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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 581 del 1988

Decisione
decisa il 1988-05-11, depositata il 1988-05-19
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:581
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 9248

  • Pena
  • Sanzioni sostitutive
  • Imputato di reato legato da continuazione a quello in relazione al quale il soggetto ha già beneficiato del provvedimento
  • Applicabilità
  • Ritenuta esclusione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile - essendo già stata decisa con precedente sentenza di illegittimità costituzionale - la questione di legittimità dell'art. 80, L. 24 novembre 1981, n. 689, denunziato per violazione dell'art. 3 Cost., "nella parte in cui esclude la reiterabilità del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli ha beneficiato del provvedimento". - cfr. S.nn. 267/1987, 577/1987; nn. 486/1987, 333/1987.

Norme impugnate

  • art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1985 dal Pretore di Saronno nel procedimento penale a carico di Pezzaglia Caterina, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173- bis dell'anno 1985; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Saronno, con ordinanza dell'8 febbraio 1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui esclude l'applicabilità del provvedimento previsto dall'art. 77 a chi già ne ha beneficiato, quando il reato per cui l'imputato è nuovamente citato a giudizio sia legato con il vincolo della continuazione a quello per cui il provvedimento previsto dall'art. 77 è stato applicato";
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n. 267 del 1987 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio "nella parte in cui esclude la reiterabilità del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli già ha beneficiato del provvedimento"; e che, quindi, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. sentenza n. 577 del 1987, ordinanze n. 486 del 1987 e n. 333 del 1987);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 267 del 1987, "nella parte in cui esclude la reiterabilità del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli ha beneficiato del provvedimento", questione sollevata dal Pretore di Saronno con ordinanza dell'8 febbraio 1985. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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