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Sez. 1, Sentenza n. 1698 del 24/09/1970 (Rv. 347640 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - RIMOZIONE DELLE CAUSE DI SCIOGLIMENTO - PER CONCORDE VOLONTA DEI SOCI - AMMISSIBILITA - COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETA QUALE CONSEGUENZA DELLA RELATIVA DELIBERAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347640-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - IN GENERE - RIMOZIONE DELLE CAUSE DI SCIOGLIMENTO - PER CONCORDE VOLONTA DEI SOCI - AMMISSIBILITA - COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETA QUALE CONSEGUENZA DELLA RELATIVA DELIBERAZIONE - ESCLUSIONE.*

Le cause di scioglimento della societa ben possono, una volta verificatesi, essere rimosse dalla concorde volonta dei soci, come da tale concorde volonta puo essere pure revocata la liquidazione intrapresa. Le relative deliberazioni dei soci che, eliminando una causa di scioglimento o revocando la liquidazione, manifestando la volonta che la societa debba continuare a vivere senza soluzione di continuita, non danno luogo alla Costituzione di un nuovo ente separato e distinto dal precedente, ma importano la reviviscenza dell'ente disciolto e il suo ritorno allo stato antecedente il verificarsi della causa di scioglimento. Cio vale anche per l'ipotesi di impossibilita di conseguire l'oggetto sociale, gli effetti della quale, come causa di scioglimento, ancorche operanti di diritto e produttivi di giuridiche conseguenze senza uopo di deliberazione o sentenza, possono essere parimenti eliminati dalla concorde volonta dei soci (che, nella specie, avevano deliberato una trasformazione dell'oggetto sociale di una societa per azioni. (V 1015'64, 595'62, 313'43).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2448

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)