Sez. 3, Sentenza n. 1352 del 10/05/1974 (Rv. 369434 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - CONTROVERSIA SULLO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON IL CONIUGE E GLI EREDI LEGITTIMI - SUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - CONTROVERSIA SULLO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - LITISCONSORZIO NECESSARIO CON IL CONIUGE E GLI EREDI LEGITTIMI - SUSSISTENZA.*
Nel caso di morte dell'affittuario, controvertendosi sullo scioglimento del contratto, sono litisconsorti necessario il coniuge e gli altri eredi legittimi, i quali, a norma dell'art 2 della legge 28 marzo 19 57 n 244, hanno diritto alla continuazione del contratto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 28/03/1957 num. 244 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)