Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari
Testo in vigore al
Titolo I. Costituzione della Cassa di previdenza e contributi
Capo I. Costituzione della cassa
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e' un Corpo morale con facolta' di acquistare e di possedere ed ha sede in Roma.
2. Essa provvede alle pensioni ed alle indennita':
a) dei medici chirurgi e dei veterinari dipendenti dai Comuni, dalle Provincie e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;
b) dei medici chirurgi e veterinari dipendenti dallo Stato, i quali non abbiano altrimenti diritto a pensione a carico dello Stato;
c) dei medici chirurgi e veterinari contemplati dalle disposizioni speciali per l'Africa Italiana ai quali non competa altro trattamento di quiescenza o di previdenza in applicazione delle disposizioni medesime.
3. La rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione della Cassa di previdenza spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
4. Per gli effetti delle imposte delle tasse e degli altri diritti stabiliti da leggi generali e speciali, la Cassa di previdenza e' considerata come Amministrazione dello Stato.
5. Le spese di amministrazione sono a carico della Cassa di previdenza.
Art. 2
1. Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nei riguardi della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.
Art. 3
1. Spetta alla Commissione di vigilanza sulla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivi o della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il quale, parificato dalla Corte dei conti, viene presentato alle Assemblee Legislative in allegato alla relazione della Commissione medesima, entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
Art. 4
1. Il patrimonio netto della Cassa di previdenza e' ripartito:
1) nella riserva matematica valutata ad ogni quinquennio, mediante un censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio o in pensione, o dei loro aventi causa;
2) nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;
3) in un fondo di utili da costituirsi a vantaggi degli iscritti alla Cassa, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.
Art. 5
1. Le entrate della Cassa di previdenza Sono costituite:
a) dai contributi dei sanitari;
b) dai contributi degli Enti;
c) dalla ritenuta sulle pensioni;
d) dai versamenti volontari;
e) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;
f) dalle penalita' e dalle indennita' di mora contemplato dal presente Ordinamento;
g) dagli interessi sulle attivita' della Cassa;
h) dal sussidio di lire duecentocinquantamila annue concesso per 10 anni a partire dal 1° luglio 1922 e prorogato col R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 824, convertito nella legge 27 dicembre 1932-XI, n. 1991, per altri venti anni a favore della Cassa con iscrizione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Capo II. Iscrizione obbligatoria e facoltativa
Art. 6
1. La iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per i sanitari contemplati dal precedente articolo 1 che, nominati regolarmente prima della entrata in vigore del presente Ordinamento, percepiscano uno stipendio annuo non inferiore a lire mille, anche se corrisposto da uno o piu' Enti, e che non abbiano servizi anteriori alle date sotto indicate:
a) al 1° gennaio 1899 per i medici dei Comuni, dei Consorzi dei Comuni, delle Provincie, dei Consorzi di provincie e dello Stato;
b) al 26 luglio 1902 per i veterinari dei Comuni e dei Consorzi di comuni;
c) al 21 marzo 1904 per gli ufficiali sanitari;
d) al 1° gennaio 1909 per i sanitari dipendenti da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, purche' abbiano diritto a stabilita' se nominati dal 1° gennaio 1916 in poi, salvo quanto e' disposto dai successivi articoli 8 e 11, nonche' per i sanitari addetti ai dispensari celtici ed ai laboratori comunali e provinciali di igiene e profilassi;
e) al 1° gennaio 1923-I per i sanitari contemplati dalle disposizioni speciali per l'Africa Italiana ai quali non competa altro trattamento di previdenza o di quiescenza in applicazione delle disposizioni medesime, salvo l'eccezione prevista dall'ultima parte del successivo art. 8;
f) al 1° luglio 1924-II per i sanitari degli Enti sopraindicati compresi nei territori gia' soggetti all'ex Impero Austro-Ungarico, salvo quanto e' disposto alla successiva lettera g);
g) al 22 aprile 1925-III per i sanitari degli Enti sopraindicati, compresi nel territorio del gia' Stato libero di Fiume;
h) al 25 agosto 1934-XII per i sanitari addetti ai Consorzi provinciali antitubercolari;
i) alla data di costituzione dell'Ente consorziale per i sanitari dei Consorzi fra Comuni e Provincie eventualmente con partecipazione di altri Enti e di privati.6
2. La iscrizione e' obbligatoria per i sanitari degli Enti sopraindicati comunque assunti dalla entrata in vigore del presente Ordinamento in poi con stipendio annuo non minore di lire mille, anche se non abbiano diritto a stabilita' o se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza o se i posti non siano compresi nelle tabelle organiche.6
3. E' pure obbligatoria l'iscrizione alla Cassa di previdenza dei sanitari gia' iscritti a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensione i quali per effetto del R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 155, siano passati dal servizio comunale a posti di organico delle Amministrazioni provinciali.
4. Dall'iscrizione obbligatoria di cui al secondo comma del presente articolo sono esclusi quei sanitari che anteriormente alla entrata in vigore del presente Ordinamento abbiano prestato soltanto servizi senza obbligo d'iscrizione e senza iscrizione facoltativa, nonche' i medici assistenti ed aiuti degli Istituti ospedalieri non aventi diritto ad acquistare la stabilita'.
Art. 7
1. Agli Enti comunali di assistenza istituiti con la legge 3 giugno 1937-XV, n. 847, e ai rispettivi sanitari, sono applicabili le disposizioni stabilite dal presente Ordinamento per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i loro sanitari.
Art. 8
1. La iscrizione e' facoltativa per i sanitari appartenenti alle categorie di cui al precedente articolo 6 che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) percepiscano uno stipendio inferiore a lire mille annue;6
b) abbiano prestato servizio prima delle date rispettivamente indicate nel precedente articolo 6 con o senza iscrizione a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali,
c) siano alla dipendenza di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali da sole o, se dipendenti da una stessa Amministrazione, complessivamente non raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire venticinquemila;6
d) siano in servizio in qualita' di medico assistente od aiuto degli Istituti ospitalieri senza diritto ad acquistare la stabilita'.
2. E' pure facoltativa l'iscrizione per i sanitari assunti in via provvisoria o interinale - in posti regolarmente istituiti - prima dell'entrata in vigore del presente Ordinamento nonche' per i sanitari precedentemente non iscritti alla Cassa che all'atto dell'assunzione in servizio presso i Municipi della Libia avessero superato il 45° anno di eta'.
Art. 9
1. I sanitari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i quali si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 8, qualora chiedano l'iscrizione facoltativa, devono corrispondere, oltre il proprio, anche il contributo che farebbe carico all'Ente, a meno che questo se ne sia assunto volontariamente l'onere, previa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.
2. Tale autorizzazione e' pure necessaria nei casi contemplati dal successivo art. 11.
Art. 10
1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa Amministrazione, complessivamente raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire venticinquemila sono esonerate dal contributo alla Cassa per i posti vacanti o coperti da sanitari non iscritti alla Cassa medesima.
Art. 11
1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esonerate da ogni contributo per i medici in servizio gia' provvisti di pensione, che non sia di guerra ne' privilegiata ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo.
2. I medici anzidetti possono iscriversi facoltativamente alla Cassa di previdenza, corrispondendo, oltre il proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che questo ultimo se ne assuma volontariamente l'onere.10
Art. 12
1. I sanitari iscritti alla Cassa di previdenza che dopo 10 anni di servizio utile siano assunti alle dipendenze di Casse di assistenza, di Casse mutue di malattia o di altre Istituzioni assistenziali costituite per le categorie inquadrate nelle Associazioni sindacali riconosciute a norma delle leggi sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato od a titolo di supplenza, hanno la facolta' di rimanere iscritti o di essere reiscritti alla Cassa durante tale servizio, corrispondendo i contributi ordinari e straordinari personali e dell'Ente.
2. La domanda di iscrizione facoltativa deve essere presentata alla Prefettura od alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di un anno dalla data di assunzione in servizio presso le Istituzioni predette, ovvero dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento se l'assunzione abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione puo' retrodatarsi alla data di assunzione presso le Istituzioni predette, anche se questa sia avvenuta da oltre un anno.4
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 MAGGIO 1952, N. 610.
Art. 13
1. L'iscrizione facoltativa a carico dell'Ente o del sanitario e' irrevocabile.
2. Salvo disposizioni speciali, l'iscrizione facoltativa ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.
Capo III. Contributi
Art. 14
1. Il contributo dei sanitari iscritti alla Cassa e' stabilito in lire seicento annue, oltre un contributo annuo straordinario di lire duecento fino a nuova disposizione.
Art. 15
1. Nel caso di servizi prestati da un sanitario simultaneamente presso due o piu' Enti di cui all'art. 1 il contributo stabilito nell'art. 14 viene ripartito in ragione degli stipendi corrisposti dagli Enti stessi.
2. Per i Consorzi sanitari il contributo e' dovuto alla Cassa sanitari dall'Ente capo consorzio, il quale si rivale verso gli altri Enti consorziati delle quote a loro carico,
Art. 16
1. Il contributo annuale a carico degli Enti per ciascun sanitario iscritto alla Cassa e' fissato nella misura di lire seicento oltre ad un contributo straordinario annuo di lire quattrocento fino a nuova disposizione, salvo quanto e' disposto per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dai precedenti articoli 9 e 11.
