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Sez. L, Sentenza n. 5942 del 25/05/1991 (Rv. 472379 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario | Maggiorazione del compenso - Retribuzione da porre a base del calcolo - Criterio dell'onnicomprensività - Esclusione - Legge e autonomia collettiva - Fonti esclusive - Esclusione di alcune componenti retributive - Legittimità - Limite ex art. 5 del R.D.L. n. 692 del 1923 per determinate categorie e qualifiche - Invalicabilità.
Stato
decisa il 1991-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472379-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario

Non esistendo un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, la disciplina collettiva può legittimamente escludere determinate componenti retributive dalla computabilità ai fini dei vari istituti indiretti, salvo che questi siano regolati da una norma imperativa (come l'art. 2121, vecchio testo, cod. civ. per l'indennità di anzianità) che adotti una nozione di retribuzione in senso onnicomprensivo. Una simile ipotesi non ricorre quanto alla retribuzione da porre a base del calcolo della maggiorazione del compenso per il lavoro straordinario, atteso che l'art. 2108 cod. civ., dopo aver stabilito genericamente che il lavoratore deve essere compensato con un aumento di retribuzione, riserva poi alla legge o all'autonomia negoziale (anche in sede di contrattazione collettiva aziendale) la determinazione della misura della maggiorazione; consegue che tale riserva comprende anche la possibilità di escludere alcune componenti retributive (nella specie, indennità speciale, ai sensi dell'art. 14 dell'accordo aziendale 22 novembre 1975) dal calcolo della maggiorazione predetta, essendo unico limite invalicabile quello posto dall'art. 5 del r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, il quale per determinate categorie e qualifiche di lavoratori, prescrive che la maggiorazione non sia inferiore al dieci per cento della retribuzione per il lavoro ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)