Sez. 3, Sentenza n. 3004 del 13/11/1973 (Rv. 366701 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - INDIRETTI - CONFIGURABILITA - REQUISITI - CESSIONI DI CREDITO A SCOPO DI GARANZIA - ANNOVERABILITA.*
NEGOZI GIURIDICI - INDIRETTI - CONFIGURABILITA - REQUISITI - CESSIONI DI CREDITO A SCOPO DI GARANZIA - ANNOVERABILITA.*
Lo schema giuridico del negozio indiretto si realizza quando le parti utilizzano un negozio per raggiungere finalita diverse da quelle proprie del negozio stesso, sicche il negozio adottato dalle parti assume, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, un carattere di strumentalita rispetto al risultato, atipico o proprio di un altro tipo negoziale, che esse si proposero di conseguire. In tale schema va inquadrata la cessione del credito a scopo di garanzia, caratterizzata da cio, che, fermo restando l'effetto traslativo immediato della titolarita del credito ceduto, la esazione di questo da parte del cessionario viene utilizzata per il soddisfacimento di altro credito di costui verso il cedente. (V 1244/63, 1398/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)