Sez. 2, Sentenza n. 13858 del 31/05/2013 (Rv. 626837 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Rinunzia al mandato - Diritti di procuratore per la ricezione di atti - Applicazione delle tariffe vigenti al momento dei singoli atti - Onorari di avvocato - Applicazione della tariffa vigente al momento della rinuncia - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
Il difensore che abbia rinunciato al mandato, mentre conserva, fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito, non è più legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante, atteso che la rinuncia ha pieno effetto tra il cliente ed il difensore e determina il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con il cosiddetto contratto di patrocinio. Ne consegue che, per la circoscritta attività di ricevimento degli atti, spettano al difensore non sostituito i diritti di procuratore in base alle tariffe vigenti al momento dei singoli atti, mentre gli onorari di avvocato gli competono secondo la tariffa in vigore al momento della rinuncia, a nulla rilevando che dopo la cessazione dell'incarico sia intervenuta altra tariffa professionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)