Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 109 del 1987
Massime (1)
Massima n. 4174
- Professioni libere
- Ingegneri e architetti
- Tariffe
- Maggiorazione del compenso per incarichi parziali
- Ingiustificata divergenza dalla disciplina ordinaria (di cui all'art. 2237 cod.civ.)
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Come già rilevato con precedente sentenza - che ha deciso, nel senso dell'infondatezza, identica questione - la prevista maggiorazione del compenso, per gli incarichi parziali, di ingegneri e architetti non contrasta con l'art. 3 Cost. (in relazione alla divergente disciplina generale sub art. 2237 cod.civ.), in quanto essa "ha un sicuro e razionale nesso con la natura e le modalità dell'opera prestata" da tali professionisti. - S.n. 192/1984.
Norme impugnate
- art. 18 legge 2 marzo 1949, n. 143
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti) in riferimento all'art. 2237 codice civile, promosso con l'ordinanza emessa il 22 dicembre 1983 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Gaudino Elio ed altra contro Latini Franco iscritta al n. 921 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13/bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di costituzione di Gaudino Elio ed altra;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Antonio La Pergola;
Ritenuto che:
punto 1
la Corte di Cassazione, con ordinanza del 22 dicembre 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti) "in riferimento agli artt. 2237 c.c. e 3 della Costituzione";
punto 2
il giudice a quo deduce che la norma censurata, nel prevedere l'aumento automatico del compenso spettante ad ingegneri ed architetti per l'ipotesi di sospensione dall'incarico, diverge dalla disciplina ordinaria di cui all'art. 2237 c.c., ponendo gli ingegneri e gli architetti in una posizione di favore rispetto ad altre categorie, non giustificata dalle caratteristiche delle prestazioni;
punto 3
si è costituita una delle parti private del giudizio a quo, concludendo per l'accoglimento della questione;
Considerato che la medesima questione, sotto gli stessi profili, è stata già esaminata dalla Corte e, con sentenza n. 192 del 1984, dichiarata non fondata in quanto "la maggiorazione del compenso per l'incarico parziale ha nella specie un sicuro e razionale nesso con la natura e le modalità dell'opera prestata da ingegneri e architetti";
che non vengono addotti nel caso ora all'esame, argomenti nuovi che possano indurre la Corte a modificare tale decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: LA PERGOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze