Sez. 3, Sentenza n. 12354 del 24/05/2006 (Rv. 591203 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Opposizione agli atti esecutivi - Determinazione - Criteri.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA
In tema di liquidazione delle spese del giudizio nelle cause di opposizione agli atti esecutivi, nel caso di espropriazione forzata, il valore della causa va determinato, con riferimento alla fase antecedente l'inizio dell'esecuzione, cioè avuto riguardo al valore del credito per cui si procede; invece, con riferimento alla fase successiva all'inizio dell'esecuzione (fatta eccezione per l'ipotesi di opposizione concernente l'intervento di un creditore, nella quale si deve far riferimento al valore del solo credito per il quale l'intervento viene effettuato) va determinato avendo riguardo agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione predetta; qualora, poi, non sia possibile applicare tale criterio di determinazione del valore, in quanto l'accoglimento od il rigetto non producano effetti economici ben identificabili, la causa va ritenuta di valore pari a quello del bene o dei beni oggetto dell'atto opposto. In ogni caso detto valore della causa non può essere ritenuto superiore né all'importo del credito totale per cui si procede, né al valore dei predetti effetti economici, né al valore del bene o dei beni oggetto dell'atto opposto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)