Sez. L, Sentenza n. 20976 del 12/10/2011 (Rv. 619178 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Dirigenti - Svolgimento di mansioni superiori - Differenze retributive - Tredicesima mensilità - Computabilità - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e di trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale, la tredicesima mensilità dev'essere computata nella determinazione delle differenze retributive dovute per lo svolgimento di mansioni superiori a quelle previste per la posizione ricoperta dal dipendente, poiché costituisce una componente strutturale dello stipendio tabellare e, quindi, un corrispettivo del lavoro complessivamente svolto, dovuto in applicazione del principio costituzionale di proporzionalità del trattamento economico del lavoratore.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/04/2001 art. 38, Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)