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Sez. 3, Sentenza n. 1540 del 17/06/1964 (Rv. 302212 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - ESAME DEI TESTI - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE DELLE LISTE - CHIUSURA DELLA PROVA PRIMA DELL'ESCUSSIONE DI TUTTI I TESTI INDICATI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1964-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302212-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - ESAME DEI TESTI - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE DELLE LISTE - CHIUSURA DELLA PROVA PRIMA DELL'ESCUSSIONE DI TUTTI I TESTI INDICATI - AMMISSIBILITA.*

Oltre al potere preventivo di riduzione delle liste dei testi, a norma dell'art. 245 C.P.C., il giudice, nell'Esercizio delle sue facolta e funzioni, e arbitro di valutare, indipendentemente dalle richieste concordi o contrastanti delle parti, la convenienza di procedere, o meno, all'esame di tutti i testi indicati o di parte soltanto di essi e quindi, se del caso, di sospendere gli esami e di dichiarare chiusa la prova, quando dai risultati gia raggiunti ravvisi superflua l'ulteriore assunzione, senza che il detto potere contrasti col principio dell'acquisizione processuale dei testi ammessi, per cui anche la parte inducente acquista il diritto di farli escutere come propri, restando in ogni caso tale diritto subordinato al riconoscimento insindacabile, da parte del giudice, dell'utilita dell'assunzione. (V. 2223/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 245

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)