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Sez. 2, Sentenza n. 51 del 17/01/1967 Ud. (dep. 30/05/1967) Rv. 104371 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RITRATTAZIONE - ALTRI ELEMENTI DI CONFERMA - EFFICACIA PROBATORIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104371-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RITRATTAZIONE - ALTRI ELEMENTI DI CONFERMA - EFFICACIA PROBATORIA - LIMITI.*

La chiamata di correo, ancorche ritrattata, puo assumere un particolare valore probatorio quando sia accompagnata da elementi di fatto che, ad essa ricollegandosi, ne confermino la veridicita. Tuttavia il predetto principio non puo trovare applicazione nel caso in cui il giudice ometta di indicare e prendere in considerazione detti elementi ma si limiti a formulare, per disattendere la validita dell'avvenuta ritrattazione, delle semplici supposizioni. In caso di chiamata di correo successivamente ritrattata, il giudice ha l'Obbligo di spiegare il proprio convincimento, in ordine al giudizio di responsabilita, attraverso la disamina approfondita e critica delle deposizioni fra loro confliggenti e non puo invece appagarsi del ricorso a convinzioni o congetture del tutto soggettive per disattendere il valore della circostanziata ritrattazione. (prima parte, Conf 103302, 103857, 104308, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)