove mesi del corso, non possono essere impiegati in servizio di polizia.

5. I commissari in prova, che hanno superato gli esami finali del corso, sono nominati commissari di polizia.

6. Essi prestano giuramento e sono ammessi nel ruolo direttivo secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale.

7. I commissari in prova che non superano l'esame finale possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo e' negativo, sono dimessi.

8. I commissari, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, sono assegnati ai servizi d'istituto.

Art. 57 Dimissioni dal corso per la nomina a commissario di polizia

1. Sono dimessi dal corso i commissari in prova che:

  1. a) dichiarano di rinunciare al corso;

  2. b) non superano gli esami del corso;

  3. c) non sono dichiarati idonei al servizio di polizia per il numero e la gravita' delle sanzioni disciplinari riportate;

  4. d) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di trenta giorni, anche se non consecutivi, e di novanta giorni per infermita' contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso il commissario in prova e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica.30 I commissari in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

2. Sono espulsi dal corso i commissari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia.

Art. 58 Istituto superiore di polizia

1. Il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla istituzione di una scuola nazionale con sede a Roma per la formazione e specializzazione dei quadri direttivi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che assume la denominazione di Istituto superiore di polizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) previsione che l'ammissione al concorso di accesso all'istituto sia consentita ai giovani in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente che non abbiano superato il ventunesimo anno di eta' e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 55;

  2. b) determinazione delle modalita' del concorso di accesso, della composizione e nomina della commissione esaminatrice, dei criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati;

  3. c) previsione che al concorso di accesso possano partecipare gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti in possesso dei requisiti prescritti, che non abbiano superato il trentesimo anno di eta';

  4. d) previsione che il corso si svolga secondo programmi universitari integrati da materie professionali, secondo piani di studi e programmi di ciascuna materia stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno;

  5. e) previsione che al termine del primo biennio gli allievi conseguano la nomina ad aspirante commissario di polizia in prova, dopo apposito giudizio di idoneita' del direttore dell'istituto, sentito il collegio dei docenti;

  6. f) previsione che al termine del quarto anno di corso l'allievo, che abbia superato tutti gli esami previsti nel piano degli studi, sia ammesso a sostenere l'esame finale dinanzi ad una commissione composta da docenti delle materie universitarie e professionali dell'istituto e presieduta dal preside della facolta' di giurisprudenza dell'universita' di Roma o da un docente universitario da lui delegato; che la commissione sia nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno;

  7. g) previsione che, conseguito il diploma, gli aspiranti vengano nominati commissari in prova ed ammessi alla frequenza del corso di cui al primo comma dell'articolo 56 presso un'apposita sezione dell'istituto;

  8. h) determinazione delle strutture e dell'ordinamento dell'istituto, prevedendo la creazione di tre sezioni, di cui una per le esigenze di cui all'articolo 56 ed una per i corsi di specializzazione;

  9. i) determinazione di modalita' per garantire l'osservanza dell'obbligo, che deve essere assunto verso l'Amministrazione all'atto della nomina ad allievo commissario in prova, di permanere in servizio per cinque anni dal conseguimento del diploma, nonche' per l'allontanamento e le dimissioni dai corsi degli allievi aspiranti;

  10. l) previsione di norme che consentano, a coloro che hanno ottenuto il diploma, di conseguire, mediante il superamento di esami integrativi, il diploma di laurea.

Art. 59 Trattamento economico degli allievi e modalita' dei concorsi

1. Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti e' determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verra' assegnato il trattamento economico piu' favorevole.

3. Le modalita' dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.7

Art. 60 Istruzione e formazione professionale

1. Gli istituti di istruzione per la formazione del personale della Polizia di Stato sono i seguenti:

  1. 1) scuole per agenti di polizia;

  2. 2) istituti per sovrintendenti di polizia;

  3. 3) istituto di perfezionamento per ispettori di polizia;

  4. 4) Istituto superiore di polizia;

  5. 5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento.

2. Nei programmi e' dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino, all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalita' e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la piu' alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilita' e capacita' di iniziativa. Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere chiamati a svolgere attivita' di insegnamento docenti universitari o di istituti specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, purche' abilitati per le materie corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse, inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato, nonche' magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole discipline, i quali abbiano comunicato la propria disponibilita' al direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia.

3. Per l'insegnamento delle materie specialistico-professionali ed operative, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di istruttore o della necessaria professionalita', nonche' ad esperti. Per motivi di contingente necessita' gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli istituti interessati, aventi qualifica non inferiore a quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento presso un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano nominati supplenti annuali del provveditore agli studi, possono essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di Stato, purche' l'orario di insegnamento non superi complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti compatibile con l'attivita' di insegnamento che il docente deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro di polizia e' considerato come servizio non di ruolo prestato presso le scuole statali.

4. Coloro che sono chiamati a svolgere attivita' di insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attivita' di insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura generale gia' in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n. 608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono utilizzati fino al collocamento a riposo.

5. Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene corrisposto un compenso orario stabilito con le modalita' indicate nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

6. Le materie d'insegnamento, i piani di studio, lo svolgimento dei corsi, le modalita' degli esami, il collegio dei docenti e gli appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi sono previsti dai regolamenti degli istituti o scuole o centri di cui al primo comma, da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno.

7. Il collegio dei docenti esprime al direttore il parere sul giudizio di idoneita' di cui agli articoli 48, comma secondo, 53, comma secondo, e 56, comma terzo.

Art. 61 Accesso ai ruoli diversi da quelli del personale che esplica funzioni di polizia

1. L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli per il personale che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo attinente ai servizi di polizia e ai ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di polizia, per il cui esercizio occorre l'iscrizione in albi professionali, avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e siano in possesso dei titoli di studio richiesti e delle necessarie abilitazioni professionali.

2. Si applica quanto disposto dall'articolo 59.

3. La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi e' subordinata alla frequenza con esito favorevole di un corso formativo ed applicativo inteso a conferire la preparazione necessaria per l'assolvimento dei compiti da svolgere, con particolare riferimento a quelli attinenti alle funzioni di polizia.31

Capo V. Diritti e doveri.

Art. 62 Promessa solenne e giuramento

1. I cittadini che entrano a far parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza debbono prestare promessa solenne e giuramento di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Il rifiuto comporta la decadenza dall'impiego.