Sez. L, Sentenza n. 7860 del 24/04/2004 (Rv. 572310 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Disciplina prevista dai d.P.R. di attuazione degli accordi collettivi nazionali - Inderogabilità - Conferimento di incarico professionale da parte della p.a. - Atto scritto - Necessità - Rapporto convenzionale a termine - Norme sulla trasformazione a tempo indeterminato - Applicabilità ad incarico conferito in violazione delle forme e modalità prescritte - Esclusione - Principi sui contratti a termine nel lavoro subordinato - Inapplicabilità - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
In considerazione della inderogabilità della disciplina dei rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale dettata dagli accordi collettivi nazionali resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica, ed altresì del principio secondo cui il conferimento di incarichi professionali da parte della pubblica amministrazione richiede l'atto scritto "ad substantiam", la circostanza che un incarico professionale di collaborazione con il Servizio sanitario nazionale violi la normativa di settore in tema di modalità e forma del relativo conferimento è sufficiente per ritenere esclusa una valida costituzione del rapporto convenzionale tra l'enteconferente e il professionista - la cui attività quindi assume rilevanza solo nei limiti degli effetti ricollegabili per legge al lavoro di fatto - e conseguentemente anche la fondatezza della pretesa dell'interessato di vedere riconosciuta l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato in applicazione di norme che prevedano la corrispondente trasformazione del rapporto a termine in presenza di determinati presupposti; né, con riferimento ai rapporti di lavoro autonomo, sia pure parasubordinato, può trovare applicazione il principio, relativo al lavoro subordinato, della trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato in caso di prosecuzione dello stesso dopo la scadenza del termine. (Nella specie il ricorrente aveva invocato l'art. 9, comma settimo, del d.P.R. n. 316 del 1990, deducendo in particolare la prosecuzione dell'incarico oltre i tre mesi dal suo conferimento, in assenza di disdetta da parte della USL; la S.C. ha annullato la sentenza impugnata e rigettato la domanda nel merito, essendo stata accertata l'inosservanza delle prescrizioni del sesto comma dell'articolo citato circa il conferimento dell'incarico con lettera raccomandata in duplice esemplare, uno dei quali da restituirsi dal professionista con dichiarazione di accettazione delle modalità della prestazione e delle norme applicabili).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 316 art. 9, Legge 02/11/1962 num. 230 art. 2 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)