Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 199 del 1989
Massime (2)
Massima n. 15556
- Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie
- Assicurazione generale obbligatoria
- Somme dovute dall'i.n.p.s.
- Pensioni d'invalidità
- Pignorabilità parziale per crediti alimentari
- Mancata previsione
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Massima n. 15557
- Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie
- Pignorabilità in caso di divorzio nei confronti del coniuge obbligato all'assegno di mantenimento delle somme a lui dovute da stato o altri enti
- Estensione della norma nei confronti del coniuge obbligato in caso di separazione personale
- Mancata previsione
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto proposta nel corso di un procedimento civile di esecuzione mobiliare con pignoramento, nella misura di un terzo, in base a verbale di separazione personale consensuale, di pensione d'invalidità dovuta dall'I.N.P.S., e quindi non più rilevante in seguito alla dichiarazione di illegittimità della norma (ved. massima A) che tale pignoramento non consentiva. - S. n. 1041/1988.
Norme impugnate
- art. 23 legge 6 marzo 1987, n. 74
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), promosso con l'ordinanza emessa l'11 giugno 1988 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Begotti Liliana e Acerboni Renato ed altro, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 prima serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Venezia, con ordinanza in data 11 giugno 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 128 del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n. 1827 nella parte in cui non prevede, analogamente agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), la pignorabilità parziale, per causa di alimenti, delle pensioni d'invalidità erogate dall'INPS, nonché questione di legittimità dell'art. 23 della legge 6 marzo 1987 n. 74, nella parte in cui, estendendo talune norme della legge stessa alle ipotesi di separazione personale dei coniugi, non estende nei confronti del coniuge obbligato all'assegno di mantenimento la previsione che consente il pignoramento fino alla metà delle somme dovute dallo Stato e da altri enti;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1041 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto legge n. 1827 del 1935 proprio nella parte in cui non consente, entro i limiti (un terzo) stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall'INPS;
che, quindi, il nuovo regime risultante a seguito della citata decisione, mentre rende manifestamente inammissibile l'identica questione sollevata dal giudice remittente, comporta altresì il difetto di rilevanza della ulteriore questione in ordine all'art. 23 della legge 6 marzo 1987 n. 74, in quanto nel procedimento civile di esecuzione mobiliare pendente avanti il Pretore di Venezia l'esecutante agisce in base a verbale di separazione personale consensuale omologato ed ha pignorato la pensione d'invalidità dovuta dall'INPS al coniuge chiedendo che la stessa gli venga assegnata nella misura di un terzo;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 1041 del 1988, e dell'art. 23 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze