Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 68 del 1994
Massime (3)
Massima n. 20467
- Riscossione delle entrate patrimoniali dello stato
- Riscossione coattiva
- Esecuzione su beni mobili
- Atto di pignoramento
- Previsione, in caso di impossibilità di consegnarne copia al debitore, non domiciliato nel comune, in cui si procede, né a un suo rappresentante, di rimessione di copia dell'atto, per conto del debitore, al sindaco anziché di notifica al debitore
- Questione di legittimità costituzionale in riferimento a diritto di difesa e a principio di eguaglianza
- Eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, dell'avvocatura dello stato, in relazione all'ambito (ritenuto più circoscritto di quello presupposto dal promosso incidente) dei motivi dell'atto introduttivo del giudizio a quo
- Reiezione.
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Riguardo alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione, su ricorso contro una sentenza di rigetto di una opposizione agli atti esecutivi, in riferimento al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nei confronti dell'art. 6, comma quarto, del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, nella parte in cui dispone che l'atto di pignoramento per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato, eseguito su beni mobili, ove il debitore non abbia domicilio nel comune e la copia dell'atto non possa essere consegnata né a lui né a un suo rappresentante - debba, anziché essere notificato al debitore, essere rimesso in copia, per conto del debitore, al sindaco del comune, va respinta la eccezione di inammissibilità per irrilevanza avanzata dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che, nel giudizio 'a quo', la parte ricorrente avrebbe censurato la sentenza impugnata soltanto sotto il profilo che non le era stata rivolta la intimazione a pagare entro il termine di dieci giorni dal pignoramento e non già perché non le era stato notificato l'atto di pignoramento. Il giudice 'a quo' infatti - dopo aver premesso che la ricorrente aveva lamentato che non le era stata rivolta l'intimazione a pagare - ha chiaramente mostrato di intendere, come risulta dal prosieguo della motivazione, che tale motivo di ricorso fosse rivolto a denunziare il fatto che l'intimazione non era stata portata a conoscenza della ricorrente medesima in modo idoneo. A questa ricostruzione del 'thema decidendum', non manifestamente implausibile, avendo il giudice rimettente puntualmente motivata la rilevanza della sollevata questione, non può la Corte costituzionale contrapporre una diversa interpretazione del ricorso per cassazione che ne restringa i motivi in un ambito più limitato. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Norme impugnate
- art. 6, comma 4, r.d. 14 aprile 1910, n. 639
Parametri
Massima n. 20468
- Riscossione delle entrate patrimoniali dello stato
- Riscossione coattiva
- Esecuzione su beni mobili
- Atto di pignoramento
- Previsione, in caso di impossibilità di consegnarne copia al debitore, non domiciliato nel comune in cui si procede, né a un suo rappresentante, di remissione di copia dell'atto, per conto del debitore, al sindaco anziché di notifica al debitore
- Ingiustificata deviazione, in contrasto con diritto di difesa e principio di eguaglianza, dal principio generale che esige che al debitore esecutato sia notificato o comunicato il vincolo apposto con l'atto di pignoramento
- Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Leggi la massima
Col disporre che l'atto di pignoramento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, eseguito su beni mobili (nella specie in possesso di un terzo) debba, nell'ipotesi in cui copia dell'atto non possa essere consegnata al debitore, non domiciliato nel comune in cui si procede, né a un suo rappresentante, essere rimesso in copia, per conto del debitore, al sindaco, l'art. 6, comma 4, del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, realizzando una forma di comunicazione "ficta" e come tale inidonea, si discosta dal principio generale emergente dalla legislazione sulle espropriazioni (artt. 518, terzo comma, 530, 555 e 569 cod.proc.civ.) e sulla riscossione delle imposte dirette (artt. 222 t.u. n. 645 del 1958, 45, d.P.R. n. 602 del 1973) - a cui peraltro si conforma lo stesso t.u. n. 639 del 1910 nel prevedere, all'art. 17, riguardo alla esecuzione immobiliare, la notifica al debitore della immissione in possesso del consegnatario - che esige che al debitore esecutato sia notificato o comunicato il vincolo apposto con l'atto di pignoramento. Né, a giustificare la disposizione 'de qua' possono valere le esigenze di snellezza e semplificazione della procedura di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato per avere il debitore esecutato, secondo la normativa in questione, già ricevuto, prima del pignoramento, la notifica dell'ingiunzione, quando si consideri che - in base al combinato disposto degli artt. 6 e 10 del t.u. n. 639 del 1910 - scaduto il termine di dieci giorni dalla data del pignoramento l'ente creditore può senz'altro procedere alla vendita all'incanto senza il diaframma - che nel quadro normativo generale rappresenta un'ulteriore garanzia - dell'udienza per l'audizione delle parti, e che la compressione che ciò comporta per la facoltà del debitore di proporre opposizione all'esecuzione, si accentuerebbe ancor più ove si consolidasse l'orientamento della Cassazione (sent. n. 6489 del 1992) che esclude che la mancanza dell'intimazione a pagare entro il suddetto termine - pena la vendita - prevista dalla norma censurata, vizi lo stesso pignoramento. Pertanto, per violazione, oltre che del diritto di difesa del principio di eguaglianza, - non soffrendo il debitore esecutato, in generale, nelle altre procedure, e in particolare nella procedura di esecuzione esattoriale, una così rilevante limitazione - l'art. 6, comma quarto, r.d. 14 aprile 1910, n. 639, va riconosciuto illegittimo, nella parte in cui prevede la rimessione di copia dell'atto di pignoramento, per conto del debitore, al sindaco, anziché la notifica di copia dell'atto di pignoramento al debitore. Sui principi per cui in generale fa parte integrante del diritto di difesa "porre i soggetti interessati ad impugnare determinati atti", e per cui la esigenza di tale conoscenza può tuttavia ritenersi soddisfatta dall'ingresso dell'atto nella sfera di disponibilità del destinatario, v., rispettivamente, S. n. 223/1993 e O. n. 75/1989. V. anche, riguardo all'esecuzione esattoriale, le modifiche apportate all'art. 34, r.d. 17 ottobre 1922 (già contenente una norma di contenuto analogo al censurato art. 6, comma quarto, r.d. n. 639 del 1910) dall'art. 222 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, che ha introdotto la notifica del verbale di pignoramento. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Norme impugnate
- art. 6, comma 4, r.d. 14 aprile 1910, n. 639
Parametri
Massima n. 20469
- Riscossione delle entrate patrimoniali dello stato
- Riscossione coattiva
- Esecuzione su beni mobili
- Atto di pignoramento
- Prevista remissione di copia dell'atto al debitore, se domicliato nel comune in cui si procede
- Effetti, sulla fattispecie, della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma già prevista (remissione di copia dell'atto di pignoramento al sindaco anziché notifica al debitore) nel caso in cui il debitore non abbia domicilio nel comune
- Necessità di intendere nella prima ipotesi come notifica la remissione al debitore
- Problemi di incostituzionalità conseguenziale
- Esclusione.
Leggi la massima
Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma quarto, del r.d. n. 639 del 1910, nella parte in cui prevede la rimessione di copia dell'atto di pignoramento, per conto del debitore non domiciliato nel comune in cui si procede, al sindaco, anziché la notifica dell'atto di pignoramento al debitore, la "remissione di copia dell'atto di pignoramento al debitore" - prevista anch'essa dalla citata disposizione nell'ipotesi in cui il debitore abbia domicilio nel comune - non può leggersi altrimenti che come vera e propria notifica. Non si pone quindi al riguardo un problema di incostituzionalità conseguenziale. - V. massima precedente. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Norme impugnate
- art. 6, comma 4, r.d. 14 aprile 1910, n. 639
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1992 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Savone Ornella contro il Comune di Desenzano del Garda, iscritta al n. 388, del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice relatore Renato Granata;
Ritenuto in fatto
punto 1
Nel corso del giudizio di impugnazione promosso da Savone Ornella - la quale, essendo rimasta soccombente in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi in relazione ad un'espropriazione forzata mobiliare per la riscossione di entrate patrimoniali intrapresa dal Comune di Desenzano del Garda, lamentava (tra l'altro) che non le era stata rivolta la intimazione a pagare entro il termine di dieci giorni dal pignoramento pena la vendita (pignoramento eseguito su beni della debitrice in possesso di un terzo, che, non essendo egli rappresentante della debitrice, né avendo quest'ultima domicilio in altro comune, non aveva ricevuto copia dell'atto di pignoramento stesso, rimessa invece al sindaco, secondo quanto prescritto dall'art. 6 r.d. 14 aprile 1910 n. 639) - la Corte di cassazione, investita del ricorso, ha sollevato (con ordinanza del 10 luglio 1992) questione incidentale di legittimità costituzionale (per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.) dell'art. 6, comma 4, r.d. n. 639/10 cit., nella parte in cui dispone che l'atto di pignoramento per la riscossione di entrate patrimoniali, eseguito su beni mobili, anziché essere notificato al debitore, è in copia rimesso, per conto del debitore, al sindaco del comune in cui è stato compiuto, nel caso in cui la copia non possa esser consegnata al debitore o a un suo rappresentante e il debitore non abbia domicilio in quel comune.
Premette la Corte rimettente che l'art. 10, comma 1, r.d. n. 639/10 cit. dispone che "scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui all'art. 6, senza che sia soddisfatto il debito, l'ente creditore procede alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima"; norma questa che tutela l'interesse del debitore a non subire l'espropriazione dei beni, impedendo che l'esecuzione forzata prosegua prima che sia trascorso un ulteriore termine, decorrente dal pignoramento, assegnato al debitore per adempiere. Per rendere effettiva tale tutela il precedente art. 6 da una parte prescrive che l'atto di pignoramento contenga l'intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'art. 10, si procederà alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto; dall'altra parte disciplina il modo della comunicazione dell'atto di pignoramento al debitore in termini che però non sono pienamente rispettosi del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Ed infatti - osserva ancora la Corte rimettente - la previsione per cui la copia dell'atto debba essere rimessa, per conto del debitore, al sindaco del comune in cui è stato eseguito il pignoramento, configura una forma di partecipazione inidonea a realizzare la conoscenza dell'atto, che si vorrebbe rendere conoscibile, e tale da non consentire al debitore di avvalersi della tutela accordatagli.
La questione è rilevante - precisa infine la Corte rimettente - perché la mancata notifica del verbale di pignoramento rappresenterebbe un vizio del pignoramento stesso e non soltanto degli atti successivi.
punto 2
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata. Pregiudizialmente ha eccepito il difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo perché in questo l'interessata, con il ricorso per cassazione, aveva lamentato soltanto che non le era stata rivolta la intimazione a pagare entro il termine di dieci giorni dal pignoramento, pena la vendita; pertanto la Corte avrebbe dovuto solo verificare se l'intimazione al debitore era stata ritualmente inclusa nel contenuto dell'atto di pignoramento - secondo quanto previsto nell'art. 6, comma 1, r.d. 639/10 - e sulla base di questa circostanza procedurale accogliere o rigettare il motivo di ricorso. Nel merito l'Avvocatura ha sostenuto l'infondatezza delle censure di costituzionalità perché innanzi tutto la disposizione in esame può ritenersi integrata dall'art. 63 dei regolamenti 10 luglio 1902 n. 296 e 15 settembre 1923 n. 2090 secondo cui "se il Sindaco conosce in quale Comune abbia residenza, o domicilio o dimora, il contribuente, gli trasmette l'atto di pignoramento per mezzo del Sindaco locale". Inoltre - ha ulteriormente osservato l'Avvocatura - il sistema è comunque sufficientemente garantistico perché pone una serie di alternative piuttosto ampie prima di arrivare all'ultima costituita dalla rimessione del verbale al sindaco.
Considerato in diritto
punto 1
È stata sollevata questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 6, comma 4, r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) nella parte in cui dispone che l'atto di pignoramento per la riscossione di entrate patrimoniali eseguito su beni mobili debba, anziché essere notificato al debitore, essere in copia rimesso, per conto del debitore, al sindaco del comune in cui è stato compiuto ove la copia non possa esser consegnata al debitore o a un suo rappresentante e il debitore non abbia domicilio in quel comune, per sospetta violazione:
a) del diritto di difesa in quanto delinea una forma di partecipazione inidonea a realizzare la conoscenza dell'atto, che si vorrebbe rendere conoscibile, e tale da non consentire al debitore di avvalersi della tutela accordatagli;
b) del principio di eguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'esecuzione esattoriale che, come forma di comunicazione al debitore esecutato, prevede la notifica del verbale di pignoramento.
punto 2
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura di Stato, secondo cui la questione sarebbe irrilevante nel giudizio a quo avendo la parte ricorrente censurato la sentenza impugnata soltanto sotto il profilo che non le era stata rivolta la intimazione a pagare entro il termine di dieci giorni dal pignoramento e non già perché non le era stato notificato l'atto di pignoramento.
Ed infatti il giudice a quo - dopo aver premesso che la ricorrente aveva lamentato che non le era stata rivolta l'intimazione a pagare - ha chiaramente mostrato di intendere, come risulta dal prosieguo della motivazione, che tale motivo di ricorso fosse rivolto a denunziare il fatto che l'intimazione non era stata portata a conoscenza della ricorrente medesima in modo idoneo. Questa ricostruzione del thema decidendum - che implica la ricognizione della effettiva portata dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione - è rimessa allo stesso giudice rimettente non risultando manifestamente implausibile, e, avendo tale giudice puntualmente motivata la ritenuta rilevanza della questione di costituzionalità, non può questa Corte contrapporre una diversa interpretazione del ricorso per cassazione che ne restringa i motivi in un ambito più limitato.
punto 3
Nel merito la questione è fondata.
Va premesso che nel suo complesso l'ordinamento positivo prevede forme di effettiva conoscenza del verbale di pignoramento sia per l'espropriazione comune, sia per l'esecuzione esattoriale, sia per la stessa esecuzione per le entrate patrimoniali dello Stato quando avente ad oggetto beni immobili.
In generale per l'espropriazione mobiliare è previsto, da una parte, che l'ufficiale giudiziario, ove non possa rivolgere l'ingiunzione alle persone indicate nell'art. 139, comma 2, c.p.c. affigge un avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento (art. 518, comma 3, c.p.c.); e, dall'altra, che al debitore esecutato è comunicato il decreto di fissazione dell'udienza per la vendita o l'assegnazione del bene pignorato (art. 530 c.p.c.). Analogamente nell'esecuzione immobiliare è previsto che il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore (art. 555 c.p.c.) e che da parte del giudice dell'esecuzione è fissata l'udienza per l'audizione delle parti affinché possa disporsi la vendita dell'immobile pignorato (art. 569 c.p.c.).
In materia di riscossione delle imposte dirette - mentre originariamente l'art. 34 r.d. 17 ottobre 1922 n. 1401 prevedeva, all'ultimo comma, una disposizione analoga a quella censurata - invece la successiva disciplina posta dal t.u. 29 gennaio 1958 n. 645 (all'art. 222) ha introdotto la prescrizione della notifica del verbale di pignoramento al debitore, salvo che al pignoramento non assista un rappresentante del debitore stesso, nel qual caso è sufficiente la consegna della copia del verbale a quest'ultimo. Successivamente il d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (all'art. 45) ha espressamente resa applicabile l'ordinaria disciplina delle notificazioni previste dal codice di rito in tema di procedimento di espropriazione forzata.
Lo stesso r.d. n. 636/10 (all'art. 17) già prevede, limitatamente alla sola esecuzione immobiliare, la notifica al debitore della immissione in possesso del consegnatario.
Da questo quadro complessivo emerge un principio generale che esige che al debitore esecutato sia notificato o comunicato il vincolo apposto con l'atto di pignoramento; principio dal quale si discosta la norma censurata per il fatto di prevedere - ove né il debitore (non domiciliato nel comune dove si procede), né un suo rappresentante, sia presente al pignoramento - che copia dell'atto di pignoramento sia meramente rimessa al sindaco, realizzandosi così una comunicazione ficta, di per sé inidonea a portare l'atto a conoscenza del debitore.
punto 4
Per altro verso questa Corte ha costantemente affermato che fa parte integrante del diritto di difesa "porre i soggetti, interessati ad impugnare determinati atti, in grado di avere tempestiva conoscenza di tali atti" (sent. n. 223/93). E se è vero che la esigenza di tale conoscenza può ritenersi soddisfatta dall'ingresso dell'atto nella sfera di disponibilità del destinatario (ord. n. 75/89), è vero anche che nella specie non si ha neppure questa mera conoscibilità perché l'atto è solo rimesso al sindaco, senza che il debitore esecutato ne abbia o ne possa, in concreto, avere notizia.
Né le esigenze di snellezza e semplificazione della procedura di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato potrebbero esonerare del tutto dalla necessità di portare l'atto di pignoramento a conoscenza del debitore esecutato per aver egli già ricevuto la notifica dell'ingiunzione. Uno scostamento della disciplina speciale rispetto a quella ordinaria non si giustifica proprio con riferimento all'atto di pignoramento giacché il combinato disposto degli artt. 6 e 10 r.d. n. 639/10 assegna a quest'ultimo un effetto ulteriore, che è quello del decorso del termine di dieci giorni affinché l'ente creditore possa direttamente procedere alla vendita all'incanto dei beni pignorati, senza il diaframma - che nel quadro normativo generale sopra ricordato rappresenta un'ulteriore garanzia per il debitore esecutato - dell'udienza per l'audizione delle parti. L'omessa conoscenza dell'avvenuto pignoramento comporta quindi per il debitore esecutato - in quanto lo espone direttamente al rischio della vendita al pubblico incanto - una grave limitazione del diritto di difesa (estrinsecantesi nella fattispecie in diritto di proporre opposizione all'esecuzione) la quale ridonda in vulnerazione dell'art. 24 Cost., oltre che in violazione del principio di eguaglianza non essendo la specialità della procedura esecutiva in questione sufficiente a giustificare una così rilevante limitazione che il creditore esecutato non soffre, in generale, nelle altre procedure e, in particolare, nella procedura di esecuzione esattoriale. Non senza ulteriormente considerare che il rischio sopra prospettato sarebbe ancor più grave ove si consolidasse quell'orientamento della Corte di cassazione (sent. n. 6489 del 1992) che esclude che la mancanza dell'intimazione prevista dalla norma censurata vizi lo stesso pignoramento.
Del resto, la inadeguatezza della mera rimessione dell'atto di pignoramento al sindaco (inadeguatezza non emendabile - al contrario di quanto ritiene l'Avvocatura di Stato - con il riferimento agli artt. 63 r.d. 10 luglio 1902 n. 296 e 63 r.d. 15 settembre 1923 n. 2090 che riguardano la procedura di riscossione delle imposte dirette) è stata percepita dallo stesso legislatore che - come già ricordato - nel riformare la regolamentazione dell'esecuzione esattoriale (che originariamente prevedeva un'analoga disciplina: v. art. 34 r.d. n. 1401/22 cit.) ha introdotto la notifica del verbale di pignoramento (artt. 222 t.u. n. 645/58 cit.).
La disposizione censurata va quindi dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che - ove non sia stata possibile la consegna del verbale di pignoramento al debitore o ad un suo rappresentante ed il primo non abbia domicilio nel comune - la copia si rimette, per conto del debitore, al sindaco, invece che la copia si notifichi al debitore.
Per l'ipotesi in cui il debitore abbia domicilio nel comune in cui si procede non si pone un problema di incostituzionalità conseguenziale della disposizione perché la prevista remissione dell'atto al domicilio del debitore non può - dopo l'intervenuta reductio ad legittimitatem della norma per la parallela ipotesi del debitore che non abbia il suo domicilio nel comune - leggersi altrimenti che come vera e propria notifica.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) nella parte in cui prevede la rimessione di copia dell'atto di pignoramento, per conto del debitore, al sindaco, anziché la notifica di copia dell'atto di pignoramento al debitore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze