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Revisione della disciplina del contenzioso tributario

Testo in vigore al

Art. 21 Rinnovazione di notificazione

1. La commissione, se rileva un vizio che, ai sensi dell'art. 160 del codice di procedura civile, importa nullita' della notificazione dell'atto dell'ufficio contro il quale e' stato proposto il ricorso e sempre che non si sia verificata sanatoria, sospende con ordinanza il giudizio e assegna un termine non superiore a tre mesi per rinnovare la notificazione stessa. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

2. Decorso detto termine, il presidente fissa la nuova udienza di discussione.

Sezione II. Procedimento di appello

Art. 22 Appello

1. L'appello puo' essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, dalla notificazione o dalla comunicazione previste dal terzo comma dell'art. 38.

2. L'atto di appello, con allegata una copia in carta semplice, e' presentato alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata.

3. L'atto di appello deve contenere l'indicazione della decisione impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi dell'impugnazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 15.

4. La segreteria della commissione notifica la copia dell'atto di appello all'altra parte che, entro sessanta giorni da tale notificazione, puo' proporre appello incidentale, corredato di copia in carta semplice che viene notificata a cura della segreteria all'altra parte.

5. Trascorso tale termine la segreteria trasmette alla commissione di secondo grado l'atto di appello e l'eventuale appello incidentale nonche' il fascicolo del giudizio di primo grado nel quale inserisce copia della decisione impugnata.

6. Si applicano le disposizioni dell'art; 17, primo e secondo comma.

Art. 23 Procedimento

1. Nel procedimento dinanzi alla commissione di secondo grado si applicano le disposizioni stabilite per il procedimento dinanzi alla commissione di primo grado dagli articoli 18, 19, 20 e 21.

Art. 24 Rinvio alla commissione tributaria di primo grado

1. La commissione, se rileva, in contrasto con la decisione impugnata, i vizi di notificazione di cui all'art. 21, assegna all'ufficio un termine non superiore a tre mesi per la rinnovazione della notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

2. Quando la commissione rileva che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non si e' costituito regolarmente o che il collegio e' stato composto in modo illegittimo, rimette le parti, con decisione, davanti ad altra sezione della commissione di primo grado o in mancanza, ad altra commissione di primo grado, alla quale il fascicolo del processo e' trasmesso a cura della segreteria dopo che sono inutilmente decorsi i termini per la impugnazione.

3. In sede di rinvio il processo continua con l'applicazione degli articoli 19 e 20.

Sezione III. Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale

Art. 25 Ricorso alla commissione tributaria centrale

1. Il ricorso alla commissione centrale puo' essere proposto nel termine di giorni sessanta a decorrere, rispettivamente, dalla notificazione o dalla comunicazione del dispositivo della decisione impugnata.

2. Il ricorso deve essere sottoscritto dal ricorrente o dal suo legale rappresentante e deve contenere la indicazione della decisione impugnata e della commissione adita, l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi della impugnazione. Si applica il secondo comma dell'art. 15.

3. Il ricorso, con allegata una copia in carta semplice, e' presentato alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata.

4. La segreteria della commissione notifica la copia del ricorso all'altra parte, che, nel termine di sessanta giorni da tale notificazione, puo' presentare le proprie deduzioni, con allegata una copia in carta semplice. Le deduzioni non sono inserite nel fascicolo finche' non sia stata presentata la copia.

5. Nello stesso termine puo' essere proposto ricorso incidentale con allegata una copia in carta semplice, che e' notificata all'altra parte a cura della segreteria.

6. In caso di mancanza della copia prevista dal terzo e quinto comma, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 17.

7. Fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al quarto comma, le parti possono ritirare la copia delle deduzioni e prendere visione del fascicolo.

8. Successivamente il fascicolo contenente gli atti del giudizio di primo e di secondo grado ed una copia della decisione impugnata e' trasmesso alla commissione centrale.

Art. 26 Motivi del ricorso

1. Il ricorso alla commissione centrale e' proponibile soltanto per violazione di legge e per questioni di fatto escluse quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie.

Art. 27 Procedimento dinanzi alla commissione tributaria centrale

1. Il presidente della commissione centrale assegna il ricorso ad una delle sezioni salvo che, essendosi verificato contrasto giurisprudenziale fra le sezioni, ritenga di assegnarlo alle sezioni unite.

2. La sezione cui il ricorso e' assegnato, puo' rimetterne, con ordinanza, la decisione alle sezioni unite oltre che nell'ipotesi del comma precedente, quando puo' verificarsi contrasto giurisprudenziale o se si tratta di questioni di massima di particolare importanza. Le sezioni unite, cui il ricorso e' stato rimesso, debbono deciderlo senza riesame sui presupposti della rimessione.

3. Il presidente della commissione, per i ricorsi assegnati alle sezioni unite, o il presidente della sezione, nomina il relatore e fissa la data per la decisione. La data e' comunicata alle parti, almeno sessanta giorni prima, a cura della segreteria.

4. Le parti possono prendere visione del fascicolo e depositare in segreteria, memorie fino a trenta giorni prima della data fissata per la decisione e repliche fino a dieci giorni prima.

5. Le memorie e le repliche non possono essere inserite nel fascicolo se non ne sia stata depositata copia per l'altra parte.

6. Le parti hanno diritto di conoscere la composizione della sezione e possono proporre istanza di ricusazione fino al giorno prima della data fissata per la decisione.

7. La discussione orale non e' ammessa.

Art. 28 Decisione del ricorso

1. Il ricorso e' deciso in camera di consiglio nella data stabilita, salvo che il collegio non ravvisi motivi per rinviarne o continuarne l'esame in altro giorno, ma non oltre sessanta giorni.

2. Il dispositivo della decisione, sottoscritto dal presidente, e' depositato in segreteria e le parti possono prenderne visione.

Art. 29 Decisioni di rinvio

1. Se in conseguenza dell'accoglimento del ricorso si rende necessario rinnovare il giudizio su questioni di valutazione estimativa e su quelle relative alla misura delle pene pecuniarie, la commissione centrale rinvia ad altra sezione della commissione di secondo grado che aveva gia' pronunciato o, in mancanza, ad altra commissione di secondo grado.

2. Nei casi indicati nell'articolo 24, secondo comma, la commissione centrale anche nelle controversie di cui al primo comma rinvia davanti ad altra sezione della commissione di primo grado che aveva
gia' pronunciato o, in mancanza, ad altra commissione di primo grado.

3. Se nel termine di ottanta giorni dalla notificazione della
decisione di rinvio non e' stata richiesta la trasmissione del fascicolo alla corte di cassazione la segreteria lo trasmette alla commissione cui e' stato rinviato il processo. In sede di rinvio si applicano gli articoli 19 e 20.

Sezione IV. Disposizioni generali e comuni al procedimento davanti alle commissioni tributarie

Art. 30 Rappresentanza e difesa del contribuente

1. Nei giudizi davanti alle commissioni, il contribuente puo' agire personalmente o mediante procuratore generale o speciale. Il procuratore speciale, che non sia il coniuge o un parente o affine entro il quarto grado, deve essere assistito da una delle persone indicate nel terzo comma.

2. La procura speciale, se e' conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado e ai soli fini della discussione orale, puo' essere data con semplice scrittura privata. In ogni altro caso deve essere data mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

3. Sia il contribuente che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti agrari, periti edili, periti industriali e di altre professioni tecniche nonche' da iscritti nell'elenco, previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze.

4. Se l'incarico e' conferito in un atto del processo, la firma e' autenticata dallo stesso incaricato. In udienza l'incarico puo' essere attribuito oralmente e se ne da' atto a verbale.1a

Art. 31 Proroga dei termini per gli eredi del contribuente

1. Il termine per la proposizione del ricorso e tutti gli altri termini del procedimento pendenti alla data della morte del contribuente sono prorogati di sei mesi a decorrere da tale data.

2. Agli eredi che non hanno comunicato alla segreteria delle commissioni le loro generalita' e la loro residenza, gli atti del procedimento possono essere notificati, entro un anno dal decesso, collettivamente ed impersonalmente nella residenza o nel domicilio eletto del defunto, risultanti dagli atti.

Art. 32 Comunicazioni e notificazioni

1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso che a cura della segreteria e' consegnato alle parti, le quali ne rilasciano ricevuta, o e' rimesso per posta in piego raccomandato.

2. Le notificazioni sono eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero, se richieste dalla segreteria della commissione o dall'ufficio, anche a mezzo di messi comunali o di messi autorizzati dall'amministrazione finanziaria.

3. Le notificazioni effettuate dai messi sono eseguite secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile con le seguenti modifiche:

  1. a) il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l'originale dell'avviso o dell'atto ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

  2. b) salvo il caso di consegna dell'avviso o dell'atto in mani proprie, la notificazione deve essere effettuata nei luoghi indicati nei ricorsi a norma dell'art. 15;

  3. c) in, caso di notificazione non effettuata a mani proprie del destinatario, il messo e' esonerato dall'obbligo di darne notizia al destinatario medesimo;1

  4. d) le disposizioni degli articoli 142, 143 e 146 del codice di procedura civile non si applicano.

4. Le notificazioni da effettuarsi a cura della segreteria ad un ufficio dell'amministrazione finanziaria possono avvenire con la trasmissione di un elenco in duplice esemplare uno dei quali datato e sottoscritto dall'ufficio ricevente e' restituito alla segreteria della commissione ed inserito nel fascicolo.

Art. 33 Fascicolo del processo

1. La segreteria della commissione di primo grado forma il fascicolo del processo inserendovi l'originale del ricorso e i documenti prodotti dal ricorrente. Nel fascicolo vengono poi inseriti gli atti e i documenti di tutti i gradi del processo dinanzi alle commissioni, compresi gli originali delle ordinanze e le copie delle decisioni.

2. Qualora non sia stata proposta impugnazione alla commissione di secondo grado, o dopo la scadenza del termine per l'impugnazione della decisione della commissione di secondo grado o della commissione centrale, il fascicolo e' rimesso all'ufficio.

3. Decorsi due anni dalla data dell'ultima decisione di commissione e fino al decorso di cinque anni dalla data stessa, il contribuente puo' richiedere la restituzione dei documenti prodotti.

4. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nel fascicolo. Si applica il quarto comma dell'art. 38.

Art. 34 Riunione dei processi

1. Se dinanzi alla stessa commissione pendono piu' processi relativi alla medesima controversia ovvero piu' controversie relative allo stesso tributo o concernenti questioni comuni ancorche' relative a tributi diversi, ovvero a controversie altrimenti connesse per i soggetti o per l'oggetto, la commissione, su richiesta di parte o di ufficio, ne dispone la riunione.

2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione, il presidente di questa, su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina la sezione dinanzi alla quale i processi debbono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.

3. Il collegio, se nel corso del processo relativo a controversie connesse rileva che la riunione lo ritarda o lo rende piu' gravoso puo', con ordinanza motivata, disporre la separazione.

Art. 35 Istruzione del processo

1. Le commissioni di primo e di secondo grado, al fine di conoscere i fatti dedotti in causa dalle parti, hanno tutte le facolta' di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti, conferite agli uffici dalle singole leggi d'imposta. Il collegio puo' demandare la esecuzione di tali adempimenti istruttori agli uffici o alla guardia di finanza ovvero delegare uno dei suoi componenti, che vi procede con l'assistenza del segretario. Le parti hanno diritto d'intervenire e di far dare atto a verbale delle loro richieste e deduzioni.

2. Quando occorra acquisire elementi conoscitivi tecnici di particolare complessita', le commissioni possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici della amministrazione dello Stato. Il contribuente puo' presentare una relazione sottoscritta da un professionista o da un esperto, nel termine assegnato dal presidente con provvedimento emesso dopo il deposito della relazione da parte dell'ufficio e comunicato a cura della segreteria.

3. Gli adempimenti istruttori di cui al presente articolo sono disposti con ordinanza motivata che non puo' essere impugnata separatamente dalla decisione.

Art. 36 Documenti

1. I documenti debbono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da esibire in due copie di cui una in carta semplice per l'altra parte.

2. Dinanzi alla commissione centrale possono essere prodotti nuovi documenti, inerenti ai motivi dall'impugnazione o della difesa, soltanto insieme al ricorso, al ricorso incidentale o alle deduzioni della parte resistente.

3. Le commissioni di primo e di secondo grado e la commissione centrale hanno facolta' di ordinare alle parti l'esibizione di documenti ritenuti necessari per le decisioni di rispettiva competenza.

4. Se i documenti non sono scritti in lingua italiana, ovvero in altra lingua di cui le disposizioni vigenti ammettono l'uso, il presidente puo' nominare un traduttore, che presta giuramento dinanzi alla commissione a norma dell'art. 122 del codice di procedura civile.

