Sez. 1, Sentenza n. 2580 del 20/02/2003 (Rv. 560611 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Danno da occupazione appropriativa - Risarcimento - Interessi compensativi sulla somma rivalutata - Apposita domanda - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Impugnazione riguardante la determinazione del risarcimento - Interessi - Implicita inclusione - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Gli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per la perdita della proprietà a seguito di occupazione appropriativa, costituendo una componente del danno stesso che nasce dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria (a differenza degli interessi corrispettivi ex art. 1282 cod. civ. e degli interessi moratori ex art. 1224 cod. civ.), sono da intendere ricompresi nella domanda di risarcimento del danno; ne consegue che la impugnazione (della decisione di primo grado) diretta ad una diversa determinazione della riparazione del patito pregiudizio, rimettendo in discussione la complessiva e unitaria liquidazione al riguardo, necessariamente si estende anche al computo degli interessi pur se non sia stato specificamente criticato il criterio adottato sul punto nella decisione impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)