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Sez. 3, Sentenza n. 69 del 18/01/1971 Ud. (dep. 04/05/1971) Rv. 117824 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO - IPOTESI DI REATO - SPECIE DEL DOLO.*
Stato
decisa il 1971-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117824-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO - IPOTESI DI REATO - SPECIE DEL DOLO.*

L'art 334 cod pen, che punisce la violazione dei doveri inerenti alla custodia di cose pignorate o sequestrate, formula tre ipotesi, a seconda che il fatto sia commesso dal custode non proprietario, dal proprietario custode, e dal proprietario non custode. Negli ultimi due casi e sufficiente per la sussistenza del reato il dolo generico, che consiste nella scienza di agire in contrasto con il vincolo che grava sulla cosa e di disporre di queste nonostante il vincolò invece, nella prima ipotesi, considerata dal primo comma dell'art 334, occorre il dolo specifico di aver sottratto o danneggiato le cose pignorate o sequestrate al solo scopo di favorire il proprietario di esse.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 334 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)