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Sez. U, Sentenza n. 309 del 20/01/1989 (Rv. 461470 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - SOGGETTI - LAVORATORI (AUTONOMI E DIPENDENTI) - ART. 14, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 638 DEL 1983 - CONTRIBUTO SOCIALE DI MALATTIA - SOGGETTI OBBLIGATI - LIBERI PROFESSIONISTI CONTEMPORANEAMENTE LAVORATORI DIPENDENTI O TITOLARI DI PENSIONE - INCLUSIONE - NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 53, 101 E 104 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461470-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI - SOGGETTI - LAVORATORI (AUTONOMI E DIPENDENTI) - ART. 14, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 638 DEL 1983 - CONTRIBUTO SOCIALE DI MALATTIA - SOGGETTI OBBLIGATI - LIBERI PROFESSIONISTI CONTEMPORANEAMENTE LAVORATORI DIPENDENTI O TITOLARI DI PENSIONE - INCLUSIONE - NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 53, 101 E 104 COST. - INSUSSISTENZA.*

L'art. 14 primo comma della legge 11 novembre 1983 n. 638 di conversione del d.l. 12 settembre 1983 n. 483, il quale dispone che l'art. 3 primo comma lett. B) del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33, va inteso nel senso che obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia, di cui all'art. 1 del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538 e successive modificazioni ed integrazioni, sono i soggetti iscritti negli appositi elenchi od albi professionali (e appartenenti a categorie per le quali prima della riforma sanitaria erano istituite apposite casse o gestioni per l'Assicurazione contro le malattie), che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, costituisce norma di interpretazione autentica del predetto art. 3, e, come tale, ha efficacia retroattiva dalla data di entrata in vigore della disposizione interpretata (senza che sia configurabile un contrasto della norma medesima con gli artt. 3, 53, 101 e 104 della Costituzione, alla stregua dei principi fissati dalla Corte costituzionale con la sent. N. 167 del 1986 e con l'ord. N. 431 del 1988). (Conf 414/88).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 101, Costituzione art. 104, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 3 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., DPR 08/07/1980 num. 538 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 483 art. 14, Legge 11/11/1983 num. 638 art. 14 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)