Sez. L, Sentenza n. 177 del 19/01/1985 (Rv. 438398 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ERRORE MATERIALE DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ERRORE MATERIALE DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
L'errore materiale contenuto nella sentenza - suscettibile di correzione, secondo il disposto degli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ., da parte dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento - è dovuto ad una mera svista del giudice, che non incidendo sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma concretandosi soltanto in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica (nella specie, mancata indicazione nell'intestazione della sentenza di appello di taluni soggetti che pure avevano partecipato al giudizio) non è deducibile come mezzo di ricorso per Cassazione cioè sotto il profilo dell'error in iudicando, né sotto quello dell'error in procedendo. (V 602/81, mass n 411084).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)