2. Quando i posti stabiliti per legge o per organico siano coperti da un titolare non iscritto ne' obbligatoriamente ne' facoltativamente, gli Enti sono tenuti a versare alla Cassa di previdenza i contributi di cui al comma precedente, ed il contributo straordinario di cui all'art. 14, salvo l'eccezione di cui all'alt. 10.
3. Se i posti predetti siano vacanti o coperti da un sanitario provvisorio non iscritto ne' obbligatoriamente ne' facoltativamente, gli Enti sono tenuti a versare alla Cassa, oltre i contributi di cui al precedente primo comma, anche quelli prescritti a carico del sanitario dal precedente articolo 14 salvo l'eccezione di cui all'art. 10.
4. Qualora di uno dei posti predetti sia titolare un sanitario iscritto alla Cassa richiamato alle armi, che conservi il diritto al posto, l'Ente corrisponde, oltre ai contributi di cui al primo comma, del presente articolo, anche quelli prescritti a carico del sanitario, salvo rivalsa per i soli contributi personalmente dovuti dal sanitario.
5. Gli Enti non sono soggetti ai contributi, di cui al presente articolo, per i sanitari che alla data dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza della rispettiva categoria secondo il precedente art. 6 erano gia' iscritti a regolamenti, istituti, casse e fondi speciali di pensione e che successivamente non siano stati iscritti alla Cassa di previdenza.
6. Per i sanitari in aspettativa per motivi di salute o per quelli in disponibilita' sono dovuti i contributi dell'Ente e quelli personali, ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto stesso soltanto per il contributo personale proporzionale all'assegno effettivamente corrisposto durante l'interruzione di servizio.
7. Agli effetti dei contributi, il posto coperto dal sanitario in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego si considera vacante, salvo che a supplire il sanitario stesso sia assunto altro sanitario che per tale supplenza sia assoggettato alla iscrizione.
8. Qualora lo stipendio annuo assegnato al sanitario sia inferiore alle lire mille il contributo dell'Ente e' dovuto soltanto se il sanitario sia iscritto facoltativamente alla Cassa di previdenza, fermo il disposto del precedente art. 9.
Art. 17
1. I contributi nella misura stabilita dal presente Ordinamento sono pagati direttamente dagli Enti salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico dei sanitari iscritti alla Cassa.
Art. 18
1. I sanitari o altri a loro favore possono fare depositi volontari da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme con i rispettivi interessi annuali, valutati al saggio delle tabelle di liquidazione degli assegni di quiescenza dovuti dalla Cassa di previdenza.
2. Il capitale risultante dai conti individuali e' liquidato al titolare, ovvero agli eredi legittimi o testamentari all'atto della cessazione dal rapporto d'impiego, qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi il capitale stesso e' devoluto alla Cassa di previdenza.
3. Il titolare al quale venga conferita una pensione puo' chiedere che il capitale risultante dai conti individuali o parte di esso sia trasformato mediante l'applicazione della tabella B annessa al presente Ordinamento in assegno vitalizio supplementare esente dalla ritenuta di cui al successivo art. 23 e non riversibile alla vedova o agli orfani.
Art. 19
1. Gli Enti di cui ai precedenti articoli debbono comunicare alla Prefettura entro il mese di gennaio di ogni anno l'elenco dei posti di sanitario, dei rispettivi titolari e delle retribuzioni stabilite per l'anno in corso, anche in caso di vacanza del posto. Debbono inoltre comunicare l'elenco dei sanitari che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 6 con l'indicazione delle relative retribuzioni previste per l'anno in corso. Negli stessi elenchi debbono inoltre essere fatte risultare le variazioni avvenute durante l'anno precedente in confronto della situazione gia' denunziata nel gennaio di tale anno.
2. Agli Enti che non inviano alla Prefettura entro il mese di gennaio le notizie di cui al comma precedente, puo' essere inflitta, con decreto del Prefetto, una penalita' in misura non superiore al cinque per cento dei contributi complessivamente dovuti.
3. Tale penalita', per la quale gli Enti hanno diritto di rivalsa sui propri impiegati responsabili, viene compresa in un elenco speciale ed in apposito ruolo da passarsi in riscossione con le stesse modalita' e privilegi stabiliti per la riscossione dei contributi.
4. Contro l'applicazione di tale penalita' gli Enti hanno diritto di ricorrere al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla comunicazione dell'addebito. La decisione del Ministero dell'interno non e' suscettibile di alcun gravame.
5. La Prefettura, in base alle notizie di cui al primo comma del presente articolo, nonche' a quelle risultanti dagli atti di ufficio, compila gli elenchi generali dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza per l'anno in corso e per le rettifiche relative all'anno precedente e li trasmette non piu' tardi del 31 marzo alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Entro il mese di maggio compila, tenuto conto delle eventuali rettifiche degli elenchi ordinate dalla Direzione generale, i relativi ruoli di riscossione e li trasmette all'Ufficio provinciale del Tesoro per la riscossione a mezzo della Sezione di Regia tesoreria provinciale.
6. Per gli Enti che non abbiano inviato le notizie prescritte prima della compilazione degli elenchi generali, la Prefettura comprende in questi ultimi e nei relativi ruoli i contributi a tali Enti addebitati nell'anno precedente, salvo gli eventuali recuperi o rimborsi da effettuarsi successivamente.
7. Durante l'anno possono essere compilati, anche d'ordine della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi non compresi nei precedenti elenchi.
8. Un estratto degli elenchi generali e di quelli suppletivi e' trasmesso ai singoli Enti contemporaneamente all'invio dei ruoli corrispondenti all'Ufficio provinciale del Tesoro. Gli Enti, appena ricevuto dalla Prefettura gli estratti degli elenchi, comunicano agli interessati l'importo dei contributi personali posti a loro carico.
9. Se i contributi liquidati dalla Prefettura siano inferiori a quelli effettivamente dovuti o siano state omesse partite, gli Enti, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'estratto, debbono comunicare alla Prefettura la differenza in piu' dovuta.
10. Qualora gli Enti, entro il termine di cui al comma precedente, non abbiano segnalata la differenza dei contributi in meno liquidati, la Prefettura, venendone a conoscenza, dispone il recupero dei contributi ancora dovuti ed applica agli inadempienti una penalita' non superiore al quinto dei contributi stessi con le norme stabilite dal terzo comma del presente articolo, salvo il diritto di ricorso ai sensi del successivo quarto comma.
11. I contributi sono pagati integralmente dagli Enti, i quali si rivalgono verso i sanitari iscritti alla Cassa per le quote personali.
12. I contributi debbono essere versati, se compresi nell'elenco generale, una volta all'anno entro il mese di giugno, e se compresi negli elenchi suppletivi, entro il mese successivo a quello di emissione del relativo ruolo.Gli Uffici provinciali del tesoro, su domanda degli Enti, sono autorizzati a ratizzare i contributi in sei bimestralita' pagabili alle scadenze esattoriali immediatamente successive a quella del ruolo applicando la maggiorazione del 2,80 per cento sull'importo determinato per il versamento in unica soluzione.
13. Sui contributi non versati entro la prescritta scadenza decorrono a favore della Cassa gli interessi in ragione del sei per cento annuo da esigersi con la procedura stabilita per la riscossione dei contributi.
Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274
Art. 21
1. Se l'Amministrazione del Comune o della Provincia non abbia eseguito in tutto o in parte nei termini di cui al precedente articolo 19, il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il ricevitore provinciale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della Cassa entro i dieci giorni successivi.
2. Se l'Amministrazione dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza non abbia in tutto o in parte eseguito entro i termini prescritti, il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il tesoriere o cassiere speciale, su ordine dell'Intendenza di finanza, ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite dell'Ente, la cui riscossione sia a lui affidata e ne effettua il pagamento a favore della Cassa entro i dieci giorni successivi.
3. La mancanza di fondi non esonera l'esattore comunale, il ricevitore provinciale, il tesoriere o il cassiere speciale dal predetto obbligo, sempre che le anticipazioni trovino capienza nelle disponibilita' sul totale dei proventi da riscuotere entro l'anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico gia' ricevute. Sulle somme anticipate gli agenti predetti percepiscono, a carico dell'Ente, l'interesse del sei per cento annuo dalla data dei pagamenti.
4. Se l'esattore il ricevitore o il cassiere speciale non eseguiscono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento si applicano le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette e si puo' procedere contro di essi all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.
5. Le indennita' di mora a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesorieri o cassieri speciali vanno a beneficio della Cassa di previdenza.
6. Quando sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza, il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza puo' dichiarare decadete dalla iscrizione alla Cassa di previdenza le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le quali abbiano un importo di entrate effettive ordinarie inferiori a lire venticinquemila annue.
7. In tale caso i sanitari hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi personali con i relativi interessi composti al saggio legale, oppure di rimanere iscritti alla Cassa di previdenza, pagando, oltre i propri, anche i contributi dell'Ente, e, qualora abbiano compiuto il periodo minimo di servizio rispettivamente prescritto e non intendano valersi della facolta' di continuare nell'iscrizione, possono conseguire l'indennita' di cui al successivo art. 25 o la pensione di cui alla lettera a) dell'art. 26.
8. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che hanno un tesoriere o cassiere speciale, debbono stabilire, nei relativi capitolati, la clausola di decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi alla Cassa di previdenza.