Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 174 del 1993
Massime (1)
Massima n. 19375
- Sanità pubblica
- U.S.L.
- Amministratori straordinari
- Compenso
- Modalità di determinazione
- Conferma o rinnovo della carica su conforme deliberazione della giunta con decreto del presidente
- Lamentata violazione dei principi di eguaglianza, di equa retribuzione di buon andamento della P.A., nonché delle competenze regionali in materia
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto concernente norma contenuta in decreto-legge non convertito. - O. nn. 494/1992 e 495/1992.
Norme impugnate
- art. 1, comma 2, d.l. 26 ottobre 1992, n. 418
- art. 1, comma 4, d.l. 26 ottobre 1992, n. 418
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto e secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418 (Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 25 novembre 1992, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 1992;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto e secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418 (Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi), deducendo la violazione degli artt. 3, 36, 97, 117, 119 e 123 della Costituzione;
che la prima delle disposizioni impugnate stabilisce le modalità di determinazione del compenso spettante agli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, mentre la seconda attribuisce al presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della rispettiva giunta, il potere di provvedere alla conferma o al rinnovo degli amministratori straordinari scaduti;
che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili, in caso di mancata conversione del decreto-legge, e comunque non fondate;
punto 2
Considerato che il decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato del Ministero di grazia e giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 303 del 28 dicembre 1992;
che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, le ordinanze nn. 494 e 495 del 1992), le questioni di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto e secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418 (Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 97, 117, 119 e 123 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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