Sez. 5, Sentenza n. 10845 del 20/05/1975 Ud. (dep. 11/12/1975) Rv. 131407 - 01
TITOLI DI CREDITO- ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - EMISSIONE SENZA I REQUISITI PRESCRITTI - DATA IN BIANCO - RITIRO DELLA VALUTA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART 32 DELLA LEGGE SULL'ASSEGNO BANCARIO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
TITOLI DI CREDITO- ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - EMISSIONE SENZA I REQUISITI PRESCRITTI - DATA IN BIANCO - RITIRO DELLA VALUTA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART 32 DELLA LEGGE SULL'ASSEGNO BANCARIO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Dopo la scadenza del termine indicato dall'art 32 RD 21 dicembre 1933, n 1736 il debitore e legittimato a ritirare la valuta depositata a copertura dell'assegno. Tale valuta, pero, non puo essere ritirata se la data di emissione dell'assegno e stata lasciata in bianco per comodita del prenditore. In tal caso, infatti, trattandosi di emissione di assegno pagabile a vista, l'emittente deve lasciare in banca la valuta a disposizione del prenditore fino a quando questi non presenti l'assegno.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 132
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)