Sez. 1, Sentenza n. 13765 del 12/06/2007 (Rv. 601319 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - DIRETTORI GENERALI - RESPONSABILITÀ | Istituto di credito assoggettato ad amministrazione straordinaria - Autorizzazione da parte della Banca d'Italia all'esercizio dell'azione di responsabilità verso i disciolti organi sociali - Estensione anche ai direttori generali - Configurabilità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - DIRETTORI GENERALI - RESPONSABILITÀ
In caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria, l'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 72, quinto comma, d.lgs. n. 385 del 1993, al commissario straordinario per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei disciolti organi sociali deve ritenersi comprensiva anche dei direttori generali, in considerazione della vicinanza di tale figura a quella dell'organo amministrativo nell'organizzazione dell'impresa com'è testimoniato dall'applicazione, ex art. 2396 cod. civ., ai direttori generali della disciplina della responsabilità propria degli amministratori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2396, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 72 com. 5 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)