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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 405 del 1998

Decisione
decisa il 1998-12-10, depositata il 1998-12-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:405
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24274

  • Servizi antincendi
  • Servizi di vigilanza a pagamento
  • Obbligatorio affidamento, da parte DI enti e soggetti privati, per i locali di pubblico spettacolo, al corpo nazionale dei vigili del fuoco
  • Asserita incidenza sui principi di libertà di iniziativa economica e di imparzialità e buon andamento della P.A.
  • Insussistenza
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 2, lett. b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, in base al quale gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere ai vigili del fuoco i servizi di vigilanza, a pagamento, dei locali di pubblico spettacolo, senza potersi avvalere, a tal fine, con minor dispendio, di personale privato ugualmente dotato di adeguata perizia. Riguardo al primo dei due profili sotto i quali l'incidente è stato promosso - profilo già esaminato dalla Corte in precedente decisione su norma di analogo contenuto - va infatti ribadito che l'attività antincendio, proprio in quanto qualificabile come servizio pubblico essenziale con carattere di preminente interesse generale, non può non rientrare senza residui nell'ambito della previsione dell'art. 43 Cost., con la conseguenza che ogni questione relativa al monopolio pubblico del servizio antincendi esorbita dalla sfera di applicabilità del principio di libera iniziativa economica garantito dal richiamato art. 41 Cost.. Mentre, per quanto attiene alla denunciata violazione dell'art. 97 Cost., è chiaro che la previsione della necessaria utilizzazione delle unità operative dei vigili del fuoco per l'espletamento dell'attività in questione, lungi dal recarvi offesa, costituisce applicazione dei principi, in esso enunciati, di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, quale naturale ed imprescindibile garanzia dell'effettivo ed efficiente svolgimento del servizio. - V. S. n. 97/1996 e in precedenza S. n. 90/1994. red.: S. Pomodoro

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1997 dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposto dalla Belvedere S.r.l. contro il Ministero dell'interno ed altri, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1998. Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto.
punto 1
Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria - adito per l'annullamento di un provvedimento con cui la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo aveva ordinato ad una discoteca la vigilanza antincendio ad opera di unità dei vigili del fuoco - ha, con ordinanza emessa il 9 luglio 1997, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento), in base al quale gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere ai vigili del fuoco i servizi di vigilanza, a pagamento, dei locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle competenti Commissioni permanenti provinciali; che il rimettente - pur convenendo con le affermazioni di questa Corte (di cui richiama le sentenze n. 90 del 1994 e n. 97 del 1996) circa la legittimità del regime di monopolio del servizio antincendi affidato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in quanto vòlto ad assicurare la sicurezza e la salvaguardia delle persone e ad evitare eventi dannosi all'ambiente, ai beni ed alle cose in generale - è tuttavia dell'avviso che la concreta fruibilità di tale servizio, nei termini previsti dalla norma impugnata, sia lesiva: a) dell'art. 41 della Costituzione, poiché l'espletamento del servizio stesso, "alquanto dispendioso" e gravante sull'imprenditore (il quale viceversa ben potrebbe provvedervi anche con personale privato ugualmente dotato di adeguata perizia), finisce con l'incidere negativamente sul principio di libera iniziativa economica; b) dell'art. 97 della Costituzione, poiché l'impiego di unità operative di vigili del fuoco in un servizio che potrebbe essere assicurato con altre modalità, può comportare irrazionalmente la sottrazione di "forza lavoro" ad altri compiti cui far fronte in caso di evenienze altrettanto cogenti e drammatiche.
punto 2
Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su questione sostanzialmente identica, ne ha dichiarata la non fondatezza osservando che, una volta non contestata la legittimità di un monopolio pubblico del servizio antincendi, il lamentato obbligo, per i titolari dei locali di pubblico spettacolo, di contrarre esclusivamente col monopolista costituisce un ineliminabile corollario della menzionata configurazione di tale servizio (sentenza n. 90 del 1994, richiamata dallo stesso rimettente); che, dunque, l'attività antincendio, proprio in quanto qualificabile come servizio pubblico essenziale con carattere di preminente interesse generale, non può non rientrare senza residui nell'a'mbito della previsione dell'art. 43 della Costituzione, con la conseguenza - qui da ribadire - che ogni questione ad essa relativa esorbita dalla sfera di applicabilità del precedente art. 41 (sentenza n. 97 del 1996, pure citata dal rimettente); che, inoltre, la previsione della necessaria utilizzazione delle unità operative dei vigili del fuoco per l'espletamento di tale attività, lungi dal realizzare la denunciata violazione dell'art. 97 Cost., costituisce viceversa applicazione del principio in esso enunciato, quale naturale ed imprescindibile garanzia dell'effettivo ed efficiente svolgimento del servizio pubblico, affidato ad una struttura statale istituzionalmente investita di tale compito; che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente priva di fondamento.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento), sollevata - in riferimento agli artt. 41 e 97 della Costitu-zione - dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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