5. Il compenso al traduttore e' liquidato dal presidente con ordinanza, che costituisce titolo esecutivo, ed e' posto a carico della parte che ha provveduto, anche su ordine della commissione, all'esibizione dei documenti; per i documenti esibiti dal contribuente all'ufficio e da quest'ultimo prodotti in giudizio, il compenso al traduttore e' a carico del contribuente.

6. La commissione puo' autorizzare le parti o i loro rappresentanti, di cui all'art. 30, ad espletare la funzione di traduttore, previa prestazione del giuramento a norma del quarto comma del presente articolo.

Art. 37 Contenuto delle decisioni

1. Le decisioni delle commissioni tributarie sono emesse in nome del popolo italiano, sono sottoscritte dal presidente e dal relatore e debbono contenere:

  1. 1) l'indicazione della composizione del collegio, delle generalita' delle parti e della data in cui la decisione e' pronunciata;

  2. 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto;

  3. 3) il dispositivo.

Art. 38 Pubblicazione, comunicazione e notificazione delle decisioni

1. Le decisioni delle commissioni tributarie sono rese pubbliche mediante deposito in segreteria entro trenta giorni dalla data della deliberazione.

2. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla decisione la propria firma e la data.

3. Il dispositivo delle decisioni e' notificato, a cura della segreteria, al contribuente entro dieci giorni dal deposito; nello stesso termine e' comunicato all'ufficio con elenco in duplice esemplare, uno dei quali, datato e sottoscritto dall'ufficio ricevente, e' restituito alla segreteria della commissione e tenuto a disposizione del contribuente.

4. A richiesta delle parti, la segreteria rilascia entro dieci giorni copia autentica della decisione. Il contribuente deve corrispondere le spese di rilascio della copia mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo da annullarsi a cura della segreteria. I criteri per la determinazione dell'importo da corrispondere sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze in base al costo del servizio.

5. Le parti hanno facolta' di provvedere direttamente alla notificazione della decisione, depositando l'originale notificato presso la segreteria della commissione la quale ne rilascia ricevuta.

6. Se da tale iniziativa deriva duplicita' di notificazione alla stessa parte, vale ad ogni effetto la notificazione intervenuta per prima.

Art. 39 Norma di rinvio

1. Al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie si applicano, in quanto compatibili con le norme de presente decreto e delle leggi che disciplinano le singole imposte, le norme contenute nel libro I del codice di procedura civile, con esclusione degli articoli di 61 a 67, dell'art. 68, primo e secondo comma, degli articoli da 90 a 97 e dell'art. 128.

2. Per le attivita' degli impiegati di cui al primo comma dell'art. 13, valgono le disposizioni degli articoli 57 e 58 del codice di procedura civile concernenti le attivita' dei cancellieri.

Sezione V. Ricorso alla corte d'appello e revocazione

Art. 40 Impugnazione dinanzi alla corte d'appello

1. Decorso inutilmente per tutte le parti il termine per ricorrere alla commissione centrale, la decisione dell'commissione di secondo grado puo' essere impugnati entro novanta giorni avanti la Corte di appello per violazione di legge e per questioni di fatto escluse quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie. L'avvenuta decorrenza del termine deve essere comprovata con certificato della segreteria della commissione che ha emesso la decisione in pugnata.

2. L'impugnazione si propone mediante atto di citazione ai sensi dell'art. 342 del codice di procedura civile.

3. Competente a conoscere del gravame e' la corte d'appello nel cui distretto ha sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

4. La segreteria della commissione di secondo grado, su richiesta della cancelleria della corte d'appello, trasmette a questa il fascicolo di ufficio, inserendovi copia della decisione impugnata.

5. Nel procedimento avanti la corte d'appello si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul giudizio di appello, salvo quelle non compatibili con la natura del rapporto tributario.

6. Si applicano il primo ed il secondo comma dell'art. 29 e la riassunzione del processo deve avvenire mediante ricorso alla commissione alla quale e' stato rinviato il processo stesso entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

Art. 41 Revocazione

1. Contro le decisioni delle commissioni tributarie, che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate, e' ammessa la revocazione ai sensi degli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente decreto relative al giudizio dinnanzi alla commissione di secondo grado.