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Sez. 1, Sentenza n. 6938 del 08/04/2004 (Rv. 575393 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Ricongiungimento familiare - Questore - Diniego - Controversia relativa - Provvedimento reso in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Legittimazione del Ministro dell'interno in via esclusiva - Questore - Legittimazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575393-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Nel giudizio per cassazione avverso il provvedimento reso in sede di reclamo nelle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti del questore in materia di ricongiungimento familiare, la legittimazione processuale compete in via esclusiva al Ministro dell'interno, e non anche al questore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)