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Sez. 5 - , Ordinanza n. 31286 del 04/12/2018 (Rv. 651624 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Introduzione della TIA cd. 1 e della TIA cd. 2 - Disciplina intertemporale - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651624-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa sui rifiuti, l'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, nell'istituire la tariffa di igiene ambientale, cd. TIA 2, ha abrogato, a decorrere dalla sua entrata in vigore, la cd. TIA 1, introdotta dal d.lgs. n. 22 del 1997, prevedendo, al comma 11, che, sino all'emanazione delle relative norme attuative, i Comuni possono continuare ad applicare la cd. TIA 1 se prevista da apposita delibera ex art. 49, comma 6, dello stesso d.lgs. n. 22 del 1997: ne deriva che la delibera dell'ente territoriale istitutiva della cd. TIA 1, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, è illegittima, in quanto relativa ad una tariffa abrogata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)